Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia".(GU n.10 del 10-3-2012)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. S07 del 1° febbraio 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 recante "Codice regionale dell'edilizia" pubblicata sul Bollettino ufficiale Regionale n. 43 del 18 novembre 2009, 1° SO n. 23 del 18 novembre 2009; Visto l'art. 2 della citata legge regionale che prevede l'emanazione del regolamento di attuazione in conformita' ai principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, nonche' secondo i criteri di partecipazione, pubblicita' e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; Considerato che il regolamento di cui all'art. 2 della legge regionale 19/2009 prevede norme di attuazione per i seguenti istituti: a) criteri di calcolo dei parametri edilizi definiti dalla presente legge, ai fini della determinazione della superficie, dell'altezza, del volume utili, della superficie accessoria e della superficie coperta; b) modulistica, documenti e atti di assenso o certificazione necessari all'esecuzione degli interventi edilizi; c) criteri per il calcolo delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e per il calcolo dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle superfici imponibili; d) individuazione delle categorie di opere pubbliche soggette a comunicazione di conformita' e delle procedure istruttorie regionali in materia di regolamentazione delle servitu' militari ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitu' militari) e successive modifiche; e) disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri, abbattimento di barriere architettoniche e agibilita' degli edifici; Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1139 del 4 giugno 2010 e' stata approvata in via preliminare, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie Locali, l'articolato del regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19, denominato "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19"; Preso atto che a seguito dell'attivita' di verifica e consultazione svolta in collaborazione con il gruppo tecnico dell'ANCI appositamente costituito per valutare il regolamento sono state proposte alcune modifiche al testo approvato con la deliberazione citata, con conseguente riapprovazione espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 1776 del 9 settembre 2010; Considerato che, in sede di audizioni delle parti sociali e organizzazioni di categoria, svolte dalla IV Commissione permanente del Consiglio regionale in data 7 ottobre 2010 (verbale n. 103), e' emersa l'opportunita' di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine ai contenuti tecnici del proposto Regolamento con un gruppo di lavoro ristretto e composto dai rappresentanti delle categorie; Preso atto che la struttura regionale competente ha svolto gli ulteriori approfondimenti con il gruppo tecnico dell'Anci e con i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali, apportando ulteriori modifiche al testo oggetto della delibera n. 1776/10; Preso atto che il testo e' stato diramato alle strutture regionali in data 3 maggio 2011, ai sensi della Circolare 4/2001 SG e sono pervenute alla Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale e lavori pubblici osservazioni informali da parte del Servizio legislazione e semplificazione della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, nonche' da parte della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali. Le osservazioni del Servizio legislazione e semplificazione sono state recepite, mentre l'accoglimento delle proposte formulate dalla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali richiedono modifiche al testo dell'art. 5 della legge regionale 19/2009, attivita' questa non consentita al regolamento di attuazione di cui all'art. 2 della legge medesima; Considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 26 maggio 2011 e' stato riapprovato in via preliminare il testo regolamentare come modificato a seguito delle consultazioni al fine di consentire l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e del Consiglio delle Autonomie Locali; Preso atto che il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 6 settembre 2011 ha espresso all'unanimita' il proprio parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 26 maggio 2011, con le proposte di modifica evidenziate nella medesima seduta; Preso atto che la IV Commissione permanente del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza, nella seduta del 22 settembre 2011, sulla deliberazione della Giunta regionale n. 993 del 26 maggio 2011, proponendo alcune modifiche all'art. 12 del Regolamento; Preso atto che la Giunta regionale con deliberazione n. 2635 del 29 dicembre 2011 ha considerato che le modifiche dell'art. 12 del regolamento proposte dalla IV Commissione consiliare appaiono in contrasto con quanto dispone l'art. 2, comma 2, lettera d) della legge regionale 19/2009 che individua chiaramente i limiti della disciplina regolamentare e conseguentemente non ha accolto la modifica dell'art. 12 del regolamento proposta dalla IV Commissione consiliare in sede di approvazione definitiva; Su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 2635; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 "Codice regionale dell'edilizia"», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO (Omissis)