Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 1999 n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della legge regionale 18 maggio 1998 n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").(GU n.12 del 31-3-2001)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 29 dell'11 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 1. Il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, come aggiunto dall'art. 4 comma 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinanti") e' sostituito dal seguente: "6 - Negli ambiti territoriali in cui la Comunita' di ambito non e' costituita, nell'ipotesi in cui gli accertamenti effettuati con decorrenza dall'anno 1999 evidenzino che l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 non e' stato raggiunto, il raggiungimento dell'obiettivo e' considerato con riferimento ai singoli comuni compresi nell'ambito". 2. Dopo il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25, come sostituito dal presente comma 1, e' aggiunto il seguente comma 7: "7 - Negli ambiti ottimali dove la Comunita' d'ambito e' costituita, il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui all'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' considerato con riferimento ai singoli comuni compresi nell'ambito fino al primo accertamento successivo all'adozione della tariffa di cui all'art. 26 comma 2 lettera e)". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 31 agosto 2000 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 2000 ed e' stata vistata dal commissario del governo il 28 agosto 2000.