Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2001, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302.(GU n.14 del 18-1-2001)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d'Italia; Attesa la necessita' di determinare, per l'anno 2001, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attivita' di intermediazione; Decreta: La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio e' fissata, per l'anno 2001, nella misura dell'1,05%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 gennaio 2001 Il Ministro: Visco