REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 2000, n. 34 

  Ulteriori  modificazioni  ed  integrazioni,  della  legge regionale
21 ottobre  1997, n. 31 - Disciplina della pianificazione urbanistica
comunale  e  norme di modificazione delle leggi regionali 2 settembre
1974,  n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile
1995, n. 28.
(GU n.11 del 24-3-2001)

(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del
                          6 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. All'art. 7 della legge regionale n. 31/1997, sono apportate le
seguenti modificazioni:
      a) al  comma 1  le  parole  "e  non oltre" e "perentorio", sono
soppresse;
      b) al  comma 6  le  parole  "e  non  oltre" e "perentorio" sono
soppresse;
      c) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
      "6bis.  Qualora  nel  PRG  vengano  introdotte,  ai  sensi  del
comma 6,  modifiche  conseguenti all'accoglimento di osservazioni, le
misure  di  salvaguardia  sono applicabili con riferimento alle nuove
previsioni".
    2. Il  comma 2  dell'art. 9  della  legge regionale n. 31/1997 e'
sostituito dal seguente:
    "2.  Il  presidente della provincia, entro e non oltre il termine
perentorio dei successivi novanta giorni e previa istruttoria tecnica
dei propri uffici, convoca una conferenza istituzionale con il comune
per  verificare  i  contenuti  del  PRG  sotto  il  profilo della sua
compatibilita' con la pianificazione e programmazione regionale e con
le  previsioni  della  pianificazione  provinciale vigente al momento
dell'adozione  del  PRG.  La  Regione  e'  invitata  alla  conferenza
istituzionale.".
    3. Al  comma 1  dell'art. 10  della legge regionale n. 31/1997 la
parola "perentorio" e' soppressa.
    4. Al  comma 2  dell'art. 16  della legge regionale n. 31/1997 le
parole  "singole  unita  immobiliari o parti di esse" sono sostituite
con le parole "singoli edifici o parti di essi".
    5. All'art. 38  della  legge regionale n. 31/1997 dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  Le funzioni di cui al comma 1, lett. c) ed e) attribuite
alle  province, sono esercitate anche in relazione alla violazione di
norme  legislative  o  regolamentari  in  materia urbanistica ed alla
inosservanza di prescrizioni del piano urbanistico territoriale o del
piano  territoriale di coordinamento provinciale ed in genere di ogni
altro piano urbanistico vigente".
    6. Il  comma 3  dell'art. 38  della legge regionale n. 31/1997 e'
cosi' modificato:
    "3.  E' delegata alle province l'emissione del parere vincolante,
preliminare  all'approvazione  dei piani attuativi comunali di cui al
titolo  II,  limitatamente  alle  zone sottoposte ai vincoli indicati
agli  articoli  139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.  Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dalle province
successivamente  all'approvazione  dei  rispettivi  PTCP.  Fino  alle
suddette  approvazioni  l'emissione  del  parere vincolante di cui al
presente comma e' espresso dalla giunta regionale".
    7. All'art. 39 della legge regionale n. 31/1997 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    "2-bis.  Ai  fitti  del  rilascio  della  autorizzazione  di  cui
all'art.  151  del  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,
l'interessato  deve  allegare  all'istanza  una relazione nella quale
siano  evidenziati  le  preesistenze, gli elementi oggetto di tutela,
nonche' l'incidenza su questi dell'intervento prospettato.
    b)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
    "5-bis.  I  proventi  delle  indennita'  di  cui all'art. 164 del
decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490,  limitatamente alle
funzioni  delegate  ai  sensi del comma 1, sono introitati dai comuni
nel  cui  territorio  e' avvenuta la violazione e sono inseriti in un
apposito  capitolo  di  bilancio  da  utilizzare  esclusivamente  per
interventi   di   tutela   e  valorizzazione  dei  beni  culturali  e
ambientali".
    La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale
ed   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 30 agosto 2000
                             LORENZETTI