MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 gennaio 2001 

Modificazione   al   decreto   del   29  dicembre  2000  concernente:
"Determinazione  del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo
1o  gennaio-30 giugno 2001, ai mutui destinati alla realizzazione del
programma  di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999".
(GU n.20 del 25-1-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Vista  la  legge  5 giugno  1990,  n.  135, recante il programma di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;
  Vista  la  legge  4 dicembre  1993,  n.  492,  di  conversione, con
modificazioni,  del  decreto-legge  2 ottobre  1993,  n. 396, recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  del  27 ottobre  1990  e successive
modificazioni,  il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo
regolate  a  tasso  variabile  di  cui alle leggi sopramenzionate, la
misura  massima  del tasso di interesse annuo posticipato applicabile
e'   costituita   dalla  media  aritmetica  semplice  del  rendimento
effettivo  medio  lordo  del campione dei titoli pubblici soggetti ad
imposta,  comunicato  dalla  Banca  d'Italia  e  dalla  media mensile
aritmetica  semplice  dei  tassi  giornalieri del RIBOR, rilevati dal
Comitato   di   gestione   del   mercato   telematico   dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive
modificazioni,  e'  stato stabilito che al dato come sopra calcolato,
arrotondato  se  necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% piu'
vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Visto  il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce
che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR;
  Vista  la  comunicazione  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73
del 29 marzo 1999 relativa al tasso di interesse massimo da applicare
ai  mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari
o inferiore a 100 miliardi di lire;
  Considerato  che  nel  periodo 31 dicembre 1998 - 28 marzo 1999 non
risulta  stipulato alcun mutuo con il sistema bancario ai sensi delle
leggi sopra citate;
  Vista  la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato
relativo  al  rendimento  effettivo  medio  lordo del campione titoli
pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2000;
  Visto  il dato, indicato nel circuito Reuters, relativo all'EURIBOR
365/360 a tre mesi e riferito al mese di novembre 2000;
  Visto  il  decreto  del 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 3 del 4 gennaio 2001, con il quale e' stato determinato
il  tasso  di  interesse  da  applicarsi  alle  operazioni  di  mutuo
effettuate  nell'ambito  degli  interventi  suddetti,  per il periodo
1o gennaio - 30 giugno 2001;
  Visto   che   i   parametri   suddetti,   da   utilizzarsi  per  la
determinazioni  del  tasso  di riferimento per le operazioni previste
dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993 sono pari a:
    rendimento  effettivo  medio  lordo  del campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 5,446%;
    media   mensile   aritmetica   semplice   dei  tassi  giornalieri
dell'EURIBOR: 5,163%;
  Ritenuti validi i dati sopra indicati;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei  tassi  giornalieri  dell'EURIBOR  va  aggiunta una maggiorazione
dello 0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  A  modifica  di  quanto  stabilito dal decreto del 29 dicembre 2000
richiamato  in  premessa, il costo della provvista da utilizzarsi per
le  operazioni  di  mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e
4 dicembre  1993,  n.  492,  regolate  a  tasso variabile e stipulate
anteriormente alla data del 29 marzo 1999 e' pari al 5,70%.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  dello spread dello 0,80, la misura
massima  del  tasso  di  interesse  annuo  posticipato per il periodo
1o gennaio - 30 giugno 2001 e' pari al 6,50%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 gennaio 2001
                                      p. Il direttore generale: Zodda