AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 11 gennaio 2001 

Profili  interpretativi  in  materia  di  varianti  -  art.  25 della
legge-quadro    e   art.   134   del   regolamento   di   attuazione.
(Determinazione n. 1/2001).
(GU n.20 del 25-1-2001)

                            IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.
  Sono  pervenuti a questa Autorita' i seguenti quesiti relativi alla
normativa, legislativa e regolamentare, che disciplina le varianti.
    a) Il  comune  di  Bologna  chiede  chiarimenti circa la presunta
incongruenza   tra   l'art.   145  del  regolamento,  che  disciplina
l'autorizzazione  della  spesa  per lavori in economia, e l'art. 134,
che  dispone  in  materia  di  variazioni  e di addizioni al progetto
approvato.  Mentre  il  primo  di  questi  due articoli prevede che i
lavori   in   economia   siano   autorizzati   dal  responsabile  del
procedimento   ovvero  dalla  stazione  appaltante  a  seconda  della
preventiva  destinazione  o  meno  delle  relative  somme  nel quadro
economico  di  progetto  a  tale  fine, l'art. 134 del regolamento si
riferisce invece all'approvazione, e non piu' all'autorizzazione, del
responsabile  del  procedimento in tutti i casi di varianti nei quali
si  utilizzano  somme  a  disposizione  del quadro economico. I dubbi
interpretativi   si  riferiscono  all'utilizzo  di  una  terminologia
giuridica   diversa,   in   un  caso  "autorizzazione"  e  nell'altro
"approvazione", in ipotesi similari.
    b) Il   comune   di   Bernareggio   chiede  rassicurazioni  sulla
legittimita'  del ricorso ad una variante al progetto appaltato per i
lavori di costruzione della nuova scuola materna in caso d'incremento
del  numero  dei nati e dell'immigrazione. In realta', tali dati, che
non coincidono del tutto con quanto previsto e registrato nel P.R.G.,
sono  stati raccolti e messi a disposizione dall'ufficio demografico.
Sulla   base   anche   dell'intenzione   espressa  verbalmente  dalla
direttrice  della  scuola  materna  privata  presente  nel territorio
comunale  di chiudere la struttura a causa dell'accentuata carenza di
personale,  l'amministrazione  comunale  ravvisa  in  tali  dati  gli
estremi  di  cui  all'art.  25,  comma 1, lettera b-bis), della legge
quadro,  giustificativi del ricorso ad una variante. In quest'ottica,
il  responsabile  del procedimento chiede se sia sufficiente, ai fini
dell'ammissibilita'  della  suddetta variante, il riscontro, da parte
dei   progettisti   e  del  direttore  lavori,  dell'incidenza  reale
dell'incremento  registrato  e  riferito all'aumento demografico e al
numero  delle  nascite sul progetto approvato, nonche' dell'idoneita'
dei parametri assunti in fase di stesura dello stesso progetto.
    c) Nell'ambito  di  un  intervento di copertura della tribuna del
campo  sportivo  e  durante  l'esecuzione  dei  lavori  di fondazione
(peraltro  oggetto  di  una perizia di variante e suppletiva ai sensi
dell'art.  25,  comma  1,  lettera b-bis),  della legge n. 109/1994 e
successive modificazioni, il comune di Civita Castellana chiede quale
possa  essere  la procedura amministrativa legittima per l'esecuzione
di  ulteriori  opere,  resesi necessarie a seguito dell'imprevedibile
scoperta  di  cavita'  del  sottosuolo, ed in particolare modo per la
realizzazione di una serie di micropali in cemento armato, che da una
stima   approssimativa   comporteranno   un'ulteriore   spesa  di  L.
100.000.000.
    d) L'ASIREG chiede un'interpretazione con riferimento ai commi 9,
seconda  parte, e 10 dell'art. 134 del regolamento, e precisamente se
in tali ipotesi il responsabile del procedimento debba procedere alle
previste  approvazioni  senza  la  necessita'  di  approvazione della
perizia  di  variante  ne'  da  parte  dell'organo  decisionale della
stazione  appaltante,  ne'  da  parte dell'organo che ha approvato il
progetto.
    e) Il compartimento della viabilita' per l'Emilia-Romagna, organo
periferico  dell'Ente  nazionale  per  le  strade (ANAS), formula una
serie  di  quesiti  in  materia  di  varianti, ricorrenti a causa del
notevole  lasso  temporale  che  spesso intercorre tra il momento nel
quale  l'intervento  e'  programmato e progettato da quello nel quale
finalmente  si da' concreto inizio all'esecuzione con la compilazione
e  sottoscrizione  da parte dell'appaltatore del verbale di consegna.
Cio'  determina,  infatti,  il  mutamento,  nel  frattempo, di alcune
esigenze  urbanistiche  nonche'  l'intervento  di  varianti  ai piani
regolatori  di  alcune  amministrazioni comunali, le quali, nel corso
dell'esecuzione   ovvero  all'inizio  dei  lavori,  avanzano  formali
richieste   di  varianti  sostanziali  al  progetto  da  loro  stesse
inizialmente  approvato.  Pertanto, il suddetto compartimento pone il
problema sia della legittimita' di tali proposte di variante, dettate
da  nuove e sopravvenute esigenze urbanistiche non esistenti e quindi
non  prevedibili al momento dell'approvazione del progetto, sia della
loro  ascrivibilita'  all'art.  25,  comma  1, lettera b) della legge
quadro,  in  considerazione  della  non  imputabilita'  alla stazione
appaltante   dei   motivi   che   le  hanno  originate  e  della  non
prevedibilita'  di  simili  circostanze  in  sede  di  redazione  del
progetto  o  della  consegna  dei  lavori.  Infine,  chiede  a  quale
amministrazione    (ANAS    o    Comuni)    siano    ascrivibili    i
prevedibili maggiori   costi   di   costruzione   per   richieste  di
risarcimento   danni  da  parte  degli  appaltatori  per  sospensione
parziale lavori ovvero a causa di redazione e approvazione di perizia
di variante tecnica e suppletiva.
    f) In   seguito   al  rinvenimento  di  reperti  archeologici  di
notevolissimo  valore  (relitti  di navi di eta' romana e medioevale)
durante la costruzione di un sottovia stradale da parte dell'ANAS, il
comune  di  Olbia  chiede  se  l'imprevisto ritrovamento possa essere
considerato,  ai  sensi  dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis), della
legge  n.  109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, quale
presupposto  per  l'attivazione  di  una  variante  in  corso d'opera
relativamente  ai lavori di realizzazione del Museo archeologico, che
il  comune  sta  conducendo  su area adiacente al cantiere dell'ANAS.
Chiede, inoltre, se all'appalto in questione, trattandosi di un'opera
parzialmente  finanziata  con contributo regionale, vada applicata la
legge  regionale  sui  lavori  pubblici,  in  particolare  per quanto
riguarda  il  limite  massimo  del  30%  fissato  per l'importo delle
perizie.  Al  riguardo,  si  precisa  che  l'eventuale  realizzazione
dell'espansione  del  Museo  archeologico  di  Olbia  attraverso  una
perizia  di variante e suppletiva richiederebbe la modifica di alcuni
particolari  costruttivi  nonche'  la  variazione  della destinazione
d'uso  del  patio  centrale del Museo stesso, al fine di estendere la
sua  superficie  espositiva,  coprendolo  e  rendendolo  adatto  alla
conservazione ed esposizione dei relitti.
    g) In  seguito  all'approvazione  di  una  variante del 17% per i
lavori  di  ristrutturazione  del  mercato commestibili, il comune di
Benevento chiede se sia possibile produrre una perizia di variante di
un ulteriore 3%, fino ad arrivare ai limiti di legge del 20%, poiche'
durante  la  esecuzione  dei  lavori  di  restauro  dell'edificio  in
muratura  e'  emersa  la necessita' di realizzare un ripristino della
struttura con presunti lavori non previsti e non prevedibili.
    h)  Nell'ambito dei lavori di costruzione del Centro di ricerca e
formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche di Campobasso,
L'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore  chiede  se sia legittimo
considerare l'atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle
attivita'  sanitarie  da  parte  delle  strutture pubbliche e private
(decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 14 gennaio 1997), la
deliberazione  della giunta Regione Molise n. 898 del 22 giugno 1998,
che  ha  fatto  proprio  tale  atto  nonche'  la  specifica direttiva
adottata  con delibera G.R. n. 453 del 12 aprile 1999 alla stregua di
"sopravvenute  disposizioni  legislative e regolamentari", cosi' come
previsto  dall'art.  25, lettera a) della legge 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni. Queste norme, tra l'altro, definiscono
i  requisiti  strutturali,  tecnologici  e organizzativi minimi e gli
standards dimensionali delle camere di degenza secondo nuovi criteri.
Occorre precisare che il progetto generale dell'opera ha previsto una
capacita'  complessiva  di  316  posti  letto  ed una suddivisione in
lotti.   Il  primo  lotto  dei  lavori  comprende,  tra  l'altro,  la
realizzazione  di  80  posti  letto  complessivi, mentre un ulteriore
finanziamento   del   Ministero   della  sanita'  consentirebbe,  con
l'intervento   di   una   variante,  l'attivazione  di  un  complesso
funzionale di 216 posti letto.
Considerato in diritto.
  In  tema di varianti, occorre premettere che non ogni modificazione
puo'  ritenersi  espressione  della naturale esecuzione dell'appalto,
con    conseguente    applicazione    dei   criteri   gia'   previsti
contrattualmente   per  la  disciplina  del  rapporto.  La  variante,
infatti,  ha  come  necessario  punto  di  riferimento e parametro di
raffronto  il  progetto:  le  relative modifiche non possono, quindi,
essere tali da snaturarlo. Se le parti realizzano un'opera totalmente
diversa,  la disciplina del rapporto non puo' piu' essere individuata
nel  primitivo  contratto  di  appalto, bensi' nel successivo negozio
giuridico,  anche  se  quest'ultimo non rechi patti diversi su alcuni
degli  aspetti  essenziali  del  contratto.  In  tal  caso, si compie
un'opera  necessariamente  diversa  da  quella oggetto del precedente
contratto.
  In definitiva, la variante deve avere carattere accessorio rispetto
all'opera  progettata  e contrattualmente stabilita; altrimenti si e'
in  presenza  non  di  una modificazione del progetto, ma di un nuovo
contratto.
  La legge quadro ha adottato una impostazione fondata sul divieto di
ammissione  di  varianti  ed ha circoscritto, all'art. 25, in maniera
tassativa le ipotesi delle varianti in corso d'opera.
  Per  quanto  riguarda  le varianti per sopravvenienze di fatto o di
diritto  e cause, impreviste ed imprevedibili, umane e naturali (art.
25,  comma  1, lettere a), b) prima parte, b-bis, c), esse si rendono
necessarie  per  il  verificarsi  di  eventi  che mutano il quadro di
fatto,  di  diritto  e  tecnico  considerato in sede di redazione del
progetto esecutivo e del contratto.
  Le   varianti  ammesse  per  "esigenze  derivanti  da  sopravvenute
disposizioni  legislative  e regolamentari" sono le sopravvenienze di
diritto  che  determinano  la  necessita'  di  adeguare  l'opera  per
renderla  utilizzabile  allo  scopo prefissato. In tal caso, sorge la
necessita'  di assicurare l'osservanza di nuove normative intervenute
nel  frattempo, alle quali siano da adeguare le originarie previsioni
progettuali.  Indubbiamente,  i  casi  piu' recenti di sopravvenienze
normative  sono  quelli conseguenti alla legislazione sulla sicurezza
dell'impiantistica  elettrica  e  idricosanitaria.  Ovviamente,  tale
sopravvenienza  deve  intervenire  in  un momento successivo a quello
della conclusione del contratto.
  La   variante  determinata  da  eventi  inerenti  la  natura  e  la
specificita'  dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso
d'opera,  ovvero  da  rinvenimenti  imprevisti o non prevedibii nella
fase progettuale (art. 25, comma 1, lettera b-bis)), riguarda il caso
frequente  in  cui, durante l'esecuzione dei lavori, vengano scoperti
reperti  o manufatti di interesse storico o artistico che richiedono,
per  la  loro  salvaguardia,  l'utilizzo  di  tecniche  o  interventi
particolari.   Anche   in  tale  ipotesi,  deve  trattarsi  di  fatti
sopravvenuti, imprevisti e non prevedibili.
  Una   fattispecie   particolare   riguarda   il  caso  di  varianti
determinate  da  errori od omissioni del progetto esecutivo (art. 25,
comma 1, lettera d)): ai fini della loro ammissione, occorre che esse
pregiudichino, totalmente o parzialmente, la realizzazione dell'opera
ovvero  la  sua  utilizzazione.  Non  si colpisce, dunque, l'errore o
l'omissione  del  progettista  in se', ma solo se procura pregiudizio
all'opera.
  L'approvazione di una variante per errori od omissioni del progetto
esecutivo  comporta la conseguente responsabilita' del professionista
incaricato  della  progettazione  che  "ne  risponde per intero per i
danni  subiti  dalle  stazioni  appaltanti",  che vanno dai costi per
riprogettare  l'opera  a  quelli  necessari per eseguire le varianti,
al maggior  tempo occorrente per la realizzazione nonche' a qualsiasi
altro  nocumento  economico  conseguente alla variante. Cio' riguarda
ogni progettista, interno o esterno, del progetto esecutivo.
  Inoltre,  se  le  varianti  determinate  dall'errata  progettazione
eccedano  il  quinto  dell'importo  originario del contatto, vi e' la
risoluzione di quest'ultimo, con indizione di nuova gara.
  Il  limite  del  quinto  dell'importo  originario  del  contatto e'
previsto dal comma 4 dell'art. 25 solo per le varianti conseguenti ad
errori  od  omissioni  del  progetto  esecutivo,  mentre la primitiva
stesura  dell'art.  25 della legge Merloni prevedeva espressamente il
limite quantitativo del quinto per tutte le varianti. L'assenza di un
limite quantitativo per le altre varianti, in considerazione del loro
carattere oggettivo, implica il rischio che sotto il nome di variante
venga    a    confluire    di    tutto,    e   non   solo   quantita'
notevolmente maggiori  o  minori,  quanto  anche  lavori  diversi per
qualita'  e  categorie.  Allora,  nell'ipotesi  di sopravvenienze che
rendano  necessaria la realizzazione di un'opera totalmente diversa o
in quantita' notevolmente minori o maggiori, non si e' in presenza di
una  variante  in senso proprio, data la difformita' nell'oggetto. Si
e'  di  fronte,  invece,  ad  un'altra pattuizione in senso formale e
talvolta  anche  sostanziale. Queste varianti assumono la consistenza
di altri lavori.
  L'art.  134,  comma  4,  del regolamento di attuazione prevede che,
qualora  per uno dei casi previsti dalla legge quadro, sia necessario
introdurre, durante l'esecuzione dei lavori, varianti o addizioni non
previste   nel   contratto,  il  direttore  dei  lavori,  sentiti  il
responsabile   del   procedimento  ed  il  progettista,  promuove  la
redazione  di  una  perizia  di  variante  suppletiva, indicandone le
ragioni  alla  stazione  appaltante.  In  tal  caso, l'appaltatore ha
l'obbligo  di  eseguire  tutte le variazioni ritenute opportune dalla
stazione  appaltante,  e  che  il  direttore  dei  lavori  gli  abbia
ordinato,  purche'  queste  non  mutino sostanzialmente la natura dei
lavori compresi nell' appalto.
  In   assenza   di   una  definizione  del  concetto  di  variazione
sostanziale, la giurisprudenza ha ravvisato tale natura e portata nel
progetto  che,  rispetto  al precedente, riduca la volumetria in modo
rilevante  ad un punto tale da attribuirgli un carattere radicalmente
nuovo. In altri casi, e' stata presa in considerazione la traslazione
di  alcuni  metri  della  localizzazione  dell'opera.  Le varianti al
progetto  non  devono  in  alcun modo mutare essenzialmente la natura
delle opere per le quali e' stato indetto l'appalto.
  Parimenti  alla  realizzazione  di opere accessorie, che non mutano
l'essenza dell'opera, nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica si
considera variante non essenziale quella che non modifichi la sagoma,
le  superfici  utili e la destinazione d'uso della costruzione ovvero
che  non  modifichi  le  caratteristiche strutturali e funzionali del
fabbricato.  Tuttavia,  e'  rimesso all'interprete stabilire caso per
caso il valore dell'incidenza della variante sul singolo progetto.
  Per  quanto concerne il regime autorizzatorio, il comma 9 dell'art.
134  dispone  che  gli  ordini  di  variazioni  devono  fare espresso
riferimento  all'intervenuta  superiore  approvazione,  salvo il caso
descritto al comma 3, primo periodo del medesimo articolo. Qualora le
perizie di variante, corredate dei pareri e dei nulla osta necessari,
comportino  la  necessita'  di  un'ulteriore  spesa rispetto a quelle
previste  nel  quadro  economico  del  progetto  gia' approvato, sono
approvate   dall'organo   decisionale   della   stazione  appaltante.
Diversamente,  il  responsabile del procedimento approva direttamente
le  varianti,  a  condizione  che queste non alterino la sostanza del
progetto.
  L'ultimo   comma   dell'art.   134   prevede   anche   ipotesi   di
responsabilita'   del  personale  che  ordini  varianti  senza  avere
ottenuto la preventiva autorizzazione.
  In  materia di varianti, occorre riferirsi anche a quanto stabilito
nella  determinazione di questa Autorita' del 9 giugno 2000 n. 30, la
quale,  oltre  a  ribadire la tassativita' delle ipotesi di ricorso a
variazioni   contrattuali,   segnala  la  possibilita'  di  procedere
mediante  trattativa privata, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera
a),   della   legge   n.   109/1994  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  anche utilizzando gli eventuali ribassi d'asta al fine
del  completamento  dell'opera  appaltata,  nel  pieno  rispetto  del
principio di economicita' dell'azione amministrativa.
  In base a quanto sopra considerato,
                              Delibera:
  Il regime di ammissione delle varianti e' di natura autorizzatorio.
Al  riguardo, l'art. 134 del regolamento di attuazione stabilisce, da
un  lato,  la preventiva approvazione della stazione appaltante o del
responsabile  del  procedimento  (commi  1, 9 e 10) e, dall'altro, la
regolare  autorizzazione  delle  variazioni  o  addizioni al progetto
(comma  11). Pertanto, le varianti in corso d'opera sono disposte dal
direttore   dei  lavori,  solo  in  quanto  siano  state  autorizzate
dall'organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino
la  necessita'  di  ulteriore  spesa  rispetto  a quella prevista nel
quadro  economico del progetto approvato, ovvero dal responsabile del
procedimento,  negli altri casi e sempre che non alterino la sostanza
del progetto.
  Sembra da escludere, con riferimento alla questione prospettata dal
comune  di  Bernareggio,  che si possa procedere ex art. 25, comma 1,
lettera  b-bis),  della legge quadro ad una variante del contratto di
appalto  per  i  lavori  di costruzione della nuova scuola materna in
relazione   al   solo   incremento   del   numero   delle  nascite  e
dell'immigrazione.   Tali   dati,   peraltro  solo  parzialmente  non
coincidenti con le previsioni contenute nel P.R.G., non integrano gli
estremi  di  cui  alla  suddetta  lettera dell'art 25, che prevede la
sopravvenienza  di  eventi,  pur  sempre imprevisti ed imprevedibili,
inerenti  la  natura e specificita' dei beni sui quali si interviene.
Inoltre, l'ipotesi delle paventata chiusura di una scuola materna nel
territorio comunale non puo' in alcun caso giustificare il ricorso ad
una variante. Tutt'al piu', e' possibile configurare una richiesta di
variante  nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, ai sensi del
comma  3  del  medesimo  articolo. Tuttavia, l'ammissibilita' di tale
variante,   finalizzata   al  miglioramento  dell'opera  e  alla  sua
funzionalita', e' in ogni caso subordinata al rispetto di determinati
requisiti:  non  deve  comportare  modifiche  sostanziali al progetto
approvato,  deve  essere  motivata da obiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto  e,  infine,  l'importo in aumento relativo a tale variante
non  puo  superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve
trovare  copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Altrimenti, in assenza dei suddetti presupposti, si ritiene opportuno
seguire    l'orientamento    gia'   espresso   dall'Autorita'   nella
determinazione  n.  30/2000 e considerare la possibilita' del ricorso
alla  trattativa privata, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a),
della legge quadro.
  La imprevedibile scoperta di cavita' del sottosuolo, nell'ambito di
un intervento di copertura della tribuna del campo sportivo e durante
l'esecuzione  dei lavori di fondazione gia' oggetto di una perizia di
variante   e  suppletiva,  non  puo  integrare  gli  estremi  per  la
configurabilita' di una variante ex art. 25, comma 1, lettera b-bis),
bensi'  quelli  previsti  dalla  lettera  c), del comma 1, qualora si
possa  ricorrere al motivo della sorpresa geologica. Altrimenti, tale
fattispecie ricadrebbe, invece, nell'ipotesi dell'errore od omissione
progettuale,  secondo  quanto  previsto dalla lettera d) del medesimo
comma.
  Tanto  nel  caso  prospettato  nella  seconda  parte  del  comma  9
dell'art.134  del  regolamento  quanto in quello prospettato al comma
10,  e cioe' relativamente ai casi in cui non ci sia la necessita' di
ulteriore  spesa  rispetto a quella prevista nel quadro economico del
progetto  approvato,  il responsabile del procedimento deve procedere
alle previste approvazioni, senza la necessita' di approvazione della
perizia  di  variante  ne'  da  parte  dell'organo  decisionale della
stazione  appaltante  ne'  da  parte  dell'organo che ha approvato il
progetto.
  La  serie  di  quesiti formulati dal compartimento ANAS dell'Emilia
Romagna   attiene   alla   richiesta  diffusa  di  presunte  varianti
sostanziali  al progetto inizialmente approvato, in considerazione di
nuove  esigenze urbanistiche intervenute nel notevole lasso temporale
che   spesso   intercorre  tra  il  momento  della  programmazione  e
progettazione  e quello dell'inizio dell'esecuzione. Se nel frattempo
siano  addirittura intervenute modifiche ai singoli piani regolatori,
le  varianti possono essere richieste ai sensi dell'art. 25, comma 1,
lettera a), della legge quadro, che prevede nuove esigenze "derivanti
da  sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari". Tuttavia,
occorre  verificare  se  tali varianti (come nel caso esemplificativo
dello   spostamento  di  uno  svincolo  in  differente  localita'  in
dipendenza  di  un  diverso  piano di traffico per la presenza di una
erigenda  infrastruttura  sociale)  assumono  una  veste sostanziale,
rischiando  quindi  di  snaturare  il progetto approvato, mediante la
realizzazione di un'opera radicalmente diversa. In tal caso, infatti,
non  si e' piu' in presenza di una variante in senso proprio, data la
difformita'   dell'oggetto,   bensi'   di   variante  che  assume  la
consistenza  di  altro  lavoro.  Pertanto, in simili circostanze, non
troverebbe applicazione l'art. 25 della legge quadro.
  Il  rinvenimento  di  reperti  archeologici di notevolissimo valore
quali,  nella  fattispecie  in  esame, alcuni relitti di navi di eta'
romana  e  medioevale,  puo' facilmente giustificare l'attivazione di
una  variante  richiesta  ai  sensi  dell'art.  25,  comma 1, lettera
b-bis),   della   legge   quadro.   Tuttavia,  gli  eventuali  lavori
realizzabili   con   tale   perizia   di   variante   e   consistenti
nell'espansione del Museo archeologico del comune di Olbia attraverso
la  modifica  di alcuni particolari costruttivi nonche' la variazione
della destinazione d'uso del patio centrale del Museo stesso, al fine
di estendere la sua superficie espositiva, rischiano di integrare gli
estremi  di  una  variante  sostanziale  e  di  snaturare il progetto
esecutivo  iniziale,  che  deve  pur  sempre costituire il necessario
punto   di   riferimento.  Al  riguardo,  l'art.  134,  comma  9  del
regolamento  di  attuazione  prevede  l'approvazione delle perizie di
variante "sempre che non alterino lasostanza del progetto". Pertanto,
l'ammissibilita' della suddetta variante e' comunque subordinata alla
verifica  del rispetto sostanziale di quanto originariamente previsto
nel progetto esecutivo. Per quanto riguarda, invece, l'individuazione
della  legge  applicabile in caso di un'opera parzialmente finanziata
con  contributo  regionale, l'art. 1, comma 2 del regolamento afferma
la propria applicazione "per i lavori finanziati in misura prevalente
confondi  provenienti dallo Stato" e il comma 3 dello stesso articolo
stabilisce  che  le  disposizioni  del  regolamento  debbano comunque
essere  applicate  anche  ai  lavori finanziati dalla regione, fino a
quando  non  avranno  adeguato  la  propria  legislazione ai principi
desumibili dalla legge quadro.
  In  seguito  all'approvazione di una prima variante per i lavori di
ristrutturazione del mercato del comune di Benevento, la richiesta di
un'ulteriore  perizia  di  variante,  determinata dalla necessita' di
realizzare  con  presunti  lavori  non  previsti e non prevedibili un
ripristino   della  struttura  durante  l'esecuzione  dei  lavori  di
restauro  dell'edificio  in  muratura,  rischia  di configurarsi alla
stregua  di  un  errore  o  di  un'omissione  progettuale,  ai  sensi
dell'art.  25,  comma  5-bis.  Quest'ultimo comma considera, infatti,
errore  o  omissione di progettazione "l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa
tecnica  vincolante  per  la  progettazione,  il mancato rispetto dei
requisiti  funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova
scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli   elaborati  progettuali".  Per  confutare  un  simile  dubbio,
avvalorato  dalla  contiguita' temporale con cui sono state richieste
entrambe  le  varianti,  sarebbe  opportuno  l'esame  delle relazioni
predisposte  dal  responsabile  del  procedimento, ai sensi dell'art.
134, commi 7 e 8 del regolamento di attuazione. Si sottolinea, infine
che  il  limite  del  quinto dell'importo originario del contratto e'
espressamente  previsto dal comma 4 dell'art. 25 solo per le varianti
conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo, e non piu'
per  tutte  le  varianti  come  nella  precedente stesura della legge
Merloni.
  Nel  caso  in  cui in corso di esecuzione dei lavori sia erogato un
ulteriore finanziamento dal Ministero della sanita' per l'esigenza di
adeguare   strutture   ospedaliere  a  nuovi  standards  dimensionali
disposti  da  norme  regolamentari,  e'  consentita l'adozione di una
perizia di variante e suppletiva dell'opera.
    Roma, 11 gennaio 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito