MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 3 gennaio 2001 

Misure   sanitarie  e  ambientali  urgenti  per  la  distruzione  del
materiale   specifico   a   rischio   per  encefalopatie  spongiformi
trasmissibili e delle farine di origine animale derivate da materiale
ad alto rischio.
(GU n.3 del 4-1-2001)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

  Visto il decreto 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  interministeriale  26  marzo 1994 relativo alla
raccolta e trasporto di rifiuti di origine animale;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 recante
sistema   nazionale   di  sorveglianza  epidemiologica  encefalopatia
spongiforme bovina;
  Visto  il  decreto  del  Ministero della sanita' 29 settembre 2000,
recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie
spongiformi   trasmissibili,  di  adeguamento  alla  decisione  della
Commissione europea 2000/418/CE;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministero  della sanita' 13 novembre 2000,
recante   misure   sanitarie  urgenti  in  materia  di  encefalopatie
spongiformi  trasmissibili,  relativa alla gestione e smaltimento del
materiale specifico a rischio;
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  sanita' 17 novembre 2000,
recante  il  divieto  di  somministrare  agli  erbivori  dei  mangimi
contenenti  derivanti  da  tessuti  animali  nonche'  il  divieto  di
somministrazione  a  tutte  le  specie animali di alimenti di origine
animale definiti ad alto rischio;
  Considerato  che  la  mancata distruzione del materiale specifico a
rischio  rimosso  in  applicazione  delle  misure sanitarie di cui al
citato   decreto  del  Ministero  della  sanita'  29 settembre  2000,
comporta  notevoli  rischi  igenico-sanitari e ambientali e aggravati
dalla  necessita'  di  smaltimento  delle  farine  di origine animale
derivate  da  materiale ad alto rischio, la cui somministrazione agli
animali  e' vietata ai sensi della richiamata ordinanza del Ministero
della sanita' 17 novembre 2000;
  Ritenuto   necessario  adottare  misure  sanitarie  contingibili  e
urgenti per far fronte alla richiamata situazione di rischio;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  I titolari degli impianti di incenerimento devono accettare, ai
fini della distruzione:
    a)  il  materiale  specifico  a rischio come definito all'art. 1,
comma   2,  lettera  f)  del  decreto  del  Ministero  della  sanita'
29 settembre  2000,  sia  tal  quale  che  sottoposto  a traformzione
preliminare  ai  sensi  dell'art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo
decreto 29 settembre 2000;
    b)  le  farine  ottenute  da  rifiuti  di origine animale ad alto
rischio  come  definiti  all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche.
  2.  Fatto  salvo quanto stabilito dall'ordinanza del Ministro della
sanita'  13  novembre  2000,  citata  in  preambolo, chiunque detenga
farine  ottenute  dai  rifiuti  individuati  al medesimo comma 1, nel
rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto interministeriale
26 marzo   1994,  citato  in  preambolo,  relativo  alla  raccolta  e
trasporto di rifiuti di origine animale.
  3.  Le misure di cui alla presente ordinanza hanno validita' di tre
mesi.
  La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 3 gennaio 2001

                      p. Ministro della sanita'
                     il Sottosegretario di Stato
                          Fumagalli Carulli

                      Il Ministro dell'ambiente
                               Bordon