AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 8 febbraio 2001 

Ulteriori  chiarimenti  in  merito ai criteri cui devono attenersi le
SOA  (societa'  organismi  di  attestazione)  nella loro attivita' di
attestazione  della  qualificazione (articoli 17 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000). (Determinazione n. 6/2001).
(GU n.50 del 1-3-2001)

                     IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
                PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  Premesso che:
    1)  sono  state formulate da alcune SOA e associazioni di imprese
richieste  di chiarimenti in merito alle disposizioni contenute negli
articoli  17  e  18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
25 gennaio  2000  n.  34  e  nelle  determinazioni  dell'Autorita' n.
47/2000, n. 48/2000 e n. 50/2000;
    2) l'Autorita' ha dato un primo riscontro a tali richieste con la
determinazione  n.  56/2000  riservandosi  di  dare  risposta con una
successiva determinazione a quelle relative a problemi che comportano
interpretazioni  delle  disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  e per le quali e' stato opportuno acquisire,
preliminarmente, il parere della Commissione consultiva;
  Visti  i  pareri della Commissione consultiva prevista dall'art. 8,
comma  3,  della  legge  n.  109/1994  e  successive  modificazioni e
dall'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
espressi  nelle sedute del 19 e del 24 gennaio 2001 sui punti 1), 2),
3), 4) e 5) dei successivi considerato;
  Considerato che:
    1.  per  quanto  riguarda  la qualificazione dei consorzi stabili
(articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  della  legge  n.  109/1994 e
successive  modificazioni  e  articolo  97 del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 dicembre  1999, n. 554) occorre tenere presente
che:
      a) i  consorzi  stabili,  in  base  alle disposizioni contenute
nella  legge  n.  109/1994  e  successive  modificazioni  nonche' nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000, possono eseguire i lavori
appaltati  con  la propria organizzazione d'impresa oppure assegnarne
l'esecuzione   ai  propri  consorziati  senza  che  cio'  costituisca
subappalto;
      b) la legge n. 109/1994 e successive modificazioni e il decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000 in piu' sedi assimilano il
consorzio  stabile alle altre figure consortili (consorzi fra imprese
cooperative   e  consorzi  fra  imprese  artigiane),  le  quali  sono
tradizionalmente  qualificate  ex  se  e  per  ius  receptum hanno la
facolta'  di assegnare la materiale esecuzione delle lavorazioni alle
imprese   consorziate  senza  subordinarne  l'esercizio  alla  previa
verifica  della  loro qualificazione, il che consente di ritenere che
tale facolta' si estenda anche al consorzio stabile;
      c) la   qualificazione   dei  suddetti  consorzi  stabili  puo'
avvenire  sulla  base  dei  requisiti  posseduti dal consorzio stesso
(art. 18, commi 3, 9 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000)  oppure  sulla  base  delle qualificazioni possedute dai
consorziati  (art.  20 del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
      d) le   due   predette   modalita'  di  qualificazione  possono
ritenersi  non  cumulabili in quanto fondate su princi'pi ed elementi
diversi;
      e) la disposizione che prevede la possibilita', per cinque anni
dalla   costituzione,   di   utilizzare   la   somma   dei  requisiti
economico-finanziari  e tecnico-organizzativi posseduti dalle imprese
consorziate  (art.  97,  comma 4,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n. 554/1999), puo' conservare valore precettivo ove la si
ritenga  applicabile  per  la  dimostrazione nelle gare di appalto di
importo  superiore  a  40 miliardi del possesso della richiesta cifra
d'affari  in  lavori (articoli 3, comma 6, e 18, comma 2, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
    2.  per  quanto  riguarda  la direzione tecnica il punto 28 della
determinazione  dell'Autorita'  n.  56/2000 deve essere adeguato alla
disposizione introdotta dall'art. 65, comma 5 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  in  merito  alla  direzione  tecnica dei soggetti da
qualificare  (art.  26,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000);
    3. per determinare il contenuto della nozione di trasferimento di
cui all'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000  e  dell'art. 35 della legge n. 109/1994, nell'ipotesi di
affitto  azienda va considerato che la qualificazione costituisce una
attribuzione di status legittimante il soggetto che ne e' in possesso
alla  partecipazione alle gare di appalti pubblici ed alla esecuzione
di  lavori  pubblici  e che, pertanto deve essere considerata un bene
immateriale pertinente all'azienda;
    4.  per  quanto  riguarda  la  qualificazione nella categoria OS2
occorre  tenere conto che, qualora l'impresa richieda di qualificarsi
oltre che nella categoria OS2 anche in altre categorie, e' necessario
coordinare  le  disposizioni  del  decreto  del  Ministero  dei  beni
culturali  del  3  agosto  2000,  n.  294, con quelle del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000;
    5.  nella  norma  in materia di acquisto di ramo di azienda (art.
15,  comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
manca la previsione di un obbligo di avvalersi dei suoi requisiti;
    6.  per  quanto riguarda la disposizione di cui al punto 33 della
determinazione  n.  56/2000 occorre tenere conto che la legge 5 marzo
1990, n. 46, ed il suo regolamento prevedono una sorta di equivalenza
fra  la  dimostrazione del possesso del requisito tramite certificato
CCIAA  e  la  presenza  di  specifiche  figure  tecnico professionali
nell'organico dell'impresa;
    7.  si  pone  la  necessita'  di stabilire quale debbano essere i
criteri, le modalita' applicative ed i corrispettivi nel caso che una
impresa  qualificata  richieda  di integrare l'attestazione che le e'
stata  rilasciata  con  l'inserimento in essa della qualificazione in
nuove    categorie    fermo   restando   il   termine   di   scadenza
dell'attestazione originaria;
    8.  si  pone,  infine,  la  necessita' di stabilire quale debbano
essere  i  criteri,  le  modalita' applicative ed i corrispettivi nel
caso che una impresa qualificata richieda di estendere l'efficacia di
una  attestazione  -  stabilita  di  durata  inferiore a tre anni per
essere,  ai sensi di quanto disposto al punto 11 della determinazione
dell'Autorita'   n.   56/2000,   corrispondente   alla  durata  della
certificazione  di  qualita'  -  nel  caso che tale certificazione di
qualita' sia prorogata prima della scadenza dell'attestazione;
  Dispone che:
    1) per quanto riguarda i consorzi stabili:
      a) le prime qualificazioni dei consorzi stabili (art. 10, comma
1,  lettera  c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e
art.  97  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999),
sono   attribuite   con  riferimento  all'art.  20  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 34/2000 osservando le seguenti regole:
        il  consorzio  deve  possedere  i requisiti d'ordine generale
(art.  17  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000)
nonche'  una  direzione  tecnica  autonoma  e diversa da quelle delle
imprese  consorziate  (art.  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 34/2000);
        tutte  le  imprese  consorziate  devono essere in possesso di
attestazione di qualificazione;
        la  qualificazione  e'  attribuita  in tutte le categorie cui
sono qualificate le imprese consorziate;
        la classifica in ognuna delle categorie da attribuire e' pari
all'importo  immediatamente  inferiore  alla  somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate nella categoria da attribuire;
        la  classifica  illimitata  in  una  categoria  e' attribuita
qualora   almeno   una   delle   imprese   consorziate   possieda  la
qualificazione per classifica illimitata;
      b) le  qualificazioni  successive  alla  prima  possono  essere
attribuite  con  riferimento alle disposizioni di cui alla precedente
lettera a), oppure con riferimento alle disposizioni dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
      c) nel  caso  di qualificazione successiva alla prima la scelta
tra  i regimi delineati nella precedente lettera b) e' effettuata dal
consorzio  stabile  all'atto  della  stipulazione  del  contratto  di
attestazione con la SOA;
    2)  per  quanto  riguarda  la  direzione  tecnica  di imprese, in
sostituzione di quanto previsto al punto 28 e 29 della determinazione
n.  56/2000  dell'Autorita', la stessa (salvo il caso in cui e' stata
esercitata  dai  soggetti  che,  alla  data  di entrata in vigore del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000, svolgevano la
funzione  di  direttore  tecnico  di  una  impresa,  la  facolta'  di
conservare  tale  ruolo  nella  stessa impresa: art. 26, comma 7, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000) deve essere
costituita:
      a) qualora  l'impresa  sia  qualificata  per classifiche pari o
inferiori alla IV, da uno o piu' soggetti in possesso:
        di  requisito  professionale  identificato  nella  esperienza
acquisita  nel  settore delle costruzioni quale direttore di cantiere
(soggetto  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del decreto ministeriale
19 aprile 2000, n. 145) per un periodo non inferiore a cinque anni;
        di   diploma   di   geometra  oppure  di  diploma  di  perito
industriale edile;
        di   laurea   in  ingegneria  o  in  architettura  oppure  di
equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea;
        di  diploma universitario in ingegneria o architettura oppure
di   equipollenti  titoli  di  studio  previsti  negli  Stati  membri
dell'Unione europea;
      b) qualora l'impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad
oggetto  beni  immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali  e  ambientali  e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e
per  classifiche  inferiori  alla IV, da almeno un direttore tecnico,
laureato  in conservazione di beni culturali, oppure in architettura,
oppure  dotato  di  esperienza  professionale  acquisita nei suddetti
lavori quale direttore di cantiere non inferiore a cinque anni;
      c) qualora  l'impresa  sia  qualificata  per classifiche di cui
almeno una sia superiore alla IV, da uno o piu' soggetti in possesso:
          di   diploma  di  geometra  oppure  di  diploma  di  perito
industriale edile;
          di  diploma  universitario  in  ingegneria  o  architettura
ovvero   di   equipollenti   titoli  di  studio  previsti  nei  Paesi
dell'Unione europea;
          di  laurea  in  ingegneria  o  in  architettura  ovvero  di
equipollenti titoli di studio previsti nei Paesi dell'Unione europea;
      d) qualora l'impresa sia qualificata anche per lavori aventi ad
oggetto  beni  immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali  e  ambientali  e per gli scavi archeologici (OG2 e OS25) e
per  classifiche  di  cui  una  sia  superiore  alla IV, da almeno un
direttore  tecnico laureato in conservazione di beni culturali oppure
in architettura;
      e) qualora  siano  state  rispettate  le condizioni di cui alla
lettera  a),  b),  c)  e  d),  la  direzione tecnica puo' comprendere
altresi'  laureati  in  geologia  o  altre discipline che, secondo le
indicazioni   dell'amministrazione  competente,  siano  da  ritenersi
equipollenti;
    3) una impresa che prende in affitto una azienda puo' utilizzare,
ai   fini   della   dimostrazione  dei  requisiti  necessari  per  il
conseguimento  della  propria  qualificazione,  i requisiti posseduti
dalla  azienda  in  affitto  sempre che il contratto di affitto abbia
durata maggiore  di  anni  tre  a  partire  dalla  data  di  rilascio
dell'attestazione;
    4)   la  qualificazione  nella  categoria  OS2,  qualora  sia  da
assegnare  assieme ad altre categorie, e' attribuita sulla base delle
norme  di  cui  al  decreto  del  Ministero per i beni e le attivita'
culturali  del  3 agosto  2000,  n. 294 e delle seguenti disposizioni
integrative:
      a) l'organico   complessivo  cui  si  riferisce  l'art.  5  del
suddetto  decreto  per  il  requisito  di  idoneita' organizzativa e'
quello  corrispondente  ad  un costo annuale pari al 15% dell'importo
della classifica da attribuire;
      b) per  le imprese con un numero di addetti superiore a quattro
il costo annuale sostenuto:
        per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di
cui  all'art.  7 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n.  294/2000,  deve  essere  pari  o superiore al venti per cento del
costo sostenuto per l'organico complessivo;
        per  gli operatori qualificati di cui all'art. 8 del suddetto
decreto  del Presidente della Repubblica n. 294/2000 deve essere pari
al   cinquanta   per   cento   del  costo  sostenuto  per  l'organico
complessivo;
      c) per le imprese con un numero di addetti superiore a venti il
costo annuale sostenuto:
        per i restauratori in possesso dei requisiti professionali di
cui  all'art.  7 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica
n.  294/2000  deve  essere  pari  o superiore al trenta per cento del
costo sostenuto per l'organico complessivo;
        per  gli operatori qualificati di cui all'art. 8 del suddetto
decreto  del Presidente della Repubblica n. 294/2000 deve essere pari
al quaranta per cento del costo sostenuto per l'organico complessivo;
    5) una impresa che ha acquisito un ramo di azienda ha la facolta'
di  avvalersi o di non avvalersi dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi posseduti da tale ramo d'azienda;
    6)  ai fini della qualificazione nelle categorie OG9, OG1O, OG11,
OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28, e OS30,
la  presenza  nella  direzione  tecnica  dell'impresa  di soggetti in
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 3, della
legge  n.  46/1990  e'  equivalente  alla  dimostrazione,  tramite il
certificato  della  CCIAA,  del  possesso della abilitazione prevista
dalla suddetta legge n. 46/1990;
    7) le attestazioni gia' rilasciate - oltre che rinnovate ai sensi
dell'art.  15,  commi  5  e  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 34/2000 - possono essere integrate con l'inserimento in
esse  di  qualificazioni in nuove categorie sulla base delle seguenti
prescrizioni:
      a) deve   essere   stipulata  con  la  SOA  che  ha  rilasciato
l'attestazione  una  integrazione del contratto originario che faccia
rimanere fermo il termine di scadenza dell'attestazione originaria;
      b) i  requisiti di cui all'art. 18, comma 2, lettera b) e commi
8  e  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000 -
posseduti  alla  data  di  sottoscrizione  del contratto originario -
devono  essere  pari  o  superiori  ai  minimi stabiliti nel suddetto
articolo  e  commi  con  riferimento  alla  somma degli importi delle
qualificazioni gia' possedute e di quelle nuove da attribuire;
      c) i  requisiti  di  cui  all'art. 18, comma 5, del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  34/2000  -  relativi  alle  nuove
categorie da attribuire e riferiti al quinquennio antecedente la data
di  sottoscrizione  dell'integrazione  del  contratto  -  sono pari o
superiori ai minimi stabiliti nel suddetto articolo e comma;
      d) il  corrispettivo  deve  essere  pari alla differenza fra la
tariffa  minima  calcolata  con riferimento alla nuova attestazione e
quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione;
    8)   l'efficacia   dell'attestazione,   se  stabilita  di  durata
inferiore a tre anni per essere, ai sensi di quanto disposto al punto
11  della  determinazione  dell'Autorita'  n. 56/2000, corrispondente
alla  durata  della certificazione di qualita', puo' essere prorogata
dalla SOA che l'ha rilasciata sulla base delle seguenti prescrizioni:
      a) la proroga sia effettuata sulla base di una integrazione del
contratto  originario  da stipularsi almeno trenta giorni prima della
scadenza dell'attestazione;
      b) la   certificazione   di   qualita'   sia  rinnovata  almeno
quarantacinque    giorni    prima   della   scadenza   dell'efficacia
dell'attestazione originaria;
      c) la  proroga dell'efficacia dell'attestazione non puo' essere
comunque   superiore  a  tre  anni  dalla  data  del  primo  rilascio
dell'attestazione;
      d) la  tariffa  da  applicare  per  tale  prestazione e' quella
prevista  dalla  determinazione  dell'Autorita'  n.  40/2000  per  le
variazioni di cui alla lettera A), numero 3.
        Roma, 8 febbraio 2001
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Mira