MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 dicembre 2000 

Concessione  del  trattamento  straordinario d'integrazione salariale
per  legge  n.  176/1998,  art. 1-quinquies, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., unita' di Roma. (Decreto n. 29262).
(GU n.43 del 21-2-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  l'art.  1-quinquies  del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che
prevede,   in   favore   dei  lavoratori  delle  aziende  industriali
appaltatrici   di   lavori  di  installazione  di  reti  telefoniche,
interessate   da   una  contrazione  degli  appalti  con  conseguenti
eccedenze  strutturali, la possibilita' per il Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale, di concedere il trattamento straordinario
d'integrazione salariale;
  Visto  l'art. 45, comma 17, lettera d), della legge 17 maggio 1999,
n. 144;
  Visto  l'art.  62,  comma  1,  lettera a), e comma 2 della legge 23
dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla
Corte  dei  conti  in  data  20 gennaio 1999, con il quale sono stati
predeterminati  obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i
requisiti di ammissibilita' al trattamento di cui al sopracitato art.
1-quinquies della legge n. 176 del 1998;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data  29  marzo  2000,  presso il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa'
S.I.T.E.   S.p.a.   e   le  competenti  organizzazioni  sindacali  di
categoria,  con  il  quale  e'  stato  concordato  che il trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale,  ai  sensi  del  sopra
richiamato  art.  1-quinquies  della  legge n. 176/1998, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  riguarda  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 78 unita';
  Visto  il  decreto  ministeriale n. 28663 del 4 agosto 2000, con il
quale  e'  stato  concesso  il  trattamento  invocato in favore di 78
unita'  per  il  periodo  1o  aprile 2000-30 settembre 2000 di cui al
verbale d'accordo del 29 marzo 2000;
  Visto  il  verbale,  siglato  in  data 22 settembre 2000, presso il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, tra la societa'
S.I.T.E.   S.p.a.   e   le  competenti  organizzazioni  sindacali  di
categoria,  con  il  quale  e'  stato  concordato  che il trattamento
straordinario d'integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato
art.  1-quinquies della legge n. 176/1998, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 79
unita';
  Vista  l'istanza presentata dalla predetta societa' S.I.T.E. S.p.a.
-  codice  ISTAT  n.  32.20.2,  intesa  ad  ottenere la proroga della
concessione  del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti
sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad orario ridotto, per il periodo
decorrente  dal 1o ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 di cui al verbale
d'accordo del 22 settembre 2000;
  Considerato  che  l'art.  62,  comma  1, lettera a), della legge 23
dicembre   1999,   n.   488,   prevede  la  proroga  del  trattamento
straordinario  d'integrazione  salariale  di cui all'art. 1-quinquies
del   decreto-legge   8   aprile   1998,   n.   78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  1998,  n.  176, e successive
modificazioni;
  Ritenuto, pertanto, che possa concedersi il predetto trattamento di
proroga,  in  quanto  tale, unicamente nei confronti dei 78 originari
lavoratori  occupati  presso  l'unita'  di  Roma  per  i quali con il
suddetto  verbale  del  29  marzo  2000  e'  stato concordato di fare
ricorso alla sopracitata legge n. 176/1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  in premessa ed ai sensi dell'art. 1-quinquies
del   decreto-legge   8   aprile   1998,   n.   78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  1998,  n.  176, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   e'   concesso   il   trattamento
straordinario  d'integrazione  salariale  in  favore di 78 lavoratori
sospesi  dal  lavoro  o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla
S.I.T.E.  S.p.a.,  sede  legale  in  Bologna,  unita' di Roma, per un
numero  massimo di 78 unita' lavorative; codice ISTAT 32.20.2 (numero
di matricola I.N.P.S. 1307404393), per il periodo dal 1o ottobre 2000
al 31 dicembre 2000.
  La  misura  del  predetto trattamento di cui all'art. 1, e' ridotta
del 10%.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, e' tenuto, al fine
di  consentire  la  rilevazione  dell'utilizzo delle somme alla scopo
stanziate,  a  controllare  l'andamento  dei flussi di spesa relativi
all'avvenuta erogazione della prestazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 dicembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi