PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 gennaio 2001, n. 1 

Concorso  per  esami,  per  l'accesso  alla qualifica di dirigente di
ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e
negli enti pubblici non economici.
(GU n.31 del 7-2-2001)
 
 Vigente al: 7-2-2001  
 

                              Alle  Amministrazioni  del  ruolo unico
                              della dirigenza
                              Agli enti pubblici non economici
  L'art.  28  del decreto legislativo n. 29/1993, ha fissato la nuova
disciplina   sull'accesso  alla  dirigenza  pubblica,  prevedendo  in
particolare,   al   comma  2,  due  diverse  tipologie  di  procedure
concorsuali destinate rispettivamente:
    (lett.    a):    ai   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni  di  servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali  e'  richiesto  il  diploma  di  laurea;  ai  dipendenti  delle
amministrazioni  statali  reclutati a seguito di corso-concorso, dopo
quattro  anni di servizio; ai soggetti in possesso della qualifica di
dirigente  in  enti  e  strutture  pubbliche,  muniti  del diploma di
laurea,   che   hanno   svolto   per  almeno  due  anni  le  funzioni
dirigenziali;  a  coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore
a cinque anni;
    (lett.  b):  ai  soggetti  muniti di laurea nonche' di diploma di
specializzazione  post-universitaria,  ed,  altresi',  ai soggetti in
possesso  della  qualifica  di dirigente in strutture private, muniti
del  diploma  di  laurea,  che hanno svolto per almeno cinque anni le
funzioni dirigenziali.
  Sulla  base di quanto disposto al comma 3 del succitato art. 28 del
decreto legislativo n. 29/1993, con il regolamento recato dal decreto
del  Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, sono state
fissate   le   modalita'   di   svolgimento   delle  dette  procedure
concorsuali,  prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
-   Dipartimento   della   funzione   pubblica,   bandisca,   per  le
amministrazioni   dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  i
concorsi  di  cui alle illustrate lett. a) e b) del comma 2 dell'art.
28,  e  relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di
cui alla lett. b).
  E' altresi' previsto che gli enti pubblici non economici provvedano
direttamente  a  bandire  i  concorsi  di  cui  alla  lett.  a) della
surriferita  norma,  nel  rispetto delle disposizioni del regolamento
sull'accesso alla dirigenza.
    Con  l'atto  di  programmazione  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 2000, e' stato autorizzato il reclutamento
di   un  contingente  massimo  di  duecento  unita'  nella  qualifica
dirigenziale.
  Gli  indicati provvedimenti consentono ormai di ritenere pienamente
operativo  l'avvio  del  sistema  riguardante l'accesso dei dirigenti
pubblici.
  Tale nuovo sistema, in sintonia con l'intero impianto della riforma
della  dirigenza, consentira', attraverso le procedure piu' selettive
che   caratterizzano   il   rinnovato   meccanismo   di  accesso,  il
reclutamento  di  quelle risorse necessarie per dare concreto impulso
all'azione della nuova amministrazione.
  Si  invitano  pertanto  le  Amministrazioni  in  indirizzo  a voler
comunicare  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  entro dieci
giorni  dalla  ricezione  della  presente,  in relazione alle vacanze
esistenti,  le  esigenze  di  personale  dirigenziale,  segnalando al
contempo  le  percentuali  di  posti da destinarsi rispettivamente al
reclutamento  ai  sensi  dell'art.  28,  comma  2,  lett.  a)  ovvero
lett. b), del decreto legislativo n. 29/1993.
  Si  raccomanda  in  particolare  alle  Amministrazioni  una attenta
valutazione delle esigenze da rendersi entro i suindicati termini, al
fine  di  consentire  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  di
provvedere,  nell'ambito  del suddetto contingente di duecento posti,
alla  pubblicazione  del  relativo  bando  di  concorso,  nel mese di
febbraio prossimo venturo.
  Si  rappresenta  inoltre  che  con  l'avvio  della procedura di cui
trattasi, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324,
non   potranno   piu'   essere   banditi   da   parte  delle  singole
amministrazioni  concorsi per l'assunzione di personale dirigenziale,
ne'  presi  in considerazione eventuali scorrimenti di graduatorie ai
fini della copertura di posti di funzione dirigenziale vacanti.
    Roma, 26 gennaio 2001
                                               Il Ministro: Bassanini