MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 13 febbraio 2001, n. 1 

Ulteriori  precisazioni  in  merito  alle  misure sanitarie contro le
encefalopatie spongiformi.
(GU n.45 del 23-2-2001)
 
 Vigente al: 23-2-2001  
 

                                  Agli assessorati alla sanita' delle
                                  regioni e province autonome
                                  U.V.A.C.
                                  U.S.M.A.
                                  NAS
                                  A.I.I.P.A.
                                  Assobibe
                                  Federsalus
                                  A.F.I.
                                  Federalimentare
                                  Confesercenti
                                  Confcommercio
                                  Enti ed operatori interessati

  Nell'ambito   delle   misure   sanitarie  contro  le  encefalopatie
spongiformi  trasmissibili,  si  ritiene  opportuno fornire a codesti
assessorati alla sanita', alle associazioni di categoria nonche' agli
enti  ed  operatori  interessati,  alcune  precisazioni  relative  al
settore dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare.
  Come  noto,  tale  settore,  disciplinato  dal  decreto legislativo
27 gennaio  1992, n. 111, include i prodotti dietetici e gli alimenti
per la prima infanzia; in virtu' della circolare 8 del 16 aprile 1996
le  stesse  norme  si  applicano  agli  integratori  ed agli alimenti
arricchiti.
  Appare  opportuno  richiamare  l'attenzione  sul fatto che anche il
settore  dei  prodotti  destinati ad una alimentazione particolare e'
soggetto  al  divieto  di  produzione  ed  immissione in commercio di
prodotti  contenenti  ingredienti  di  origine  animale  ottenuti  da
materiale  specifico  a  rischio,  come  individuato  dal decreto del
Ministro  della  sanita'  29  settembre  2000:  "Misure  sanitarie di
protezione  contro  le  encefalopatie  spongiformi  trasmissibili"  e
successive modifiche.
  In ogni caso, l'uso di materiali di origine animale, in particolare
da   ruminanti,  nella  preparazione  di  materie  prime,  nutrienti,
eccipienti,  additivi  e  coadiuvanti tecnologici cosi' come l'uso di
altri  materiali  utilizzati in procedure associate indirettamente ai
processi di fabbricazione e che possono potenzialmente contaminare il
prodotto finito, deve essere oggetto di particolari precauzioni quali
ad esempio l'acquisizione di idonea certificazione sull'origine e, se
del caso, la conformita' alla Farmacopea europea.
    Roma, 13 febbraio 2001
                                                Il Ministro: Veronesi