MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 dicembre 2000, n. 241 

Tributi  locali - Potere regolamentare di comuni e province - Decreto
legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446 - Ripartizioni competenze tra
gli  uffici  centrali e uffici regionali del Ministero delle finanze.
Revoca di precedenti disposizioni.
(GU n.6 del 9-1-2001)
 
 Vigente al: 9-1-2001  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                      e, per conoscenza:
                                  Ai comuni
                                  Alle province
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Alle  Avvocature distrettuali dello
                                  Stato
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  direzione  generale Amministrazione
                                  civile
                                  Ai comitati regionali e commissioni
                                  provinciali di controllo
                                  Alle commissioni tributarie
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.

  Con  la circolare n. 101/E del 4 aprile 1998 (Gazzetta Ufficiale n.
96  del 27 aprile 1998), lo scrivente ha fornito le prime indicazioni
in   ordine  agli  adempimenti  riguardanti  l'esercizio  del  potere
regolamentare  in  materia  di tributi propri attribuito ai comuni ed
alle province dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  In detta circolare, tra l'altro, era stato precisato che, in virtu'
di  quanto  disposto  dal  comma  2  dell'art.  52 del citato decreto
legislativo, la copia conforme del regolamento comunale o provinciale
e della relativa delibera doveva essere inviata a questo ufficio dopo
che  il regolamento medesimo, assoggettato al controllo preventivo di
legittimita'  previsto  dall'art. 17, commi 33 e seguenti della legge
15 maggio 1997, n. 127, era divenuto definitivo.
  Quanto  sopra  per  consentire  l'attuazione del disposto di cui al
comma  4  dell'art. 52, del succitato decreto legislativo n. 446, con
il  quale e' stato attribuito al Ministero delle finanze il potere di
impugnare  tali  regolamenti,  per vizi di legittimita', davanti agli
organi di giustizia amministrativa.
  Con  la successiva circolare n. 118/E, del 26 maggio 1999 (Gazzetta
Ufficiale  n.  128  del  3 giugno  1999),  a  parziale modifica delle
precedenti   istruzioni,   e'  stato  disposto  che,  fermo  restando
l'obbligo dei comuni di inviare le delibere regolamentari concernenti
TOSAP,  TARSU  e  Imposta sulla pubblicita', a decorrere dal 3 giugno
1999,  dovevano  essere  trasmessi  a questa direzione centrale anche
quelle  delibere regolamentari, sempre in materia tributaria (I.C.I.,
accertamento  con  adesione,  entrate, ecc.) adottate dai soli comuni
con   popolazione   superiore   ai  ventimila  abitanti,  cosi'  come
risultanti dall'ultimo censimento ISTAT. Conseguentemente, per quanto
riguarda  i  comuni  con  popolazione  inferiore  al predetto limite,
l'invio  di quest'ultima tipologia di delibere andava effettuato alle
direzioni regionali delle entrate competenti per territorio.
  Cio'  stante,  considerato  che  nel  regolamento che disciplina la
nuova  struttura  di  questo  Ministero,  il  potere  di  impugnativa
disciplinato  nel  comma  4  dell'art.  52  del  decreto  legislativo
15 dicembre  1997,  n.  446, rientra nella competenza del costituendo
ufficio del federalismo fiscale, si dispone che, a modifica di quanto
precedentemente   stabilito,  a  decorrere  dal  2 gennaio  2001,  le
delibere  di  cui  al  comma  2  del  succitato art. 52 ed i relativi
regolamenti,  concernenti  materia  strettamente  tributaria, vengano
trasmessi  esclusivamente  alla  direzione centrale per la fiscalita'
locale.
  Alla  medesima  direzione  andranno,  altresi', trasmessi, da parte
delle  direzioni  regionali,  i  fascicoli  riguardanti gli eventuali
contenziosi  instaurati  presso i competenti tribunali amministrativi
regionali,  su  delibere  regolamentari ritenute impugnabili da parte
delle direzioni medesime.
  Le  direzioni  regionali  si  atterranno alle citate disposizioni e
inviteranno   i   comuni  compresi  nella  rispettive  circoscrizioni
all'osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare.
  La  pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in
indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.
    Roma, 29 dicembre 2000
                                        Il direttore generale: Romano