REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2000, n. 15 

  Norme sull'esercizio dell'attivita' controllo sugli atti degli enti
locali. Modifica della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.
(GU n.11 del 24-3-2001)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del
                           5 agosto 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1994,
n.  38  (Nuove  norme  sul controllo degli atti degli enti locali) e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Decorso  tale  termine, il presidente della giunta regionale
emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la
data  di  convocazione  della  seduta  di insediamento dell'organo di
controllo.  Nel  caso  in  cui taluno degli eletti non abbia prodotto
idonea  certificazione,  pronuncia  la  nullita' della designazione e
procede  senza  indugio  agli  adempimenti  occorrenti per l'elezione
suppletiva,   convocando  comunque  la  seduta  di  insediamento  del
comitato,   qualora  sia  stata  nominata  la  maggioranza  dei  suoi
componenti,  tra  cui il presidente o il vice presidente. Qualora non
sia  invece possibile procedere all'insediamento di un comitato prima
della  decadenza  del precedente, le relative funzioni sono svolte da
altro  comitato  a  cio'  deputato con proprio decreto dal presidente
della giunta regionale".
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Cagliari, 1o agosto 2000
                               FLORIS