MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 20 dicembre 2000 

Riconoscimento  alla  sig.ra  Chukwuneke  Edith  Uloaku del titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della
professione di infermiere.
(GU n.8 del 11-1-2001)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                              statale.

  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Chukwuneke Edith Uloaku ha
chiesto  il  riconoscimento del titolo di General nurse conseguito in
Nigeria,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione dell'11 dicembre 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di General Nurse rilasciato l'8 febbraio 1992, dalla
Scuola  infermieri  "Diocese  on  the  Niger"  (Nigeria), alla sig.ra
Chukwuneke Edith Uloaku, nata a Ndizuogu (Nigeria) il giorno 4 giugno
1968,   e'  riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra Chukwuneke Edith Uloaku e' autorizzata ad esercitare
in  Italia,  come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 dicembre 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari