MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 24 gennaio 2001, n. 208 

Recapito di invii postali a data od ora certa.
(GU n.31 del 7-2-2001)
 
 Vigente al: 7-2-2001  
 

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di Autorita' per la regolamentazione del settore postale
  Vista  la  direttiva  n. 97/67/CE, concernente regole comuni per lo
sviluppo  del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261,  che ha
provveduto all'attuazione della predetta direttiva;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000,
riguardante  la  conferma  della  concessione  del  servizio  postale
universale  alla  societa'  Poste  italiane  S.p.a., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2000;
  Visto  il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000,
n.  73,  concernente  il  regolamento  per  il rilascio delle licenze
individuali nel settore postale;
  Visto  il  contratto  di  programma  stipulato  fra Ministero delle
comunicazioni  e  la societa' Poste italiane S.p.a., pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000;
  Vista    la   deliberazione   22 dicembre   2000,   relativa   alla
determinazione  dell'ambito della riserva postale per il mantenimento
del  servizio  universale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2000;
  Vista la nota del 16 maggio 2000 della Commissione europea relativa
alle  denunce  1999/4725 e 1999/5183 ed alla conseguente costituzione
in   mora  in  riferimento  all'attuazione  della  direttiva  europea
97/67/CE avvenuta con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con
specifico riguardo alla posta elettronica ibrida, alla corrispondenza
amministrativa per espresso ed alla corrispondenza aziendale locale;
  Atteso  che  con  comunicazione  in data 13 luglio 2000, sono stati
forniti  alla Commissione europea tutti i chiarimenti richiesti nella
menzionata nota del 16 maggio 2000;
  Considerato  che  il Governo italiano ha impugnato la predetta nota
del  16 maggio  2000,  con  ricorso  alla  Corte  di  giustizia delle
Comunita' europee per motivi procedurali;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2000,
notificata  il 22 dicembre 2000, relativa ad un procedimento ai sensi
dell'art. 86 del trattato CE, riguardante la prestazione in Italia di
alcuni  nuovi  servizi postali che garantiscono il recapito a data od
ora certe;
  Considerato  che  nella  citata  decisione  la  Commissione europea
individua  un  distinto  mercato  circoscritto  ai  soli  servizi  di
recapito,  a  data  od ora certa, di invii di corrispondenza di posta
elettronica  ibrida  sensibili al fattore tempo; che tali servizi, ad
avviso  della  Commissione  europea,  rispondono  ad  esigenze  molto
specifiche   e  limitate  di  talune  categorie  di  clienti  e  sono
configurati  come  altamente  specializzati  e  dunque oggettivamente
distinti;
  Ritenuto  che,  in  attesa  delle pronunce della Corte di giustizia
delle  Comunita'  europee  in  ordine ai predetti provvedimenti della
Commissione europea, si debba ottemperare a detta decisione;
  Ritenuto  che  debba evitarsi che l'area della riserva, gia' incisa
dalla  piu'  volte  menzionata  decisione del 21 dicembre 2000, possa
risultare  ulteriormente  vulnerata  a  seguito di possibili distorte
interpretazioni della decisione stessa;
  Ritenuto,   pertanto,   di   dover   disciplinare  il  settore  con
riferimento  alle caratteristiche dei prodotti postali ritenuti dalla
Commissione europea ricompresi in un mercato concorrenziale;
                             A d o t t a
                       la seguente circolare:
  1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
  2.  Scopo della circolare e' di chiarire il significato del comma 4
dell'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
  3.  La  fase  di recapito della posta elettronica ibrida appartiene
alla  riserva  assegnata  alla  societa' Poste italiane, alla pari di
qualsiasi  invio di corrispondenza entro i limiti di peso e di prezzo
in vigore.
  4.  Qualora  l'utente  richieda,  nei riguardi degli invii di posta
elettronica  ibrida in quanto sensibili al fattore tempo, prestazioni
aggiuntive consistenti nel recapito a data od ora certa, la fornitura
del servizio in questione, sulla scorta dei contenuti della decisione
della  Commissione  europea  in  data  21 dicembre  2000, esula dalla
riserva purche' siano rispettate le condizioni seguenti.
  5.  L'operatore, che intende offrire il servizio di cui al punto 4,
esteso  almeno  all'intero territorio di una regione, deve richiedere
apposita licenza al Ministero delle comunicazioni (direzione generale
concessioni  ed  autorizzazioni  - viale America n. 201 - 00144 Roma)
secondo le disposizioni recate dal decreto 4 febbraio 2000, n. 73.
  6. L'operatore deve impegnarsi a garantire che per ciascun invio la
consegna avvenga ad ora o data certa stabilita nel contratto e che il
pagamento  del  corrispettivo  pattuito  sia subordinato all'avvenuto
recapito nel termine contrattuale.
  7. L'operatore, in ordine alle prestazioni di cui al punto 4, tiene
un   registro,   da   vidimare   presso   il  competente  ispettorato
territoriale  del Ministero delle comunicazioni, nel quale descrive i
singoli  invii nonche' i dati seguenti: mittente, destinatario, ora e
giorno  di  prelievo presso il mittente, data od ora e data richieste
per il recapito.
  8.  Gli invii, che formano oggetto dei contratti di cui al comma 6,
devono  essere  identificabili  e  distinguibili dagli altri invii di
corrispondenza  in  virtu'  di  apposito  timbro apposto sul relativo
involucro.
  9.  L'operatore  deve  provare  la  data  ovvero l'ora e la data di
recapito  dell'invio  a  mezzo  firma  del  destinatario  apposta  su
apposito  bollettario  ed  inoltre  deve  assicurare  al  mittente la
possibilita'  di  un tracciamento dell'invio nel corso della fase del
recapito.
  10.  I  registri  ed  i documenti, di cui ai punti 7, 8 e 9, devono
essere conservati per sei mesi.
  11.  Gli  operatori, che non rispettino le condizioni dettate dalla
presente  circolare,  incorrono  nelle sanzioni previste dall'art. 21
del decreto legislativo n. 261 del 1999.
  12.  Il  Ministero  delle  comunicazioni  si riserva di adeguare la
presente  circolare  alle  decisioni  della  Corte di giustizia delle
Comunita' europee.
  La  presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea.
    Roma, 24 gennaio 2001
                                               Il Ministro: Cardinale