REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 2000, n. 13 

  Modifica del regolamento di esecuzione concernente "Dispositivi per
il  recupero  dei  vapori  di  carburante  presso  il distributore di
carburante".
(GU n.20 del 26-5-2001)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Region Trentino-Alto Adige
                      n. 19 del 2 maggio 2000)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 882 del 20
                             marzo 2000;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta
provinciale  del  26  febbraio 1996, n. 11, regolamento di esecuzione
concernente  "Dispositivi  per  il  recupero dei vapori di carburante
presso il distributore di carburante", e' cosi' sostituito:
    "1. I  distributori  di carburante che al momento dell'entrata in
vigore  del  presente  decreto  siano gia' in funzione, devono essere
adattati  alle  disposizioni  di  cui al presente decreto entro il 1o
luglio 2000. Nel caso di un volume di vendita di benzine superiore al
milione di litri, il termine di adeguamento e' di due anni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento".
    Il  presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 29 marzo 2000
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000
Registro n. 1, foglio n.17