AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 febbraio 2001 

Proroga  dei  termini  per  la comunicazione e la pubblicazione delle
tariffe  relative al semestre gennaio-giugno 2001 di cui all'art. 18,
comma 6, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 25/01).
(GU n.45 del 23-2-2001)

            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 14 febbraio 2001;
  Premesso che:
    ai   sensi   dell'art.   18,   comma   6,   della   deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita')  28 dicembre  2000,  n.  237/00,  recante definizione di
criteri  per  la  determinazione  delle  tariffe  per le attivita' di
distribuzione   del  gas  e  di  fornitura  al  clienti  del  mercato
vincolato,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
4  del  5 gennaio  2001,  supplemento  ordinario  n.  2  (di seguito:
deliberazione   n.  237/00),  le  tariffe  devono  essere  comunicate
all'Autorita'  entro il 15 febbraio 2001 e pubblicate dagli esercenti
le  attivita'  di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del
mercato  vincolato  (di  seguito: esercenti) nel bollettino ufficiale
della  regione  o della provincia autonoma, ovvero nel foglio annunzi
legali delle province interessate entro il mese di febbraio 2001;
    numerosi    esercenti,   e   alcune   loro   associazioni   hanno
rappresentato  all'Autorita'  l'esigenza  di  una proroga dei termini
previsti dall'art. 18, comma 6 della sopra richiamata deliberazione;
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
  Viste:
    la deliberazione n. 237/00;
    la deliberazione dell'Autorita' 24 gennaio 2001, n. 04/01 recante
rettifica  di errori materiali nella deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 35 del 12 febbraio
2001;
  Considerato  che  esercenti  e  loro associazioni hanno manifestato
l'esigenza  sia  di  disporre  di  tempi piu' lunghi per raccogliere,
controllare ed elaborare i dati necessari per la determinazione delle
tariffe,  sia di approfondire aspetti relativi all'applicazione della
deliberazione dell'Autorita' di cui in premessa;
  Ritenuto  che sia opportuno prorogare i termini di cui all'art. 18,
comma  6,  della  deliberazione n. 237/00, al fine di consentire agli
esercenti  l'acquisizione  dei  dati  e gli approfondimenti necessari
all'elaborazione      delle      tariffe      valevoli     per     il
semestre gennaio-giugno  2001  e,  conseguentemente,  provvedere alla
loro pubblicazione;
                              Delibera
di prorogare sino al 15 marzo 2001, il termine previsto dall'art. 18,
comma 6, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  28 dicembre  2000,  n.  237/00,  entro  cui gli esercenti le
attivita'  di  distribuzione  del  gas  e di fornitura ai clienti del
mercato  vincolato  devono  comunicare  alla  medesima  Autorita'  le
tariffe relative al semestre gennaio-giugno 2001;
  Di  prorogare  sino  al  31 marzo  2001  il  termine,  previsto dal
medesimo  art.  18,  comma 6, entro cui gli esercenti le attivita' di
distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato
devono  provvedere  alla  pubblicazione  delle tariffe nel bollettino
ufficiale della regione o della provincia autonoma, ovvero nel foglio
annunzi legali delle province interessate.
  La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore dal 14 febbraio 2000.
    Milano, 14 febbraio 2001
                                                 Il presidente: Ranci