AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 31 gennaio 2001 

La  progettazione  dell'opera pubblica con particolare riferimento ai
contenuti  del  progetto  esecutivo.  (Art.  16, comma 5, della legge
11 febbraio    1994,    n.    109,   e   successive   modificazioni).
(Determinazione n. 4/2001).
(GU n.38 del 15-2-2001)

                            IL CONSIGLIO

                              Premesso:
  Il comune di Roma ha in corso di realizzazione il nuovo Auditorium,
opera   di  particolare  complessita',  il  cui  progetto,  elaborato
dall'architetto   Renzo   Piano,  prevede  soluzioni  architettoniche
innovative.
  Il progetto prevede tre sale destinate alla musica, emergenti da un
giardino pensile che ricopre le restanti aree funzionali dell'opera.
  In  data  23 novembre 2000, presso l'Autorita' per la vigilanza sui
lavori  pubblici,  e' stata tenuta un'audizione per la discussione di
alcune  questioni  relative  ai  contenuti  della  progettazione, con
particolare   riferimento   al  grado  di  definizione  del  progetto
esecutivo,   come   fissato   dall'art.  16,  comma  5,  della  legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
  L'interesse   della   questione  era  derivato  dall'esame  di  una
segnalazione  dell'impresa  IRTI,  mandataria dell'ATI costituita con
l'impresa  SAISEB  per  la  partecipazione  all'appalto dei lavori di
completamento  dell'Auditorium,  che lamentava presunte irregolarita'
nella  compilazione  del  progetto  esecutivo  posto  a base di gara,
consistenti  in  un  grado  di  definizione  non  coerente con quanto
richiesto dal predetto art. 16, comma 5.
  La   societa'   IRTI,   contestava   inoltre   l'accollo   in  capo
all'appaltatore della c.d. cantierizzazione - prevista dal capitolato
speciale  a  base  di  gara  -  nella  misura  in  cui, mediante tale
prescritto  incombente, il comune in pratica trasferiva all'esecutore
l'obbligo   di  rendere  esecutivo  il  progetto,  dissimulando  tale
adempimento   con   il  termine  "cantierizzazione".  L'esponente  si
riferiva,   in   particolare,  alla  parte  del  C.S.A.  dedicata  al
"contrasto  tra  documenti  contrattuali"  (art.  2.2.2);  alla parte
relativa  alla  "verifica  del progetto e sua cantierizzazione" (art.
2.3.2  sub  3.2. laddove, fra l'altro, e' stabilito che l'appaltatore
da'  atto  che  -  attraverso  la  cantierizzazione del progetto - si
assume la piena responsabilita' tecnica del progetto ...); alla parte
dedicata  ai  "termini  ultimi  totali  per la cantierizzazione degli
elaborati  complementari della cantierizzazione del progetto", in cui
si   stabilisce  che  costituiscono  "elaborati  complementari  della
cantierizzazione   ...   sia   quelli  rappresentativi  dei  dettagli
costruttivi  delle  lavorazioni relative ai completamenti edili, alle
strutture, agli impianti ...".
  La  segnalazione  traeva  origine dalla licitazione privata avviata
dal  comune  di  Roma  per  l'appalto  dei  lavori  di  completamento
dell'Auditorium,  a  cui l'esponente aveva manifestato la volonta' di
partecipare.  Il  nuovo  appalto si era reso necessario, per la parte
non  eseguita,  a  seguito  della rescissione in danno del precedente
contratto  a  suo tempo stipulato con l'ATI Gepco-Salc, inadempiente,
secondo   la  stazione  appaltante,  alle  obbligazioni  contrattuali
soprattutto   in   ordine   alla  realizzazione  degli  elaborati  di
cantierizzazione posti dagli articoli 2.3.4 e seguenti del capitolato
speciale a carico dell'appaltatore.
  A  seguito  della disposta risoluzione, il raggruppamento citava in
giudizio  il  comune dinanzi al tribunale civile di Roma chiedendo il
risarcimento del danno per colpa dell'amministrazione.
  In  conseguenza  della  risoluzione del rapporto, l'amministrazione
attivava  le  procedure per il riappalto delle opere sulla base di un
progetto  di completamento redatto in ragione anche dell'accertamento
tecnico  preventivo  disposto  dal  tribunale  di  Roma, su richiesta
dell'appaltatore,  mediante  la  redazione dello stato di consistenza
dei lavori realizzati e dei materiali presenti in cantiere.
  Il  progetto  di  completamento  posto a base dell'appalto rimaneva
sostanzialmente  invariato  rispetto  a  quello originario cosi' come
rimanevano immutate le condizioni tecnico-economiche di realizzazione
dell'intervento,  mentre  veniva  aggiornato  il  capitolato speciale
limitatamente  agli  aspetti  connessi al frazionamento dell'opera ed
alle  normative intervenute successivamente alla stesura del progetto
iniziale,  in  particolare  la  legge  n.  415/1998,  nonche'  quella
relativa alla sicurezza dei cantieri.
  La procedura concorsuale, esperita prima dell'entrata in vigore del
nuovo regolamento generale sui lavori pubblici, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si concludeva
con  l'aggiudicazione all'impresa Impregilo per l'importo di Lire 129
mld circa.
  I lavori sono in corso d'esecuzione.
                            Considerato:
  Le  questioni  sollevate  dall'esponente  e  discusse  in  sede  di
audizione    ruotano   sostanzialmente   intorno   al   concetto   di
cantierabilita',  e  quindi  alla definizione di progetto esecutivo e
alla    connessa   tematica   relativa   all'ampiezza   dei   compiti
dell'appaltatore che nella fase esecutiva deve tradurre gli elaborati
tecnici  progettuali  non  come nudus minister, bensi' conservando la
sua  qualita'  imprenditoriale di soggetto che con gestione a proprio
rischio organizza in autonomia i fattori produttivi.
  Giova  dunque  richiamare  alcune  regole in tema di progettazione,
tenendo  conto  soprattutto delle importanti novita' introdotte dalla
legge n. 109/1994 e successive modifiche.
  E'  noto  che la legge quadro sui lavori pubblici, avente natura di
legge  ordinaria,  non  costituisce  mero  recepimento  di  direttive
comunitarie  bensi'  si  configura  come regolamentazione generale ed
unitaria  nella  materia  dei  lavori  di  qualunque  importo  in una
prospettiva di riforma organica nel rispetto dei principi del diritto
comunitario.
  In  tale  mutato  quadro  normativo, anche alla luce della sentenza
della  Corte costituzionale n. 482/1995, l'attivita' di progettazione
prevista  dall'art. 16 della citata legge n. 109 si pone come cardine
fondamentale  della riforma ed il progetto - risultato finale di tale
attivita'  -  assume  un ruolo decisivo ed una posizione di effettiva
centralita' nel procedimento di realizzazione delle opere pubbliche.
  Il  progetto,  infatti, parte integrante del contratto, costituisce
il contenuto dell'appalto ed identifica l'obbligazione posta a carico
dell'appaltatore.
  La  progettazione  peraltro  si  correla con altri aspetti quali la
programmazione,  i  sistemi  di realizzazione dei lavori pubblici, le
varianti,  le  garanzie,  gli  espropri,  i  piani di sicurezza in un
contesto   di   reciproca  influenza,  dominato  dall'esigenza  della
chiarezza,  fin  dall'inizio,  dei  costi  e  delle  finalita' che si
intendono raggiungere.
  Prima  della legge n. 109, la normativa sulla progettazione, invero
alquanto risalente, era contenuta in vari contesti normativi (tra cui
in  particolare  il  decreto  ministeriale  lavori pubblici 29 maggio
1895,  modificato  con  decreto  provvisorio  del  Capo  dello  Stato
15 luglio  1947,  n.  763,  il  regio  decreto  n.  422/1923,  per la
progettazione  delle opere di competenza statale, il regio decreto n.
383/1934, per la progettazione degli enti locali).
  Il  quadro  normativo in materia, con il passare del tempo diveniva
inadeguato  rispetto  a  nuove  esigenze ad esempio in tema di tutela
ambientale,  di  difesa  del  suolo,  di  sicurezza  dei cantieri, di
pianificazione  urbanista  e non offriva piu' un contesto compiuto ed
organico.
  In   precedenza   il   livello   di  progettazione  si  distingueva
normativamente  nel  progetto  di massima e in quello esecutivo e non
era  sancito  l'obbligo  di  redigere  sempre il progetto di massima,
stante   la  discrezionalita',  ampiamente  utilizzata,  di  redigere
soltanto   quello   esecutivo,   salvo  poi  verificarne  l'effettivo
contenuto.
  Si  puo'  dunque  affermare  che  in  passato  la progettazione era
imperniata  su  un  sistema  bipartito,  mentre  il contenuto dei due
livelli   di   progettazione   (di  massima  ed  esecutiva)  non  era
precisamente    determinato    e,   d'altra   parte,   era   lasciata
all'amministrazione   la  scelta  di  ricorrere  all'apporto  tecnico
esterno   per   speciali  lavori  mediante  il  sistema  dell'appalto
concorso;  dal  che, il consolidarsi di una prassi caratterizzata, in
generale, da un eccessivo ricorso alle varianti in corso d'opera, con
la  conseguenza  che l'opera finale era spesso ben diversa dalla sua,
peraltro,  generica,  configurazione  iniziale,  con  dilatazione del
costo effettivo e del tempo di realizzazione.
  Proprio  su  tali  aspetti  la  nuova  legge sui lavori pubblici ha
profondamente  inciso  capovolgendo  il  sistema,  dettando  nuove  e
precise  regole  e ponendo un legame di interdipendenza con gli altri
istituti  che fanno parte dell'appalto di opera pubblica, a cui prima
si e' fatto cenno.
  In  particolare  e  brevemente si ricorda che, alla luce del citato
art.  16,  oggi  la  progettazione  si distingue, come in molti Paesi
dell'Unione   europea,   in  tre  livelli,  denominati:  preliminare,
definitivo  ed  esecutivo.  I tre livelli di progettazione devono tra
loro necessariamente interagire secondo uno sviluppo di definizione e
di  approfondimento  progressivo e senza soluzione di continuita'. E'
fatta  salva  la facolta' del responsabile del procedimento (art. 16,
comma  2, della legge n. 109/1994 e art. 15, comma 5, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 554/1999) - soggetta a motivazione -
di  integrare  ovvero  modificare il contenuto dei singoli livelli di
progettazione,  compresa  la  possibilita'  di ridurre il numero e il
peso delle prescrizioni che i commi 3, 4 e 5 dell'art. 16 della legge
n.  109/1994  e  degli articoli da 15 a 45 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999 stabiliscono, in modo distinto, per ogni
ambito progettuale, nonche' di ridurre, in casi particolari, anche il
numero dei livelli progettuali.
  Detta   ultima   disposizione,  giova  precisare,  non  puo'  pero'
riguardare  il  livello  "esecutivo", in quanto questo costituisce la
base per la materiale esecuzione dell'intervento.
  Tutta  l'attivita' di progettazione - che di per se' costituisce un
vero  e proprio procedimento amministrativo a forte valenza tecnica e
contemporaneamente  si  pone,  rispetto  alla  complessa procedura di
realizzazione  delle opere pubbliche, come sub-procedimento, a cui e'
preposto  il  responsabile  del  procedimento  - deve necessariamente
osservare  un percorso predeterminato dal legislatore ed ogni fase di
approfondimento  presuppone  che  sia  esaurita  la  precedente in un
contesto  logico  e temporale progressivamente ben cadenzato, dove le
scelte  e  decisioni  assunte non possono essere smentite nel livello
successivo, tranne la (residuale) possibilita' di rivedere sulla base
di  precise  ed  obiettive  esigenze  le  scelte  compiute nella fase
progettuale precedente.
  Si  puo'  dunque ora affermare che l'attivita' di progettazione dei
lavori  pubblici  si  articola  in un sistema tripartito in un quadro
tendenzialmente     rigido     in     cui     la     discrezionalita'
dell'amministrazione  e'  ben  delimitata e le stesse scelte tecniche
progettuali si collocano in ambiti precisati e si snodano all'interno
di  un  percorso  normativo  che  il  legislatore  ha  tracciato  sia
nell'art.  16  piu'  volte  citato che in sede di delegificazione con
l'approvazione  del  regolamento  generale  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 554/1999, dedicando l'intero capo II
del titolo III, articoli 15-49, in vigore dal 28 luglio 2000.
  A  differenza  che nel passato, l'inizio dell'attivita' progettuale
delle  opere  pubbliche coincide necessariamente con la redazione del
documento  preliminare  alla progettazione (art. 15, commi 4 e 5, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 554/1999) a cui segue
prima  il  progetto  preliminare,  e  - dopo l'inserimento dell'opera
nell'elenco  annuale  delle  opere  programmate  ex art. 14, comma 6,
della  legge  n. 109/1994 - la progettazione di dettaglio (definitiva
ed    esecutiva),    complessa    operazione   tecnico-amministrativa
finalizzata  al massimo livello di approfondimento possibile, in modo
che  sia definito ed identificato ogni elemento progettuale in forma,
tipologia,  dimensione,  prezzo,  qualita'.  Il  progetto  esecutivo,
nell'attuale  significazione,  deve comprendere tutti gli aspetti che
sono necessari per la realizzazione dell'opera (Cassazione 3 novembre
1981,  n.  5786,  2 febbraio  1980,  n.  736, 2 aprile 1977, n. 1245,
10 marzo, n. 692, 5 settembre 1970, n. 1225).
  Tutta  l'attivita'  progettuale  rientra  di  norma  nei compiti ed
attribuzioni  della stazione appaltante tranne che nei seguenti casi,
nei   quali  -  a  certe  condizioni  normativamente  previste  -  la
progettazione   di   dettaglio   (definitiva  ed  esecutiva)  compete
all'impresa   concorrente   ovvero   all'aggiudicatario:  a)  appalto
concorso;  b)  concessione  di  costruzione  e  gestione;  c) appalto
integrato; d) lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
  Tranne   che   per  i  lavori  di  manutenzione  e  per  gli  scavi
archeologici,  tutte  le  opere pubbliche non possono avere inizio se
non  quando  sia  stato  redatto  il  progetto  esecutivo  e  non sia
intervenuta  l'approvazione da parte dell'amministrazione. Da cio' il
principio   secondo   cui   il   progetto   esecutivo  e'  condizione
indispensabile  per  l'esecuzione lavori (art. 19, comma 5-bis, della
legge n. 109/1994).
  Il  quadro  delle  nuove  regole  precedentemente delineato, che ha
sostanzialmente   sancito   nel   dettaglio   l'effettivo   contenuto
dell'attivita'   progettuale   a  carico  dell'amministrazione  e  il
corrispondente  limite  che  demarca  gli  obblighi di quest'ultima e
quelli  dell'appaltatore,  non  esclude la possibilita' di introdurre
modifiche,  ne' la qualita' esecutiva del progetto e', di per se', un
ostacolo  assoluto  al maggior dettaglio degli elaborati progettuali,
quando  cio'  si  rilevi  necessario od utile, anche in rapporto alle
specifiche  tecnologie  che puo' offrire l'impresa. Ma cio' in limiti
precisi che saranno di seguito indicati.
  Una  conferma  indiretta si ricava dall'art. 25, terzo comma, prima
parte,   laddove  e'  previsto  che  il  direttore  lavori  introduca
modifiche per risolvere aspetti di dettaglio.
  Ne',  sotto  il  profilo  in  esame, appare irrilevante la qualita'
dell'appaltatore   come   esecutore  qualificato  e  non  come  nudus
minister,   e   cioe'  come  mero  esecutore  materiale,  perche'  si
svilirebbe  l'apporto  che  discende dalle necessarie valutazioni che
autonomamente  l'impresa  e'  tenuta a fare dei dati in base ai quali
realizzare  l'opera  (vedere oneri di collaborazione con l'esecuzione
dei lavori).
  Il  principio civilistico della diligenza professionale (art. 1176,
comma  2,  del  codice  civile),  la  natura imprenditoriale che ogni
soggetto  esecutore riveste (ex art. 2082 codice civile), il grado di
specializzazione  tecnica  che l'attivita' di costruzione richiede ed
il  necessario  possesso  di  significativi  requisiti  di  idoneita'
tecnica,  organizzativa  e  finanziaria  (qualificazione), consentono
all'appaltatore  di  interloquire  con la stazione appaltante, ma nel
rispetto  delle  previsioni  del  progetto  esecutivo  come documento
compiutamente  definito  dall'amministrazione  e da essa approvato, e
che,  ordinariamente,  le  imprese  concorrenti  conoscono in sede di
gara.
  Orbene,  per quanto precede, si puo', in primo luogo, affermare che
il  progetto  esecutivo,  in  coerenza con i livelli di progettazione
precedenti, deve necessariamente fornire una chiara rappresentazione,
in   relazione   a   qualunque  opera  da  realizzare,  di  tutte  le
caratteristiche  dimensionali  e tipologiche e di ogni sua componente
con  un  grado  di  definizione  e  di  dettaglio che sia il maggiore
possibile.
  In  tal senso l'art. 35 del nuovo regolamento n. 554/1999 definisce
il   progetto  esecutivo  come  "la  ingegnerizzazione  di  tutte  le
lavorazioni",  con  la  conseguenza che esso di norma costituisce uno
strumento   operativo   direttamente  utilizzabile  in  cantiere  per
l'esecuzione dei lavori.
  Fermo  restando  che i particolari costruttivi devono far parte del
progetto  esecutivo e non possono essere rinviati alla fase esecutiva
e  rimessi a carico dell'appaltatore, occorre tenere conto che taluni
elementi   costruttivi,  non  espressamente  descritti  nel  progetto
esecutivo,  possono  essere  desunti  dalla  lettura  coordinata  del
complesso  degli  elaborati;  oppure  una  migliore  definizione puo'
aversi  in  corso  d'opera  a  cura della direzione dei lavori. Altre
volte  si  tratta  di  elementi  non  espressamente  descritti, ma da
dimensionare  in  sede  di  dettaglio costruttivo per gli inevitabili
adattamenti di cantiere in concreto necessari.
  Sulla   base   di  quanto  da  ultimo  indicato  non  risulta  oggi
ammissibile prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica del
progetto  ovvero  l'assunzione  della  piena  responsabilita' tecnica
dell'esecuzione quale che sia la effettivita' esecutiva del progetto.
  Inoltre,  e'  possibile prospettare che, in progetti caratterizzati
da  una  notevole  complessita'  tecnica,  anche  in  relazione  alla
articolata conformazione architettonica non modulare dell'opera ed in
cui    puo'   sussistere   un   inevitabile   margine   di   relativa
approssimazione nella completezza della rappresentazione progettuale,
ove  non  si  ricorra  a procedure diverse quale l'appalto concorso o
l'appalto  integrato,  l'amministrazione  -  in  base  alla norma che
attribuisce  alla  potesta'  del  direttore  dei lavori di fornire in
corso  d'opera  le  istruzioni necessarie alla perfetta realizzazione
anche  mediante la risoluzione di aspetti di dettaglio in relazione a
circostanze  contingenti - possa prevedere, nell'atto di conferimento
dell'incarico  di  progettazione a terzi, l'impegno del progettista a
collaborare  alle  integrazioni di dettaglio che emergessero, secondo
la direzione lavori, come necessarie in sede esecutiva.
  Tutto  cio'  con  il  risultato  di evitare maggiori oneri e di far
rimanere  il  costo della progettazione e quello della esecuzione nei
limiti originari.
  In  base  a quanto ora precisato puo' chiarirsi il significato e la
portata    che   assume   la   cosiddetta   "cantierizzazione"   che,
eventualmente,  venga  indicata  nel capitolato speciale di appalto e
negli   altri   atti  contrattuali  come  attivita'  posta  a  carico
dell'appaltatore.
  La "cantierizzazione" e' un termine, ormai, di uso comune. Essa non
puo'  certo  consistere  nel  completamento del progetto esecutivo il
quale  non  deve, in base alle nuove norme, risultare tale da rendere
necessari   ulteriori  livelli  progettuali  in  senso  proprio,  ne'
implicare   attivita'   progettuale   destinata   a   colmare  lacune
eventualmente  presenti  nel  progetto  esecutivo, ma deve intendersi
come  produzione di quella documentazione che l'esecutore elabora per
tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni
e  piani  operativi,  cioe',  l'attivita' propria dell'impresa che ha
piena competenza nel determinare la organizzazione dei lavori.
  Rientrano,   pertanto,   fra  gli  oneri  ed  i  compiti  a  carico
dell'appaltatore  esclusivamente  quelli  relativi all'organizzazione
delle  attivita' costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun
operatore  (tecnici,  maestranze,  fornitori) per assolvere ai propri
compiti.
  Nella pratica cio' si verifica, per esempio, nel caso di impiego di
manufatti  prefabbricati,  prodotti in serie. Infatti, il progettista
e'  responsabile  essenzialmente  dell'organico  inserimento  e della
previsione  di  utilizzazione  dei  manufatti  (art. 9, ultimo comma,
della   legge   5 novembre   1971,   n.  1086),  mentre  il  relativo
dimensionamento  e  calcolo  rientra principalmente tra i compiti del
produttore.
  D'altra  parte,  la  scelta  delle  ditte  fornitrici  dei prodotti
prefabbricati deve essere riservata all'appaltatore e non puo' essere
predefinita,  se  non  violando  le norme di mercato, e gli elaborati
redatti  in  ragione  delle  caratteristiche  specifiche del prodotto
prefabbricato,  sovente  soggetto  ad  omologazione,  sono appunto il
frutto di attivita' di "cantierizzazione".
  Anche  nel caso delle forniture e posa in opera di macchine o parti
di impianto, l'appaltatore redige elaborati di "cantierizzazione", in
aggiunta  a  quelli progettuali, in relazione ai prodotti industriali
prescelti  sulla base delle specifiche tecniche previste nel progetto
esecutivo;  ad  esempio, nel caso di impianti tecnologici, il compito
del   progettista   e'   quello  di  individuare  le  caratteristiche
prestazionali  dell'impianto  ma  non  il  marchio  e  le conseguenti
specifiche  condizioni  di  posa  in  opera  che  tengano conto delle
esigenze   di   ingresso   ed   uscita  delle  canalizzazioni  e  dei
collegamenti  che  determinano, in generale, anche la predisposizione
degli  alloggiamenti  e  dei  fori  nelle  strutture  e  nelle pareti
murarie.
  Per    le   svolte   considerazioni   e'   da   ritenere   che   la
"cantierizzazione" costituisca la redazione degli eventuali documenti
di  interfaccia  tra  il  progetto  e  l'esecuzione,  consentendo  di
coniugare  le  esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle
opere, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale dell'esecutore. In
sostanza  la  stessa  costituisce  l'insieme  di  quelle  attivita' e
relativi  documenti  (piani  operativi, piani di approvvigionamento e
calcoli  e  grafici  delle  opere  provvisionali)  che  l'art. 35 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999 non prevede
facciano parte del progetto esecutivo.
    Roma, 31 gennaio 2001

                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito