UNIVERSITA' DI VERONA

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 2000 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.25 del 31-1-2001)

                             IL RETTORE

  Visto  lo statuto dell'Universita' di Verona, approvato con decreto
rettorale  n.  6435  del  7 ottobre  1994  e  modificato  con decreto
rettorale n. 11448 del 23 giugno 2000;
  Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge  2 maggio  1989, n. 168 "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
  Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti
didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995  di modificazione
all'ordinamento  didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Vista  la  tabella  E  relativa  agli ordinamenti degli studi della
facolta'  di  medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico
d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;
  Visti  i provvedimenti adottati dagli organi accademici dell'Ateneo
relativi all'approvazione dell'aumento dei posti disponibili da tre a
cinque della scuola di specializzazione in cardiochirurgia (consiglio
di  facolta'  del  28 gennaio  1999,  senato accademico allargato del
25 maggio 1999);
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 20 luglio 1999;

                              Decreta:
  La  tabella  E  del regolamento didattico d'Ateneo dell'Universita'
degli studi di Verona e' modificata come di seguito specificato:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  53 e con lo scorrimento degli articoli successivi, e'
inserita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia.
  Scuola di specializzazione in cardiochirurgia
                              Art. 54.
  E'  istituita  presso l'Universita' degli studi di Verona la scuola
di   specializzazione   in   cardiochirurgia  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 11 maggio 1995.
  La   scuola   risponde   alle   norme   generali  della  scuola  di
specializzazione  dell'area  medica,  come  previsto  al Capo I della
tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995.
                              Art. 55.
  La  scuola  ha  lo  scopo di formare medici specialisti nel settore
professionale  della  diagnostica, clinica e terapia chirurgica delle
malattie cardiache e dei grossi vasi.
                              Art. 56.
  La    scuola    rilascia   il   titolo   di   specializzazione   in
cardiochirurgia.
                              Art. 57.
  Il corso ha la durata di cinque anni.
                              Art. 58.
  Sono  ammessi  alle  prove  per ottenere l'iscrizione i laureati in
medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
                              Art. 59.
  Per  l'ammissione  alla  scuola  e'  richiesto il superamento di un
esame consistente in una prova scritta per la valutazione della quale
la  commissione  avra'  a disposizione 70 sui 100 punti del punteggio
complessivo,  che  sara'  integrato  nella  misura  di 30 punti dalla
valutazione dei seguenti titoli:
    a) tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
    b) voto di laurea;
    c) voto riportato negli esami di profitto nelle materie del corso
di laurea concernente la specializzazione;
    d) pubblicazioni ad indirizzo chirurgico ed affine.
  Il  punteggio  dei  predetti titoli e' quello stabilito dal decreto
ministeriale  16 settembre  1982  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 10 ottobre 1982.
                              Art. 60.
  Sono  ammessi  alla  scuola i candidati idonei che, in relazione al
numero  dei  posti disponibili, si siano collocati in posizione utile
nella  graduatoria  compilata  sulla  base  del punteggio complessivo
riportato.
                              Art. 61.
  La commissione per l'esame di ammissione e' nominata dal rettore su
proposta del direttore della scuola: essa e' presieduta dal direttore
stesso  o,  in  caso  di  impedimento,  da  un professore ordinario o
straordinario  da  lui  delegato  e  composta  da  quattro professori
ordinari,  straordinari  o associati che facciano parte del Consiglio
della scuola stessa.
                              Art. 62.
  Concorrono   al  funzionamento  della  scuola  le  strutture  della
facolta'  di  medicina  e  chirurgia  e  le  strutture  del  Servizio
sanitario  nazionale  individuate  nei  protocolli  d'intesa  di  cui
all'art.  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 502/1992 ed il
relativo    personale    universitario    appartenente   ai   settori
scientifico-disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del
Servizio  sanitario  nazionale delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
                              Art. 63.
  Il  numero  massimo degli specializzandi iscrivibili a ciascun anno
e' indicato in 5 per un totale di 25 iscritti.
                              Art. 64.
  La  scuola di cardiochirurgia comprende cinque aree di insegnamento
e   di   addestramento   professionalizzante   e   relativi   settori
scientifico-disciplinari  cosi'  come indicato nella Tabella A e come
di seguito specificato.

Tabella  A  -  aree  di  addestramento professionalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.

A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve  apprendere  le  conoscenze
approfondite   di  anatomofisiologia  ed  anatomia  chirurgica;  deve
apprendere  le  conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica
ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche  mediante  sistemi
informatici.
  Settori:  E06A  -  Fisiologia  umana, E09A - Anatomia umana, E09B -
Istologia,  E10X - Biofisica medica, F01X - Statistica medica, F06A -
Anatomia patologica, K06X - Bioingegneria.
B - Area di semeiotica generale e strumentale e di metodica clinica.
  Obiettivo:   lo   specializzando   deve   acquisire  le  conoscenze
semeiologiche  e  la  padronanza  delle  metodologie di laboratorio e
strumentali  per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di
interesse  chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti
dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
  Settori: F04B - Patologia clinica, F06A - Anatomia patologica, F08A
-  Chirurgia generale, F07C - Malattie dell'apparato cardiovascolare,
F18X  -  Diagnostica  per  immagini  e radioterapia, F19A - Pediatria
generale e specialistica.
C - Area di anatomia chirurgica e corso di operazioni.
  Obiettivo:   lo  specializzando  deve  apprendere  le  fondamentali
tecniche chirurgiche.
  Settori: F06A - Anatomia patologica, F09X - Cardiochirurgia, F08A -
Chirurgia generale.
D - Area di cardiochirurgia.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  saper integrare le conoscenze
semeiologiche  nell'analisi  clinica  dei pazienti, saper decidere la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente  sotto  il profilo terapeutico, in modo integrato con
altri  settori  specialistici  chirurgici o con supporti terapeutici,
medici e radiogeni.
  Settori:  F09X - Cardiochirurgia, F08A - Chirurgia generale, F08D -
Chirurgia toracica, F08E - Chirurgia vascolare.
E - Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo:  lo  specializzando  deve  apprendere  le metodologie di
anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo  da  poter  collaborare
attivamente  con gli specialisti di settore per l'adozione della piu'
opportuna  condotta  clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori:  F19A  - Pediatria generale specialistica, F07C - Malattie
dell'apparato  cardio-vascolare,  F08A  -  Chirurgia generale, F09X -
Cardiochirurgia, F21X - Anestesiologia, F22B - Medicina legale.
                              Art. 65.
  Lo specializzando deve dimostrare di aver raggiunto uno standard di
addestramento  professionale  cosi'  come  indicato nella Tabella B e
cosi' come di seguito specificato.

Tabella B - Standard complessivo di addestramento professionalizzante

  Per  essere  ammesso all'esame finale di diploma, lo specializzando
deve  aver  frequentato  reparti  di chirurgia generale e/o chirurgia
d'urgenza per almeno una annualita'; dimostrare di aver raggiunto una
completa   preparazione   professionale   specifica,   basata   sulla
dimostrazione d'aver personalmente eseguito atti medici specialistici
come di seguito specificato:
    procedure diagnostiche di affezioni cardiache in almeno 100 casi;
    almeno duecentocinquanta interventi di cardiochirurgia, dei quali
almeno il 20% condotti come primo operatore;
    almeno  duecentocinquanta  interventi  di  chirurgia  generale  e
specialistica, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore.
  Infine,  lo  specializzando  deve aver partecipato alla conduzione,
secondo   le   norme   di   buona  pratica  clinica,  di  almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento  didattico  di  Ateneo  verranno  specificate  le
tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
                              Art. 66.
  La  scuola  di specializzazione in cardiochirurgia viene attivata a
partire  dall'anno  accademico  2000/2001 sulla base dell'ordinamento
didattico  come  gia' specificato nei precedenti articoli 64 e 65 per
aree    di    addestramento    professionale   e   relativi   settori
scientifico-disciplinari  nonche'  sulla  base  del  piano  di studio
stabilito dal consiglio della scuola.
  Il piano degli studi e' determinato dal consiglio della scuola, nel
rispetto  degli  obiettivi  generali e di quelli da raggiungere nelle
diverse  aree,  degli  obiettivi  specifici  e  dei  relativi settori
scientifico-disciplinari   riportati  nella  Tabella  A  del  decreto
ministeriale   11 maggio   1995.  L'organizzazione  del  processo  di
addestramento   professionale   ivi   compresa   l'attivita'   minima
indispensabile  svolta  in  prima  persona  per  il conseguimento del
diploma  e'  attuata  nel rispetto di quanto previsto nella Tabella B
del decreto ministeriale 11 maggio 1995.
  Il  piano  dettagliato  delle attivita' formative e' deliberato dal
consiglio  della  scuola  e reso pubblico nel manifesto annuale degli
studi.
                              Art. 67.
  La scuola definisce annualmente la programmazione delle attivita' e
la verifica del tirocinio eseguito attenendosi all'art. 4 del decreto
ministeriale 11 maggio 1995.
                              Art. 68.
  L'eventuale  affidamento  delle  funzioni  formative o didattiche a
strutture  ed  organici  del  Servizio sanitario nazionale cosi' come
previsto  dagli  articoli  2  e  6 del decreto ministeriale 11 maggio
1995,  potra'  porre  indicazione  al  consiglio della scuola perche'
esamini  l'opportunita' di modificareanche annualmente il piano degli
studi  di  addestramento  professionale e/o la programmazione annuale
delle attivita' e verifica del tirocinio.
  Il  consiglio  della  scuola  definira' tali modifiche che verranno
rese pubbliche nel manifesto annuale degli studi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Verona, 11 dicembre 2000
                                                   Il rettore: Mosele