MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L' EDITORIA

CIRCOLARE 30 gennaio 2001, n. 478 

Contributi   in   conto   interessi  su  mutui  agevolati  in  favore
dell'editoria  libraria  per opere di elevato valore culturale - art.
34,  legge 5 agosto 1981, n. 416, e relativo decreto attuativo del 14
febbraio 1997.
(GU n.35 del 12-2-2001)
 
 Vigente al: 12-2-2001  
 

                                  Associazione italiana editori - via
                                  delle Erbe, 2 - 20121 Milano
                                  Associazione    italiana    piccoli
                                  editori  (AlPE)  -  via Trastevere,
                                  236 - 00153 Roma
                                  UNIGEC-CONFAPI  - via della Colonna
                                  Antonina, 52 - 00186 Roma
                                  Associazione    bancaria   italiana
                                  (ABI)  -  piazza  del  Gesu',  49 -
                                  00186 Roma
                                  Mediocredito  centrale S.p.a. - via
                                  Piemonte, 48/51 - 00187 Roma
                                    e, per conoscenza
                                  Ministero per i beni e le attivita'
                                  culturali   -   Gabinetto  via  del
                                  Collegio romano, 27 - 00186 Roma
                                  Presidenza    del   Consiglio   dei
                                  Ministri    -    Dipartimento   per
                                  l'informazione  e  l'editoria - via
                                  Boncompagni, 15 - 00187 Roma

  I  contributi  in  conto  interessi,  concessi  in  base alla legge
indicata   in   oggetto,  vengono  elaborati  previo  parere  di  una
commissione  di esperti che esamina i programmi editoriali presentati
nelle domande di finanziamento.
  Si  rammenta  che,  a norma del decreto attuativo le sopra indicate
richieste   devono   pervenire   all'ufficio   di   segreteria  della
commissione  entro il 31 maggio di ogni anno. Le banche prescelte per
la   concessione   del  credito,  devono  stipulare  le  delibere  di
finanziamento   entro   centoventi   giorni   dalla  ricezione  della
comunicazione  del  parere  favorevole  della commissione sulle opere
presentate.  Il successivo contratto di mutuo dovra' essere stipulato
invece  entro  centottanta giorni dalla ricezione della comunicazione
d'impegno del relativo contributo da parte di questa Amministrazione.
  Al  fine  di  regolamentare  l'introduzione  dell'euro nei rapporti
finanziari  di  questa amministrazione, si informa che dal 1o gennaio
1999  e  per  l'intero periodo transitorio le domande di agevolazione
presentate  al Ministero per i beni e le attivita' culturali, in base
all'art. 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, potranno esprimere gli
importi in lire o in euro.
  Se  la  scelta  da  parte dell'impresa beneficiaria sara' quella di
adottare   l'euro,   tutte  le  successive  comunicazioni  monetarie,
inerenti  la  medesima  richiesta  di  agevolazione, sia da parte del
Ministero   che   della  Casa  editrice  e  delle  banche,  verranno,
obbligatoriamente, indicate in euro.
  Nel  caso  in  cui  l'impresa  dovesse  scegliere  la lira, potra',
comunque,  chiedere  di  utilizzare  l'euro  per  il  proseguo  della
procedura,  dandone comunicazione scritta al Ministero, entro la data
di stipula del contratto di finanziamento.
  Le  spese  relative  ai  costi dei programmi editoriali oggetto del
finanziamento  potranno  essere  documentate  in  lire  o  in  euro a
prescindere dalla denominazione scelta.
  Le  banche che concedono finanziamenti in base alla predetta legge,
potranno  dal 1o gennaio 1999 stipulare le delibere ed i contratti di
mutuo  in euro, in tal caso in aggiunta agli importi indicati in euro
detti  documenti  dovranno riportare le corrispondenti conversioni in
lire,  poiche'  le  rate  di  contributo verranno dal Ministero, alle
scadenze, erogate in lire.
  Qualora  i  predetti istituti di credito decidessero di utilizzare,
per  l'accredito dei contributi in oggetto, un conto corrente in euro
dovranno darne tempestiva comunicazione scritta al competente ufficio
ministeriale.
  Si  rammenta  che  dal  1o  gennaio 2002 tutti gli importi indicati
nelle domande presentare dovranno essere espressi in euro, cosi' come
tutte  le  comunicazioni  monetarie  inerenti  l'iter procedurale e i
contributi  liquidati  saranno automaticamente convertiti, secondo la
normativa in vigore, in euro.
  Si  informa, inoltre, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre
1996,  n. 675, che i dati trasmessi a questa amministrazione verranno
trattati,  nel  rispetto  della  citata  legge,  e  degli obblighi di
riservatezza,  esclusivamente  per  gli  adempimenti  previsti  dalla
legge,  da  regolamenti  e  dalla  normativa comunitaria, nonche' per
effetto  di disposizioni impartite da norme amministrative, contabili
e fiscali.
  Si  pregano  le  associazioni  in  indirizzo  di voler cortesemente
curare  la  piu'  ampia  diffusione della presente circolare presso i
propri aderenti.
    Roma, 30 gennaio 2001
                                       Il direttore generale: Sicilia