Variazione della responsabilita' della conservazione in purezza di talune varieta' di specie agrarie iscritte nel relativo Registro nazionale.(GU n.35 del 12-2-2001)
IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede
l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei
registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione
delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi
registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta'
di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali e' stato
indicato il nominativo del responsabile della conservazione in
purezza;
Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le
variazioni di dette responsabilita';
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Considerato i motivi che hanno determinato la necessita' di dette
variazioni;
Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della
legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2000, ha espresso
parere favorevole alla variazione di responsabilita' di dette
varieta' nei relativi registri.
Attesa la necessita' di modificare i citati decreti;
Decreta:
Art. 1.
La responsabilita' del mantenimento in purezza delle sotto elencate
varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e'
attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:
----> Vedere tabella nel formato PDF <----
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2001
Il direttore generale: Ambrosio
Il decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.