Ulteriori modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 - Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28.(GU n.11 del 24-3-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 6 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. All'art. 7 della legge regionale n. 31/1997, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole "e non oltre" e "perentorio", sono soppresse; b) al comma 6 le parole "e non oltre" e "perentorio" sono soppresse; c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6bis. Qualora nel PRG vengano introdotte, ai sensi del comma 6, modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni, le misure di salvaguardia sono applicabili con riferimento alle nuove previsioni". 2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 31/1997 e' sostituito dal seguente: "2. Il presidente della provincia, entro e non oltre il termine perentorio dei successivi novanta giorni e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, convoca una conferenza istituzionale con il comune per verificare i contenuti del PRG sotto il profilo della sua compatibilita' con la pianificazione e programmazione regionale e con le previsioni della pianificazione provinciale vigente al momento dell'adozione del PRG. La Regione e' invitata alla conferenza istituzionale.". 3. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 31/1997 la parola "perentorio" e' soppressa. 4. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 31/1997 le parole "singole unita immobiliari o parti di esse" sono sostituite con le parole "singoli edifici o parti di essi". 5. All'art. 38 della legge regionale n. 31/1997 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le funzioni di cui al comma 1, lett. c) ed e) attribuite alle province, sono esercitate anche in relazione alla violazione di norme legislative o regolamentari in materia urbanistica ed alla inosservanza di prescrizioni del piano urbanistico territoriale o del piano territoriale di coordinamento provinciale ed in genere di ogni altro piano urbanistico vigente". 6. Il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 31/1997 e' cosi' modificato: "3. E' delegata alle province l'emissione del parere vincolante, preliminare all'approvazione dei piani attuativi comunali di cui al titolo II, limitatamente alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli articoli 139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dalle province successivamente all'approvazione dei rispettivi PTCP. Fino alle suddette approvazioni l'emissione del parere vincolante di cui al presente comma e' espresso dalla giunta regionale". 7. All'art. 39 della legge regionale n. 31/1997 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fitti del rilascio della autorizzazione di cui all'art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'interessato deve allegare all'istanza una relazione nella quale siano evidenziati le preesistenze, gli elementi oggetto di tutela, nonche' l'incidenza su questi dell'intervento prospettato. b)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: "5-bis. I proventi delle indennita' di cui all'art. 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono introitati dai comuni nel cui territorio e' avvenuta la violazione e sono inseriti in un apposito capitolo di bilancio da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali". La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 30 agosto 2000 LORENZETTI