CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2000 

Accordo  tra  il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
delegato  il  2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del
Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza
sul lavoro. (Provvedimento n. 1110).
(GU n.14 del 18-1-2001)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Visto  l'art.  2,  comma  2,  lettera  b)  del  decreto legislativo
28 agosto  1997, n. 281, che affida a questa conferenza il compito di
promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del
medesimo decreto legislativo;
  Visto  l'art.  4,  comma  1,  del predetto decreto legislativo, nel
quale  si  prevede  che,  in  questa  conferenza,  Governo, regioni e
province   autonome,   in   attuazione   del   principio   di   leale
collaborazione,  possano  concludere  accordi  al  fine di coordinare
l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e  svolgere  attivita' di
interesse comune;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 giugno 2000, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  e'  stato delegato ad esercitare i poteri del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri per la realizzazione del piano straordinario
per la sicurezza sul lavoro;
  Visto  l'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
che  attribuisce  alle  regioni  e province autonome il coordinamento
degli  organi  operanti  nella materia della sicurezza e della salute
sul luogo di lavoro, al fine di realizzare uniformita' di interventi;
  Visto  lo  schema  di  accordo pervenuto dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il 28 novembre 2000;
  Considerato   che   il   12 dicembre   2000,  in  sede  tecnica,  i
rappresentanti  delle  regioni  hanno  formulato  alcune  proposte di
modifica al testo dell'accordo in oggetto, che sono state accolte dai
rappresentanti delle amministrazioni centrali;
  Visto  lo  schema  di accordo, pervenuto dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il 13 dicembre 2000 nella stesura definitiva
con le modifiche concordate in sede tecnica;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
province  autonome,  espresso  ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del
richiamato decreto legislativo;
                              Sancisce
           il seguente accordo nei termini sottoindicati:
  Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, delegato il
2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei
Ministri, le regioni e le province autonome, convengono quanto segue:
  Premesso:
    che  il  fenomeno  degli  infortuni  sul  lavoro,  con  altissima
frequenza  di  casi  mortali e di gravissima invalidita', costituisce
una perdurante, grave emergenza sociale, di carattere nazionale;
    che  tale  fenomeno e' accompagnato e molto spesso alimentato dal
permanere  di  forme  di  lavoro  irregolare e di lavoro sommerso che
comportano oltre ad evasione fiscale e contributiva, anche la mancata
adozione  delle  misure  prescritte a tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
    che  occorre rilanciare con il massimo vigore l'impegno congiunto
delle  istituzioni di Governo, a livello centrale e locale, che hanno
responsabilita'  in  materia,  per  realizzare  in  modo organico una
articolata azione che consenta di attivare tutte le iniziative volte,
da  un  lato  ad  accompagnare  e  sostenere le imprese che intendono
raggiungere il pieno adeguamento ai piu' elevati livelli di sicurezza
e  a  svolgere  la  loro  funzione  economica  nella piena legalita',
dall'altro a contrastare e reprimere con una piu' capillare vigilanza
le situazioni d'irregolarita';
  Rilevato:
    che con il documento "Carta 2000 Sicurezza sul lavoro" sono state
definite le linee generali degli interventi di prevenzione nei luoghi
di lavoro condivise da tutti livelli di governo e delle parti sociali
e fondamentalmente incentrate sulle seguenti iniziative:
      armonizzazione  della  normativa vigente in materia di igiene e
sicurezza   del   lavoro  con  quella  piu'  recente  di  recepimento
comunitario  tenendo  conto della specificita' del sistema produttivo
italiano;
      completamento   della   decretazione   prevista   dai   decreti
legislativi  n.  277  del 1991, n. 626 del 1994, e n. 494 del 1996, e
successive modificazioni;
      adozione  di  specifici  provvedimenti  per i settori a maggior
rischio;
      modifica  della  normativa relativa agli appalti finalizzata ad
impedire la compressione dei costi della prevenzione;
      attuazione  di  tutti  gli  impegni programmatici contenuti nel
Piano    sanitario   nazionale   con   particolare   riferimento   al
rafforzamento,  su  tutto  il  territorio nazionale, dei Dipartimenti
della  prevenzione,  al riordino degli istituti ed organismi centrali
con  l'obiettivo di garantire supporto tecnico-scientifico al sistema
della  prevenzione,  al  coordinamento  tra  tutti gli enti che hanno
competenza in materia;
      semplificazione degli adempimenti formali della prevenzione;
      valorizzazione della formazione per la sicurezza del lavoro con
particolare   riferimento   alla   scuola   d'ogni  ordine  e  grado,
all'apprendistato,  alla  formazione professionale, ai tirocini, alla
formazione continua, a quella per lavori interinali, per le attivita'
lavorative  a maggior  rischio, per i rappresentanti per la sicurezza
dei lavoratori (RSL);
      valorizzazione  del  ruolo dei RSL e dei comitati paritetici di
cui  all'art.  20  del  decreto  legislativo  n.  626  del 1994 e nel
rispetto   di   quanto   previsto   dall'art.  7-octies  del  decreto
legislativo n. 229 del 1999;
      incremento  quantitativo  e  qualitativo  della  vigilanza  nei
luoghi  di  lavoro ribadendo il ruolo centrale del Servizio sanitario
nazionale  e  la  necessita'  d'interventi integrati e coordinati con
quelli di altri enti che hanno competenza in materia;
      maggiore coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte che la
pubblica amministrazione opera nel settore della prevenzione igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
  Rilevato:
    A) che il Piano sanitario nazionale:
      individua   fra   le   priorita'  programmatiche  la  riduzione
dell'incidenza degli infortuni sul lavoro per almeno il 10 per cento,
con  particolare  riferimento ai settori lavorativi a maggior rischio
ed  agli  infortuni di maggior gravita', e la riduzione del numero di
malattie correlate al lavoro;
      definisce  quali strategie d'intervento per il conseguimento di
tali finalita' il potenziamento e coordinamento di tutte le attivita'
di  prevenzione  e  vigilanza,  la  piena  applicazione  del  decreto
legislativo  n.  626  del  1994,  la  promozione  di  iniziative  che
favoriscono  l'aggiornamento,  informazione  e  formazione di tutti i
soggetti  della  prevenzione,  la sistematica verifica della qualita'
degli   interventi   effettuati,   la   costruzione   di  sistemi  di
sorveglianza  epidemiologica finalizzati a monitorare la patologia da
lavoro;
    B)  che  il  decreto  legislativo  n.  229 del 1999, individua le
strutture  organizzative del Servizio sanitario regionale cui compete
la   tutela  dell'igiene  e  sicurezza  del  lavoro  all'interno  dei
dipartimenti  di  prevenzione ribadendo la necessita' di attuare, per
iniziativa  delle  regioni  uno  stretto  coordinamento operativo tra
tutti  gli  enti che hanno competenze, dirette o indirette in tema di
tutela della salute dei lavoratori;
  Considerato: che nell'ambito della prevenzione della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia:
    a) il Governo e il Parlamento:
      pianificano, definiscono gli indirizzi e indicano gli obiettivi
strategici;
      definiscono i livelli minimi di intervento;
      assegnano  adeguate  risorse  agli enti ed organismi dipendenti
dal  livello  centrale,  quali  direzioni  del  lavoro,  INAIL, INPS,
Guardia di finanza, VV.FF.;
      emanano  e  aggiornano  la  normativa  al  fine  di armonizzare
compiutamente  il  quadro legislativo degli anni cinquanta con quello
di  derivazione  comunitaria  e  ad  evitare  la  sovrapposizione  di
competenze  tra i vari enti riconfermando quindi, in via prioritaria,
il   controllo  e  la  vigilanza  sul  rispetto  della  normativa  di
prevenzione alle aziende UU.SS.LL.;
      verificano il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione che
competono alle regioni;
    b) le  regioni  e le province autonome, nell'ambito del quadro di
riferimento sopra disegnato:
      individuano le priorita', definiscono gli obiettivi specifici e
la conseguente programmazione degli interventi;
      integrano  le  politiche  di  settore  finalizzate alla miglior
tutela  delle  condizioni  di  lavoro  attraverso  iniziative  tese a
facilitare  l'emersione  dei rapporti di lavoro irregolari, stimolare
con  politiche  incentivanti  la  ristrutturazione dei luoghi e degli
ambienti di lavoro;
      concertano  le  iniziative di cui sopra con gli enti locali, in
particolare  province  e  comuni,  che in tali ambiti hanno poteri di
iniziativa e di intervento;
      coordinano  tutti  gli  enti ed istituti che a vario tipo hanno
competenze  dirette  o  indirette  in tema di tutela della salute dei
lavoratori  quali,  in  particolare, aziende unita' sanitarie locali,
direzioni  regionali  e  provinciali  del lavoro, sedi periferiche di
INPS  e  INAIL,  comandi provinciali dei VV.FF. e Guardia di finanza,
nel rispetto della legislazione vigente e delle competenze di ciascun
organo.  Tale  coordinamento  in  capo  al  presidente  della  giunta
regionale  e  della provincia autonoma si attua attraverso i comitati
regionali   di   coordinamento   previsti  all'art.  27  del  decreto
legislativo n. 626 del 1994, che nella predisposizione delle proposte
di  politica  preventiva  di  livello  regionale  tengono conto degli
indirizzi  e degli obiettivi strategici individuati dal Governo e dal
Parlamento sulla base delle indicazioni della commissione centrale di
vigilanza  di  cui  all'art.  79  della  legge n. 448 del 1998, della
Commissione  consultiva  permanente  di  cui  all'art. 26 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e del comitato e delle Commissioni di cui
all'art. 78 della legge n. 448 del 1998;
      individuano  risorse  adeguate  ed armoniche con le indicazioni
del  PSN  da  destinare  alle aziende UU.SS.LL, per gli interventi di
prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori in particolare;
  Rilevato:
    che  alle  aziende  UU.SS.LL.  compete  di  rendere operativi gli
indirizzi   regionali  provvedendo  alla  destinazione  finale  delle
risorse   assegnate   dalle   regioni  in  modo  finalizzato  per  la
prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro potenziando tutti gli interventi
rivolti   alla  informazione,  formazione,  assistenza,  vigilanza  e
controllo  sul  rispetto  delle  norme  di prevenzione poste a tutela
della salute dei lavoratori;
    che  agli  altri  enti o istituti che hanno competenze collegate,
anche  indirettamente,  con  la  tutela  della  salute dei lavoratori
compete  l'espletamento  del proprio mandato curando il collegamento,
al   momento   della   programmazione  e  della  realizzazione  degli
interventi,  con  le  aziende  UU.SS.LL.  che  hanno  la  titolarita'
primaria nell' ambito della salute dei lavoratori;
  Considerato altresi':
    che,  ferme  restando  le  competenze  in  materia  di  vigilanza
attribuite  dalla  legge  agli ispettori del lavoro, con legge n. 833
del  1978,  istitutiva  del  Servizio  sanitario  nazionale  e con il
decreto  legislativo  n. 626 del 1994, la vigilanza sull'applicazione
della  legislazione  in  materia  di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e' affidata alle regioni e province autonome;
    che  la  programmazione  delle  attivita' delle ASL e degli altri
enti  ed organismi che hanno competenza in materia di prevenzione del
lavoro  deve  raccordarsi nell'ambito delle attivita' del comitato di
coordinamento  ai  sensi  dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626
del 1994;
    che   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
5 dicembre  1997,  prevede  che  le  regioni  e  le province autonome
istituiscano  comitati  di  coordinamento,  al fine di realizzare sul
territorio    l'uniformita'    degli    interventi   della   pubblica
amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
e  di necessario raccordo con la commissione consultiva permanente di
cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
    che il decreto legislativo n. 112 del 1998, prevede l'attivazione
dello  sportello  unico  per le attivita' produttive e che le regioni
devono   provvedere,   nella   propria   autonomia   organizzativa  e
finanziaria, al coordinamento ed al miglioramento dei servizi e della
assistenza alle imprese;
    che con l'art. 78 della legge n. 448 del 1998, sono state assunte
misure  organizzative  a  favore  dei  processi  di  emersione con la
costituzione  del comitato per l'emersione del lavoro non regolare in
capo  al Presidente del Consiglio dei Ministri e con l'indicazione di
costituire  a  livello  regionale  e provinciale apposite commissioni
nominate dal competente organo regionale;
    che  con  l'art.  79  della  legge  n.  448  del 1998, sono state
adottate  misure organizzative intese alla repressione del lavoro non
regolare e sommerso ed e' stata costituita la commissione centrale di
vigilanza,  in  cui  si  coordinano le amministrazioni centrali e gli
organi  regionali  competenti  nelle  materie  della  regolarita' dei
rapporti  di  lavoro,  degli adempimenti fiscali e contributivi della
sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro;
    che  con  decreto  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  e'  stata istituita la task force per la vigilanza speciale,
la  quale  effettuera'  interventi  integrati e raccordati con quelli
degli altri enti che hanno competenza in materia;
    che  occorre  superare  rapidamente  i punti critici emersi nella
formazione   dei   predetti   organismi,  nell'insediamento  e  nella
regolarita'    del    loro   funzionamento,   nel   coordinamento   e
nell'integrazione delle azioni;
  Preso atto:
    che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 maggio 2000, ha
approvato il "Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro" con il
quale si stabilisce di:
      affidare  il  coordinamento  degli interventi nel settore della
prevenzione  igiene  e  sicurezza nei luoghi di lavoro ad un comitato
interministeriale   presieduto   dal  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  che  si  interfaccia  con  le  regioni definendo
obiettivi  ed  azioni  conseguenti  e  ricercando criteri uniformi di
intervento da ratificarsi in apposito protocollo d'intesa;
      valorizzare  il  ruolo che tutta la pubblica amministrazione e'
chiamata   a   svolgere  nell'ambito  dell'assistenza  alle  imprese,
soprattutto di quelle medio piccole;
      prevedere   l'adozione   di   misure  d'incentivazione  per  la
realizzazione d'interventi di miglioramento delle condizioni d'igiene
e sicurezza del lavoro;
               Convengono sui punti di seguito indicati:
    1) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni
si   impegnano  ad  utilizzare  le  risorse  rispettivamente  a  loro
disposizione,   in   una   strategia   di  piu'  forte  integrazione,
cooperazione e coordinamento al fine di rendere maggiormente efficace
l'azione di prevenzione e vigilanza sui fenomeni oggetto del presente
protocollo;
    2)   i  presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome,
esercitano   il  coordinamento  regionale  delle  iniziative  rivolte
all'informazione,  alla  formazione,  all'assistenza e alla vigilanza
dei  fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
alla  emersione  del  lavoro  irregolare.  Tale  coordinamento  viene
attuato  attraverso  il  comitato di coordinamento di cui all'art. 27
del  decreto  legislativo  n. 626 del 1994 che, nella predisposizione
delle proposte di politica di prevenzione di livello regionale, tiene
conto  degli  indirizzi  e degli obiettivi strategici individuati dal
Governo   e   dal  Parlamento  sulla  base  delle  indicazioni  della
commissione  consultiva  permanente  di  cui  all'art. 26 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e del comitato e delle commissioni di cui
agli articoli 78 e 79 della legge n. 448 del 1998;
    3) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni
si impegnano a:
      definire  le  linee  generali delle iniziative di sostegno alle
imprese finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro;
      stabilire   le  modalita'  attraverso  le  quali  le  strutture
periferiche  di  enti centrali (direzioni regionali e provinciali del
lavoro,  INPS, INAIL, Guardia di finanza e VV.FF.) si integrano nella
programmazione operativa;
      potenziare   in  modo  consistente  gli  apparati  destinati  a
svolgere  le  azioni  di informazione, sviluppando appositi sportelli
integrati,  anche  presso lo sportello unico per le imprese di cui al
decreto legislativo n. 112 del 1998 e quelle di vigilanza attraverso:
        l'aumento   del   controllo   sugli   aspetti   attinenti  la
regolarita'  contributiva  e dei rapporti di lavoro da attuarsi anche
con un rafforzamento degli organici degli enti preposti;
        l'adeguata   considerazione   del   livello   delle   risorse
finanziarie  destinate  al  Servizio  sanitario  nazionale al fine di
consentire il pieno rispetto delle quote riservate alla prevenzione e
alle  azioni  di  vigilanza  conseguenti,  secondo le indicazioni del
Piano sanitario nazionale;
        la reciproca messa a disposizione degli archivi dei vari enti
che hanno competenza su regolarita' e sicurezza del lavoro in modo da
poter   acquisire   elementi   conoscitivi   nuovi  finalizzati  alla
programmazione delle attivita';
        la  sistematica  informazione  agli altri enti dell'attivita'
svolta nei confronti delle imprese da parte degli organi ispettivi in
modo da fornire elementi utili alla programmazione delle attivita';
    4) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni
si impegnano, altresi', a:
      individuare  i  settori  a  rischio  piu'  rilevante al fine di
programmare interventi integrati fra i vari enti che hanno competenza
in materia, anche utilizzando gli archivi INPS ed INAIL;
      definire,  nell'ambito  delle  priorita' che devono essere rese
operative   a   livello   territoriale,   iniziative  di  assistenza,
formazione  ed  informazione  rivolte  in  primo  luogo  ai  RSL e ai
lavoratori  stessi, ma anche ad imprenditori e tecnici di prevenzione
che   operano   nelle   aziende   (responsabili  dell'S.P.P.,  medici
competenti,  coordinatori  per  la  progettazione,  coordinatori  per
l'esecuzione   dei  lavori,  responsabili  dei  lavori,  etc.)  nella
convinzione  che  adeguati  standards  di  prevenzione  nei luoghi di
lavoro  possono essere conseguiti solo con il concomitante impegno di
tutti i soggetti pubblici e privati che hanno competenza in materia e
tra i quali devono realizzarsi fruttuose sinergie;
      definire  interventi  di formazione per la sicurezza sul lavoro
rivolti  alla  scuola  dell'obbligo e secondaria, all'apprendistato e
alla formazione professionale;
    5)  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si impegna,
altresi':
      a far si' che nel bilancio dello Stato sia previsto un apposito
fondo  per  le  piccole  e  medie  imprese,  da ripartire e gestire a
livello  regionale,  volto  a  sostenere  piani  di adeguamento ed il
raggiungimento  di  piu'  elevati  livelli di sicurezza nei luoghi di
lavoro  e  le  misure rivolte all'emersione del lavoro irregolare. Il
Fondo,  che  puo' essere integrato dalle regioni con risorse proprie,
sara'  ripartito  sulla base di criteri essenziali e tali da premiare
il congiunto impegno regionale. La regione determinera' gli ulteriori
criteri  per  la  individuazione dei beneficiari. Una quota del fondo
sara'  riservata  alle  iniziative  rivolte  alla  formazione  e allo
sviluppo  di  informazione e di cultura della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
    1) Le regioni ancora inadempienti, nei sessanta giorni successivi
alla   sottoscrizione   del   presente   protocollo,  nomineranno  ed
insedieranno  gli  organismi  previsti  dalla  vigente legislazione e
assumeranno il ruolo di coordinamento che loro compete.
    2)   Il   Governo  e  le  regioni  realizzeranno  rapidamente  il
protocollo  quadro, previsto da Carta 2000, da implementare a livello
regionale  e  locale,  per  definire  le  procedure  di consultazione
preventiva  e  tempestiva  delle  parti  sociali  e  degli  organismi
paritetici  di  cui  all'art.  20  del decreto legislativo n. 626 del
1994.
    3)  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale emanera'
apposite  direttive  per  favorire la stipula di specifici protocolli
d'intesa, tra le regioni, l'INPS e l'INAIL, al fine di una piu' forte
integrazione  e  coordinamento  di  tutti  gli istituti preposti alla
vigilanza  sulle condizioni generali e sulla regolarita' dei rapporti
di  lavoro,  nonche'  quelle  necessarie a stabilire che le strutture
periferiche   ministeriali   e  degli  istituti  centrali  attuino  i
programmi concordati a livello regionale.
    4)  Entro  tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo,
il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale che esercita per
delega  le  funzioni  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri nel
coordinamento  di  tutte  le  amministrazioni  aventi  competenze  in
materia,  d'intesa  con  la  conferenza dei presidenti delle regioni,
definisce, con apposito atto le linee di programmazione generale, gli
indirizzi e gli obiettivi strategici, unitamente ai livelli minimi di
intervento  e  le  modalita' per la verifica del raggiungimento degli
obiettivi  di  prevenzione che consentano alle regioni di predisporre
le politiche preventive di intervento sul proprio territorio.
  Il  presente accordo per le province di Trento e Bolzano e' attuato
in conformita' alle norme statutarie.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                                Il presidente: Loiero
Il segretario: Carpani