MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 12 febbraio 2001 

Riconoscimento  alla  sig.ra  Bostan  Nicoleta  del  titolo di studio
estero   quale   titolo   abilitante   per   l'esercizio   in  Italia
dell'attivita' professionale di infermiere.
(GU n.44 del 22-2-2001)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle  professioni sanitarie delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
statale

  Vista  la domanda con la quale la sig.ra Bostan Nicoleta ha chiesto
il  riconoscimento  del  titolo  di  asistent  medical  conseguito in
Romania,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed in riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  conferenza  dei  servizi  nella
riunione dell'11 dicembre 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il  titolo  di  asistent  medical  rilasciato il 12 ottobre 1993
dalla  Scuola  statale post-liceale sanitaria di Bacau (Romania) alla
sig.ra  Bostan  Nicoleta  nata a Bacau (Romania) il giorno 21 gennaio
1972   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di infermiere.
  2. La  sig.ra  Bostan  Nicoleta  e'  autorizzata  ad  esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3. L'esercizio  professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' conseguito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 febbraio 2001
                                         Il dirigente generale: D'Ari