ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2001 

Autorizzazione  alla  BancAssurance  Popolari  S.p.a.,  in Arezzo, ad
esercitare  l'attivita'  assicurativa  nei  rami  I,  III,  V,  VI  e
riassicurativa  nei  rami vita di cui all'allegato I - tabella A); al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 1794).
(GU n.43 del 21-2-2001)

       L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni,   e   le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed,  in  particolare,  la  sezione  V,  concernente  le
disposizioni  applicabili  al  collegio  sindacale  delle  imprese di
assicurazione con azioni quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i),  della  legge  n.  576/1982,  il  quale  prevede  che  il
consiglio  dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in
materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della  direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Vista  l'istanza  del  26 giugno  2000  con  la  quale  la societa'
BancAssurance  Popolari  S.p.a.  ha  chiesto di essere autorizzata ad
esercitare  l'attivita'  assicurativa  nei  rami  I,  III,  V,  VI  e
riassicurativa  nei  rami  vita di cui all'allegato I, tabella A), al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo
statuto sociale, nonche' le successive integrazioni;
  Rilevata  la conformita' delle norme statutarie della societa' alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'Istituto, nella
seduta  del 7 febbraio 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente,
si  e'  espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata
presentata dalla BancAssurance Popolari S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa'  BancAssurance Popolari S.p.a. con sede in Arezzo, via
Calamandrei   n.   255,  e'  autorizzata  ad  esercitare  l'attivita'
assicurativa nei rami I, III, V, VI e riassicurativa nei rami vita di
cui all'allegato I, tabella A), al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  174,  con  contestuale approvazione del relativo statuto ai sensi
dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 9 febbraio 2001
                                             Il presidente: Manghetti