UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 11 gennaio 2001 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.23 del 29-1-2001)

                             IL RETTORE
.sp,    Visto  il  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti  al  testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Visto  il  decreto-legge  1 ottobre  1973, n. 580, convertito nella
legge 30 novembre 1973, n. 766;
  Vista  la  legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in
particolare l'art. 16;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990,  n. 341 ed in particolare gli
articoli 9 e 11;
  Visto  il  decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo
del senato accademico integrato, ai sensi e per gli effetti del comma
2,  art.  16 della legge 168/1989, rettificato con successivi decreti
rettorali  contenenti  alcune  sostituzioni nell'ambito delle diverse
componenti;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  rettorale  28 febbraio  1997,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione
dello   statuto   di  autonomia  dell'Universita'  della  Calabria  e
successive modificazioni;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
  Visto  il  verbale  del  7 marzo  2000,  con  il  quale  il  senato
accademico   integrato,   ai   sensi   dell'art.  7.4  dello  statuto
d'autonomia  di questa Universita', ha proposto la modifica dell'art.
2.11 relativo al nucleo di valutazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 maggio 2000, con il quale sono
stati  formulati  rilievi  di legittimita' sulla proposta di modifica
dello statuto d'autonomia di questa Universita';
  Visto  il  verbale  dell'11 ottobre  2000,  con  il quale il senato
accademico integrato ha recepito i rilievi formulati dal ministero;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  prot. 3290  del  5 dicembre 2000, con la
quale  e'  stata  approvata  la proposta di modifica dell'art. 2.11 -
Nucleo di valutazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto d'autonomia dell'Universita' della Calabria, emanato ai
sensi  dell'art.  16  della  legge  9 maggio  1989,  n. 168, e' cosi'
modificato:
                              Art. 2.11
                      Il nucleo di valutazione
  1. Il  nucleo di valutazione di Ateneo e' un organo tecnico interno
all'universita'  di  natura  collegiale  e  carattere  paritetico, il
quale,   anche   attraverso  analisi  comparative  dei  costi  e  dei
rendimenti verifica:
    a) l'efficienza,   l'economicita',  il  corretto  utilizzo  delle
pubbliche  risorse,  il  buon  andamento  dell'efficacia  dell'azione
gestionale svolta dalle sue strutture amministrative dell'ateneo;
    b) l'efficienza,  l'efficacia  e la congruita' della didattica in
esso  impartita  rispetto  alle  finalita'  culturali e professionali
corrispondenti  ai  diversi  livelli  e  titoli di studio, nonche' la
qualita'  e la quantita' degli interventi di sostegno al diritto allo
studio posti in essere nell'universita';
    c) la  qualita'  e  il  grado  di  produttivita'  delle  ricerche
scientifiche svolte in essa o da essa promosse.
  Nell'esercitare  tali competenze il nucleo di valutazione di ateneo
si  colloca  in posizione di raccordo tra gli organi di vertice e gli
apparati  di gestione dell'universita'. Dal punto di vista funzionale
la  sua  attivita'  ha  carattere  di  accertamento  direzionale e si
inserisce tra la pianificazione strategica e l'esame dei risultati.
  2.  Il nucleo di valutazione d'ateneo e' nominato dal rettore ed e'
composto  da  n.  6 membri di comprovata qualificazione ed esperienza
nel settore della valutazione;
    a) un membro e' designato dal rettore;
    b) i  membri  restanti  sono  designati dal senato accademico che
indica,  tra  gli  altri,  uno  di  essi  in  una  terna proposta dal
consiglio  degli studenti dell'Universita' della Calabria composta da
esterni all'ateneo ed esperti nel campo della valutazione.
  3.  Non  puo'  essere  nominato  membro  del  nucleo di valutazione
d'Ateneo  chi  abbia  riportato  condanne  penali per reati contro lo
Stato  o  contro  il patrimonio, o abbia in corso procedimenti penali
per questi crimini.
  L'appartenenza  al  nucleo  di valutazione d'ateneo non si concilia
con  l'appartenenza  a  nessuno  degli  organi  centrali  di  governo
dell'Universita'  della  Calabria  di  cui  all'art. 2, comma 1 dello
Statuto,  ne'  e'  compatibile  con  le  funzioni  di  prorettore, di
direttore  amministrativo,  di membro del comitato di coordinamento e
programmazione,  della  commissione  per  l'ammissione, l'iscrizione,
l'informazione  e  il  sostegno  degli  studenti,  del  colleggio dei
probiviri e del collegio dei revisori dei conti in essa esercitate.
  Non  possono, inoltre, far parte del nucleo di valutazione d'ateneo
i  docenti  dell'Universita'  della  Calabria  che  in essa ricoprano
cariche  connesse  con l'organizzazione della didattica, quale quella
di  presidente  o  di  presidente  vicario  del consiglio di corso di
laurea  o  di  diploma,  o  di  membro  della  commissione  didattica
d'ateneo.
  I  membri  del  nucleo  di  valutazione d'Ateneo di cui al comma 2,
lettera  b)  del  presente  articolo  non  possono  essere dipendenti
dell'Universita'  della  Calabria,  ne',  per  tutta  la  durata  del
mandato,  stipulare  contratti  d'insegnamento  in  essa, ne' avere a
nessun  titolo  rapporti  di collaborazione scientifica o di gestione
nell'ambito di comuni iniziative ed attivita', o consulenza con alcun
organismo   o  struttura  dell'Universita'  stessa  o  appartenere  a
istituzioni, organismi e imprese ad essa consociati.
  4. Le   delibere   del   nucleo   di   valutazione   sono   assunte
all'unanimita' o a maggioranza. A parita' di voti, prevale quello del
presidente.
  5. Il  nucleo  di  valutazione  di  ateneo  resta  in carica per un
triennio  dalla  nomina  pettorale.  I suoi membri non possono essere
nominati piu' di due volte consecutive.
  6. Il  membro  del  nucleo  di  valutazione  d'ateneo  che perda la
qualifica  per la quale e' stato nominato o che nel corso del mandato
riporti  condanne  penali  per i reati di cui al comma 3 del presente
articolo, o sia indagato per i medesimi crimini, o che incorra in uno
degli  altri  casi  di  incompatibilita' previsti dal predetto comma,
decade immediatamente dall'appartenenza all'organo.
  Nel   caso   di   dimissioni,   di   decesso   o   di  sopraggiunta
incompatibilita'  ai  sensi  del  precedente  capoverso  da parte dei
membri del nucleo di valutazione d'ateneo, il rettore procede a nuova
nomina  se  trattasi  di  membro  dell'organismo  di  cui al comma 2,
lettera a) del presente articolo o, se trattasi di membro di cui alla
lettera  b)  del  medesimo  comma,  informa  immediatamente il senato
accademico  il  quale  procede  a  nuova  designazione entro quindici
giorni dalla notifica rettorale.
  Nelle  more il nucleo di valutazione d'Ateneo non interrompe il suo
funzionamento.
  Il  membro  subentrante  resta  in carica per il tempo restante del
mandato   del  membro  al  quale  subentra  e  puo'  essere  nominato
consecutivamente soltanto per il triennio successivo.
  7.  Entro  quindici  giorni  dalla nomina, il nucleo di valutazione
d'Ateneo  si  riunisce,  su convocazione del rettore, per eleggere il
presidente e il segretario.
  Il  Presidente  e'  eletto  a maggioranza  qualificata  tra tutti i
componenti  dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera a)
del  presente  articolo e' esterno all'Universita' della Calabria, in
caso  contrario  e'  eletto a maggioranza qualificata tra i membri di
cui alla lettera b) del medesimo comma.
  Il  segretario  e'  eletto  a maggioranza  tra  tutti  i componenti
dell'organismo  se  il  membro  di  cui  al  comma  2, lettera a) del
presente  articolo e' esterno all'Universita' della Calabria. In caso
contrario e' eletto a maggioranza tra i membri di cui alla lettera b)
del medesimo comma.
  Il  Presidente  e  il  segretario  restano  in  carica per l'intero
triennio e possono essere rieletti.
  In  caso  di  dimissioni, di decesso o d'impedimento permanente del
presidente o del segretario a svolgere le loro funzioni, il nucleo di
valutazione d'ateneo procede a nuova elezione.
  Il Presidente e il segretario ai quali almeno tre membri del nucleo
di valutazione d'ateneo abbiano formalmente espresso fiducia, debbono
dimettersi e l'organo procede a nuova elezione.
  Il  Presidente  e  il  segretario  a  qualunque  titolo subentranti
restano  in  carica  per  il  tempo restante del mandato di coloro ai
quali subentrano.
  8. Il  Presidente del nucleo di valutazione d'ateneo nomina tra gli
altri  membri  di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo un
vice-presidente,  che  lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di
temporaneo impedimento o di assenza,
  Il vice-presidente e' nominato tra tutti gli altri componenti se il
membro di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo e' esterno
all'Universita'  della Calabria o, in caso contrario tra i componenti
di cui alla lettera b) del medesimo comma.
  9.  Entro  quattro  mesi  dall'entrata  in  carica,  il  nucleo  di
valutazione  d'ateneo redige a maggioranza qualificata il regolamento
interno  dell'organo  e  lo invia al rettore che entro trenta giorni,
esaminatane la formale conformita' al dettato dell'art. 1 della legge
10 ottobre  1999,  n.  370  e  al presente articolo dello statuto, lo
promulga con apposito decreto o lo rinvia al nucleo.
  Il  rettore  invia  il promulgato regolamento interno del nucleo di
valutazione  d'ateneo  al  Ministero  dell'universita'  della ricerca
scientifica   e   tecnologica  e  lo  notifica  a  tutti  gli  organi
dell'Universita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.1.
  Il  regolamento  interno  del  nucleo  di valutazione d'ateneo puo'
essere modificato su proposta di almeno due membri dell'organo.
  Le   modifiche   sono   approvate   a maggioranza  qualificata  dei
componenti l'organo e sono inviate al rettore che entro trenta giorni
le promulga o le rinvia al nucleo.
  10. Il nucleo di valutazione d'ateneo ha accesso a tutti i dati e a
tutte  le  informazioni  inerenti  agli  ambiti  in  cui  esercita le
funzioni  di  verifica,  e  le strutture amministrative, didattiche e
scientifiche dell'Universita' cui ne faccia richiesta hanno l'obbligo
di predisporli tempestivamente.
  11. Gli atti dei nuclei di valutazione d'ateneo sono pubblici e gli
organi accademici ne assicurano la diffusione.
  12.  La  mancata  trasmissione al Ministero dell'universita', della
ricerca  scientifica e tecnologica da parte del nucleo di valutazione
della  relazione, dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 1,
comma  2  e  dall'art.  2, comma 1, lettera c) della legge 19 ottobre
1999,  n.  370,  comporta  eo  ipso  il  decadimento dell'organo, nei
confronti  dei  cui  membri,  singolarmente  e  in solido, il rettore
dell'Universita'  della  Calabria  puo'  adire  le  vie legali per il
risarcimento del danno subito dall'ateneo.
  13.  Il  consiglio  di  amministrazione  stabilisce annualmente una
indennita'  di  funzione  per  i componenti del nucleo di valutazione
d'ateneo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'ateneo.
    Arcavacata, 11 gennaio 2001
                                                  Il rettore: Latorre