DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2001 

Annullamento straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento del
decreto  21 gennaio 2000 del rettore dell'Universita' degli studi "La
Sapienza"   di   Roma,  concernente  l'inquadramento  nel  ruolo  dei
ricercatori   universitari   di   personale   che   svolge   funzioni
assistenziali.
(GU n.45 del 23-2-2001)

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 2,
comma 3, lettera p);
  Visti i decreti legislativi numeri 300 e 303 del 30 luglio 1999;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, ed in particolare l'articolo 31;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989,n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  19 novembre  1990,  n. 341, ed in particolare gli
artt. 12 e 16;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1,
comma 10;
  Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 8,
comma 10;.
  Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
  Visto  il  decreto  rettoriale  dell'Universita'  degli  studi  "La
Sapienza"  di  Roma  in  data 21 gennaio 2000, trasmesso al Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica con nota
n.  103874  deI  17 febbraio 2000, con cui si dispone l'inquadramento
dei  tecnici  laureati  medici,  a decorrere dal 27 ottobre 1999, nel
ruolo   dei  ricercatori  universitari,  sulla  base  delle  seguenti
argomentazioni:  che  l'espressa dizione dell'art. 8, comma 10, della
legge  n. 370 del 1999 porta ad escludere la semplice equiparazione a
livello  funzionale  delle due predette categorie di personale; che i
richiami   normativi   contenuti   nella   citata   norma  comportano
automaticamente il conferimento dei diritti e degli obblighi previsti
dalle norme sullo stato giuridico dei ricercatori; che l'assolvimento
obbligatorio dell'attivita' didattica risulta incompatibile, sotto il
profilo      dell'orario      di      lavoro,     con     l'attivita'
tecnico-amministrativa; che sono estese ai tecnici laureati medici le
incompatibilita'  per  l'attivita' extra moenia, nonche' l'iscrizione
all'albo; che vi e' inscindibilita' delle tre attivita' di didattica,
ricerca  e  assistenza;  che  il citato art. 8, comma 10, appare come
l'ultimo e definitivo passaggio di una complessa evoluzione normativa
da  uno  status  di  personale non docente ad uno status di personale
docente;  che l'inquadramento risponde anche all'obiettivo di evitare
dispendiosi contenziosi;
  Vista   la  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  data
18 febbraio   2000,   di   avvio   della  procedura  di  annullamento
straordinario,  comunicato  agli  interessati  con  nota  n.  595 del
3 marzo   2000   del   Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica,  ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241
del 7 agosto 1990;
  Vista la nota del rettore dell'Universita' "La Sapienza" n. G120554
del 23 agosto 2000;
  Vista  la  nota  in  data  18 dicembre  2000  inviata  dal Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  al
Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Uditi  i  pareri  n.  921/2000  del Consiglio di Stato, sezione II,
espressi  nelle  adunanze  del  26 luglio 2000 (interlocutorio) e del
22 novembre 2000;
  Considerato  che il Consiglio di Stato in detto parere, effettuando
la   ricostruzione   del  complesso  quadro  normativo,  muove  dalla
considerazione che la disposizione di cui all'art. 8, comma 10, della
legge  n.  370  del  1999  ha  come  destinatari  il personale di cui
all'art.  6, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, vale a
dire  il  personale  laureato  medico  ed  odontoiatra  di  ruolo, in
servizio  nelle  strutture delle facolta' di medicina e chirurgia, il
quale,  ove  alla  data  del  31 ottobre  1992 si trovasse ad operare
presso  le  stesse  strutture  sanitarie e fosse appartenuto all'area
tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  era  autorizzato a svolgere
anche le funzioni assistenziali;
  Considerato che il Consiglio di Stato, dopo aver indicato i diversi
argomenti  a  favore  e  contro  la  tesi  della  legittimita'  degli
inquadramenti, conclude di non ritenere opportuno esprimere un netto,
preciso   e   definitivo  avviso  in  merito  alla  portata  ed  alla
interpretazione  del  citata art. 8, comma 10, della legge n. 370 del
1998,  in  considerazione del fatto che entrambe le contrapposte tesi
sono  sostenibili  sia  sul  piano  legislativo,  sia  sul  piano dei
principi costituzionali, tenuto conto che il citato art. 8, comma 10,
e'  una norma ermetica, dai complicati rinvii statici e dalla portata
ambigua e lacunosa;
  Considerato,  peraltro, che il predetto parere, sul presupposto che
tra due possibili interpretazioni deve prevalere quella piu' conforme
ai principi e precetti costituzionali e che fra due possibili opzioni
di  conformita'  alla Costituzione deve preferirsi quella fondata sul
principio avente maggiore dignita' applicato al caso concreto, rileva
che   i  principi  costituzionali  di  imparzialita',  adeguatezza  e
proporzionalita'   dei   trattamenti   confortano   la   tesi   della
legittimita'  dell'inquadramento  dei  tecnici laureati nel ruolo dei
ricercatori,  mentre  la  tesi  opposta  risponde ai principi di buon
andamento  e  di concorsualita', e che dovrebbe ritenersi prevalente,
nel caso di specie, il principio dell'imparzialita';
  Considerato  che  il Consiglio di Stato, assumendo come presupposto
dell'annullamento  straordinario  governativo  la  sussistenza di una
violazione  significativa di un principio dell'ordinamento generale o
di   settore,  ha  ritenuto  insussistente  detto  requisito  per  la
considerazione  che  l'art.  8, comma 10, della legge n. 370 del 1999
non   avrebbe   le   caratteristiche   di  precisione  ed  univocita'
necessarie;
  Ritenuto che le argomentazioni del citato parere non possono essere
totalmente  condivise  e  che  in  particolare  debbono ritenersi, in
contrasto  con detto parere, sussistenti i presupposti dell'esercizio
del potere di annullamento straordinario governativo sulla base delle
considerazioni che seguono;
  Considerato  che  il provvedimento del rettore dell'Universita' "La
Sapienza" di Roma e' motivato con riferimento ad aspetti sia formali,
consistenti  nelle  disposizioni  richiamate dal comma 10 dell'art. 8
della  legge  n. 370 del 1999 e nella ritenuta, automatica estensione
dello  stato  giuridico dei ricercatori ai tecnici laureati contenuta
in   dette  disposizioni,  sia  in  alcuni  tratti  della  disciplina
sostanziale  cosi'  applicabile  ai  tecnici  laureati,  che  sarebbe
incompatibile  con un loro status diverso da quello di docenti, quali
l'obbligo   di   prestazione   dell'attivita'   didattica   in  orari
eterodeterminati,    l'applicazione    delle   incompatibilita'   con
l'attivita'   extra   moenia,   l'obbligo  di  iscrizione  agli  albi
professionali,  l'inscindibilita'  dell'attivita'  di  assistenza  da
quella didattica;
  Ritenuto   in   particolare,  quanto  all'aspetto  letterale  della
disposizione  di  legge  applicata,  che  la corretta interpretazione
dell'art.  8,  comma  10,  della legge n. 370 del 1999 non legittima,
come  riconosciuto dal parere del Consiglio di Stato, l'inquadramento
e  che  l'interpretazione  stessa  non puo' essere forzata al fine di
attribuirle  un  senso  diverso da quello fatto palese, innanzitutto,
dal "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"
(art.  12  delle  preleggi),  parole che non menzionano affatto detto
inquadramento, come anche sarebbe stato agevole se questa fosse stata
la volonta' del legislatore;
  Ritenuto infatti che il citato articolo opera la mera estensione ai
predetti  tecnici  laureati  di  alcune  disposizioni  riguardanti  i
ricercatori,  con formulazione che lascia sussistere la categoria dei
tecnici   laureati   ("Al  personale  di  cui  ...  si  applicano  le
disposizioni  di cui ..."; "Il suddetto personale e' ricompreso nelle
dizioni previste ...");
  Ritenuto che a maggior ragione l'interpretazione del citato art. 8,
comma  10,  deve  essere  strettamente  aderente al dato letterale in
quanto  si  tratta di disposizione di carattere eccezionale, volta ad
attribuire  ai  tecnici  laureati,  personale  non  docente, funzioni
didattiche   e   di  assistenza  correlata  alla  didattica,  con  un
ampliamento  rispetto  a  quanto  precedentemente  disposto,  e  che,
proprio  per  la  sua  eccezionalita', non puo' essere utilizzata, in
assenza  di  una  chiara  ed  univoca  formulazione, per ricollegarvi
l'automatico passaggio dallo status di personale non docente a quello
di personale docente;
  Ritenuto,  altresi',  che detto ultimo effetto non puo' fondarsi su
una  disposizione  ritenuta  ambigua, cui ancorare effetti distorsivi
rispetto  ai  principi del pubblico impiego e nuovi oneri finanziari,
anche al fine di non incoraggiare formulazioni oscure, la cui portata
non puo' essere apprezzata dal legislatore al momento dell'emanazione
della  disposizione,  ma alle quali si ricolleghino poi effetti cosi'
incidenti sull'ordinamento giuridico e finanziario;
  Ritenuto,  in conformita' all'avviso del Consiglio di Stato, che le
richiamate  disposizioni attengono ai tecnici laureati medici ma che,
contrariamente  al  predetto avviso, tale delimitazione si giustifica
soltanto se il richiamo della disciplina sui ricercatori ha carattere
funzionale,  se  cioe' alle disposizioni si attribuisce il compito di
descrivere  l'attivita'  svolta da detti tecnici e che, al contrario,
le  disposizioni  stesse sarebbero gravemente irrazionali se riferite
allo   stato   giuridico,   che  non  puo'  che  essere  univocamente
determinato  per  l'intera  categoria  dei tecnici laureati, medici e
non; ne consegue che l'interpretazione razionale e sistematica, oltre
che  letterale,  conduce  alla  qualificazione del richiamo normativo
come  volto  alla  definizione  delle  attivita'  affidate ai tecnici
laureati  dell'area  medica  e  non all'estensione a questi ultimi di
norme sullo status dei ricercatori ed al conseguente inquadramento;
  Ritenuto  che  il  provvedimento  del  rettore,  sotto  un  profilo
sostanziale, fonda l'inquadramento sulla constatazione che ai tecnici
laureati  medici  e'  affidata  dalle  richiamate  disposizioni anche
attivita'   didattica   ed   assistenziale,  affidamento  da  cui  il
provvedimento    del    rettore,    nella   ritenuta   esistenza   di
un'implicazione  necessaria  tra  tale  affidamento  e  lo  status di
docente,   trae  la  conseguenza  che  il  legislatore  abbia  inteso
effettuare   un'automatica  estensione  dello  status  giuridico  dei
ricercatori;
  Ritenuto che una tale conclusione non puo' essere condivisa, atteso
che  l'esercizio  di funzioni didattiche non costituisce, di per se',
elemento  idoneo  a  giustificare l'inserimento nell'ambito dei ruoli
della  docenza  universitaria,  com'e'  dimostrato  dall'art.  6  del
decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  che  riconosce la
possibilita'  di attribuire compiti di insegnamento anche a personale
ospedaliero;
  Ritenuto,  altresi',  che  l'esercizio di funzioni assistenziali da
parte  dei tecnici laureati medici non trova fondamento nella pretesa
estensione  dello  status giuridico dei ricercatori, atteso che dette
funzioni  non  sono che il riflesso di alcuni degli specifici compiti
gia'  propri  di  tale  personale,  nonche'  - per quanto interrelate
all'attivita'   universitaria   -   delle  funzioni  didattiche  gia'
esercitate  nella  specifica  area  della  medicina  e  chirurgia dai
tecnici laureati medici;
  Ritenuto,  conseguentemente  e  per  la  stessa ragione, che nessun
rilievo  possono  assumere,  a tale fine, le previsioni, a carico dei
tecnici  laureati  medici, di iscrizione agli albi professionali o di
incompatibilita' con l'attivita' extra moenia;
  Ritenuto  quindi, conclusivamente su questo punto, che, il richiamo
all'art.  12  della  legge  n.  341  del  1990  e indirettamente agli
articoli 30,  31  e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382  del  1990  ha  una valenza meramente funzionale e cioe' volta ad
attribuire  ai  tecnici  laureati  compiti  didattici, con i connessi
compiti  assistenziali,  analiticamente  descritti,  non  di completa
equiparazione  di  status  delle due categorie, come e' reso evidente
dal  mancato richiamo all'art. 34, che contiene proprio la disciplina
dello stato giuridico dei ricercatori;
  Ritenuto,  d'altra  parte,  che il disposto inquadramento nel ruolo
dei ricercatori trova un insuperabile ostacolo negli oneri aggiuntivi
o  nuovi  che deriverebbero da tale operazione e che invece le stesse
disposizioni hanno escluso;
  Ritenuto,  sotto  un profilo non preso in considerazione dal parere
del  Consiglio  di  Stato,  che  il  preteso inquadramento automatico
avverterebbe,  ed  e'  stato  in  concreto  effettuato  con il citato
provvedimento  del  rettore,  in  completa  assenza di criteri per la
suddivisione nei settori scientifico-disciplinari in cui si articola,
viceversa,   l'ordinamento  del  personale  universitario,  con  cio'
rimettendo  alla  libera  determinazione della sola amministrazione e
senza  il coinvolgimento di alcuna istanza accademica l'insindacabile
gestione delle diverse professionalita' e conoscenze specialistiche;
  Ritenuto che l'argomentazione contenuta nel parere del Consiglio di
Stato,  secondo  cui  ciascuna universita' potrebbe disporre, secondo
criteri  compensativi e redistributivi, le rideterminazioni organiche
conseguenti   a   provvedimenti   di   inquadramento  nel  ruolo  dei
ricercatori  di  tecnici laureati, al fine di assicurare l'invarianza
della  spesa  del  personale,  e'  contraddetta  dai fatti, posto che
nessuna  di  dette  misure  risulta essere stata assunta dal predetto
rettore,  che  non  ne  ha fatto cenno ne' nel decreto del 21 gennaio
2000,  ne'  nella  successiva  nota n. G120554 del 23 agosto 2000, in
risposta  alla  richiesta  del  Consiglio  di  Stato di cui al parere
interlocutorio in data 26 luglio 2000;
  Ritenuto,  conseguentemente,  che  comunque  sono prevalenti, nella
specie,  i  principi,  pure  menzionati  nel  parere del Consiglio di
Stato,  della  preventiva  determinazione delle piante organiche, qui
completamente   omessa;  del  concorso,  con  i  connessi  moduli  di
programmazione  delle  varie  necessita'  operative e di verifica dei
presupposti formativi per l'accesso ai diversi profili professionali;
del divieto di nuove o maggiori spese; della coerenza legislativa sul
piano  della  successione  temporale  delle  norme tra l'art. 1 della
legge  14 gennaio  1999,  n.  4,  e  l'art.  8, comma 10, della legge
19 ottobre 1999, n. 370;
  Ritenuto,  quanto  al presupposto della violazione significativa di
un  principio  dell'ordinamento  generale  o  di  settore,  che  tale
presupposto  non  puo'  essere  escluso  per  la  constatazione della
ritenuta  ambiguita'  della norma di cui all'art. 8, comma 10, atteso
che   il   principio   dell'ordinamento  va  individuato  sulla  base
dell'intero  contesto  normativo in cui la disposizione si pone e che
va  privilegiata proprio quella lettura della nuova disposizione che,
in  assenza  di  precisi riferimenti testuali per la ricostruzione di
un'univoca  volonta' del legislatore, non deve essere interpretata in
modo  da alimentare un piu' alto grado di distonia rispetto al quadro
ordinamentale;
  Ritenuto che il provvedimento del rettore dell'Universita' di Roma,
non  limitandosi  ad  un'equiparazione  funzionale  o del profilo del
trattamento  economico,  ma  disponendo  l'attribuzione di un diverso
status  giuridico,  quale  quello dei ricercatori universitari, e' in
contrasto con i principi che regolano la materia secondo quanto sopra
richiamato, nonche' con i principi costituzionali di buon andamento e
razionalita' dell'ordinamento;
  Ritenuto  che,  contrariamente all'avviso espresso dal Consiglio di
Stato,  il  richiamo al principio costituzionale di imparzialita', in
assenza  di  una  chiara  disposizione  normativa,  non  puo'  essere
invocato  per  fondarvi  l'estensione  automatica,  a  prescindere da
procedure  selettive,  di  uno  status  proprio di altre categorie di
personale;
  Ritenuto,  quanto  a quest'ultimo punto, che, anche con riferimento
ad  altre  categorie  di  personale,  l'equiparazione  delle funzioni
didattiche  non  ha  mai  comportato,  per tradizione interpretativa,
l'equiparazione     dello     status,     come     puo'     desumersi
dall'interpretazione  praticata  con  riferimento  alla  prima  parte
dell'art. 16 della legge n. 341 del 1990;
  Ritenuto,  altresi',  che  il  provvedimento del rettore, oltre che
illegittimo,  si  appalesa  come  tale  da incrinare l'intero sistema
ordinamentale   della   carriera   universitaria,  sotto  il  profilo
dell'accesso  alle  varie  qualifiche,  tenuto  conto che, sulla base
degli elementi forniti dal Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  il provvedimento stesso, se esteso alle
altre   universita',   comporterebbe   l'improvviso   incremento  dei
ricercatori  in  servizio,  con  riferimento  alla  sola  facolta' di
medicina e chirurgia, di circa il 55 per cento;
  Ritenuta, quindi, la sussistenza di un interesse pubblico attuale e
concreto  all'annullamento,  anche in considerazione della necessita'
di  assicurare  uniformita'  di  trattamento tra categorie di tecnici
laureati  e tra tecnici laureati della stessa categoria ma di diverse
universita',  nonche'  l'efficace  programmazione  negli  atenei e la
prevenzione di un diffuso contenzioso;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica;
                              Decreta:
  Il decreto in data 21 gennaio 2000 del rettore dell'Universita' "La
Sapienza"   di   Roma,  riguardante  l'inquadramento  nel  ruolo  dei
ricercatori  universitari del personale di cui all'art. 6 del decreto
legislativo  n.  502  del 1992, che svolge funzioni assistenziali, e'
annullato.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Dato a Roma, addi' 18 gennaio 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Zecchino,  Ministro  dell'universita' e
                              della ricerca scientifica e tecnologica
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2001
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio
n. 97