MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 novembre 2000 

Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale  per  legge n. 176/1998, art. 1-quinquies, in
favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  E.T.S., unita' di
Pomezia. (Decreto n. 29121).
(GU n.13 del 17-1-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali,  la possibilita' per il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
di integrazione salariale;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera a), e comma 2 della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art.
1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  28  giugno  2000  presso il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa'
E.T.S.  S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria,
con  il quale e' stato concordato che il trattamento straordinario di
integrazione   salariale,   ai   sensi   del  sopra  richiamato  art.
1-quinquies  della  legge  n.  176/1998 e successive modificazioni ed
integrazioni,  riguarda  un  numero  massimo  di  lavoratori  pari  a
venticinque unita';
  Visto  il  decreto ministeriale n. 28313 del 23 maggio 2000, con il
quale  e' stato concesso il trattamento invocato in favore di ventuno
unita'  per  il  periodo  28 dicembre  1999-26  giugno 2000 di cui al
verbale d'accordo del 13 gennaio 2000;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  28  giugno  2000  presso il
Ministero  del lavoro e la previdenza sociale, tra la societa' E.T.S.
S.r.l.  e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il
quale  e'  stata  concordata  la proroga  del  ricorso al trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale,  ai  sensi  del  sopra
richiamato  art.  1-quinquies  della  legge  n. 176/1998 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  per un numero massimo di lavoratori
pari a venticinque unita';
  Vista  l'istanza presentata dalla predetta societa' E.T.S. S.r.l. -
codice  ISTAT  n.  45.34.0  -  intesa  ad  ottenere  la proroga della
concessione  del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad orario ridotto, per il periodo
decorrente dal 27 giugno 2000 al 23 dicembre 2000;
  Ritenuto, pertanto, che possa concedersi il predetto trattamento di
proroga,  in  quanto  tale,  unicamente  nei  confronti  dei  ventuno
originari lavoratori occupati presso l'unita' di Pomezia (Roma) per i
quali con il suddetto verbale del 13 gennaio 2000 e' stato concordato
di fare ricorso alla sopracitata legge n. 176/1998;
  Ritenuto  che  ricorrono i presupposti normativi per la concessione
del suddetto trattamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art.
1-quinquies  del  decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5 giugno  1998,  n.  176,  e successive
modificazioni ed integrazioni, e' concessa la proroga del trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale  in  favore  di  ventuno
lavoratori   sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto,
dipendenti dalla E.T.S. S.r.l., con sede legale in Firenze, unita' di
Pomezia  (Roma)  -  codice  ISTAT  n.  45.34.0  (numero  di matricola
I.N.P.S.  5115455354)  -  per  il  periodo  dal  27 giugno 2000 al 23
dicembre 2000.
  La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del
10%.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo delle somme allo scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 novembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi