AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 19 febbraio 2001 

Restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica di
base. (Provvedimento n. 2001/32457).
(GU n.45 del 23-2-2001)

                      IL DIRETTORE dell'Agenzia

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
1. Restituzione della quota fissa individuale per l'assistenza medica
di  base  a  favore  di  contribuenti che non possono avvalersi delle
modalita'  indicate  all'art.  33,  comma 2,  della legge 21 novembre
2000, n. 342.
  1.1. I  contribuenti  che  hanno versato la quota fissa individuale
per  l'assistenza  medica  di  base  di  cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge    19 settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge  14 novembre  1992,  n.  438,  possono
chiedere,  con  apposita  istanza, la restituzione di un importo pari
all'80 per cento di quanto pagato a tale titolo.
  1.2. L'istanza   di   restituzione,   redatta  in  carta  libera  e
sottoscritta   dall'interessato,  e'  presentata  all'ufficio  locale
dell'Agenzia  delle  entrate  o, se ancora non istituito, all'ufficio
distrettuale   delle   imposte  dirette  competente  in  ragione  del
domicilio fiscale dell'istante, entro il termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della legge 21 novembre 2000, n. 342, ossia
entro il 10 dicembre 2001.
  1.3. All'istanza  di  restituzione e' allegata copia dell'attestato
di  versamento delle somme di cui al punto 1.1, salvo il disposto del
successivo punto 5.
2. Restituzione agli eredi dei contribuenti deceduti.
  2.1. La  restituzione  delle  somme  di  cui  al punto 1 versate da
contribuenti deceduti, puo' essere richiesta dai relativi eredi.
  2.2. Gli eredi obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi  per  l'anno 2000 per conto del contribuente deceduto possono
computare   in   diminuzione   delle   imposte   risultanti  da  tale
dichiarazione  l'importo  di  cui al punto 1 versato dal contribuente
defunto.
  2.3. In  tutti  gli  altri  casi,  gli  eredi  possono  ottenere la
restituzione   presentando   apposita  richiesta  all'ufficio  locale
dell'Agenzia  delle  entrate  o, se ancora non istituito, all'ufficio
distrettuale  delle  imposte  dirette competente in ragione domicilio
fiscale  del  contribuente deceduto, entro il termine di decadenza di
cui al punto 1.2.
  2.4. In  presenza  di  piu'  eredi  l'istanza  di  restituzione  e'
sottoscritta  da  tutti  gli  eredi  ovvero  da uno di loro munito di
delega  per  la presentazione dell'istanza e per la riscossione delle
somme di cui al punto 1, liberatoria per l'ufficio dell'Agenzia delle
entrate.
3. Restituzione mediante procedura informatizzata.
  3.1. La  restituzione mediante le modalita' previste dai precedenti
punti 1   e   2   puo'   essere  effettuata  con  apposita  procedura
informatizzata.
4. Restituzione effettuata dal sostituto d'imposta.
  4.1. Qualora  la  restituzione  della  quota  fissa individuale per
l'assistenza  medica  di base sia effettuata dal sostituto d'imposta,
lo  stesso  e'  autorizzato  ad  utilizzare  il  monte  totale  delle
ritenute.
5.  Modalita'  di attestazione delle somme versate in occasione della
richiesta di restituzione.
  5.1 In  mancanza  dell'attestato di versamento, il contribuente, in
sede  di  richiesta  di  restituzione,  e'  tenuto a fornire apposita
dichiarazione, dalla quale risulti:
    a) il  soggetto  che  ha  effettuato  il  versamento, individuato
mediante i dati anagrafici e il codice fiscale;
    b) l'esatto ammontare del versamento;
    c) la  modalita'  di  restituzione  scelta  tra  quelle  previste
dall'articolo 33,  comma 2,  della  legge  12 novembre  2000, n. 342,
nonche' dal punto 1 del presente atto.
  Motivazioni:
    in  esecuzione  a  quanto  previsto  dall'art. 33, comma 3, della
legge  21 novembre  2000, n. 342, recante "Misure in materia fiscale"
in  ordine  alla  restituzione  della  quota  fissa  individuale  per
l'assistenza  medica  di  base,  di  cui  all'art.  6,  comma 2,  del
decreto-legge    19 settembre    1992,   n.   384,   convertito   con
modificazioni,  dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, recante "Misure
urgenti  in  materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego,
nonche'   disposizioni   fiscali",  in  materia  di  revisione  delle
prestazioni  sanitarie,  con il presente provvedimento sono stabilite
ulteriori  modalita'  di  restituzione  della  predetta  quota  fissa
individuale  ai soggetti che non si trovano nelle condizioni di poter
fruire  delle modalita' previste dal comma 2 del citato art. 33 della
legge n. 342 del 2000.
  Vengono,  inoltre,  disciplinate  le  modalita'  per  attestare, in
occasione  della  richiesta  di restituzione, le somme effettivamente
versate.
  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300  (art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a).
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5,  comma 1;  art. 6,
comma 1).
  Regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2,
comma 1; art. 5, comma 4).
Disciplina normativa di riferimento.
  Art.  6,  comma 2,  del  decreto-legge  19 settembre  1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
  Art. 33 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
    Roma, 19 febbraio 2001
                                                 Il direttore: Romano