MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 febbraio 2001, n. 2 

Imposta provinciale di trascrizione (IPT). Chiarimenti in ordine alle
disposizioni  recate  dall'art.  63, comma 4, della legge 21 novembre
2000,  n.  342  (collegato  alla legge finanziaria per l'anno 2000) e
dagli   articoli 30,  comma  7,  33,  comma  11,  e  54  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001).
(GU n.55 del 7-3-2001)
 
 Vigente al: 7-3-2001  
 

                                  Alle province
                                      e, per conoscenza:
                                  All'Agenzia delle entrate
                                  All'Unione nazionale delle province
                                  italiane (UPI)
                                  All'ACI-PRA  -  Direzione  centrale
                                  pubblico registro automobilistico

  Con  la  presente  circolare  si  forniscono  alcuni chiarimenti in
ordine  alle  novita' che sono state introdotte in materia di imposta
provinciale  di trascrizione - IPT - dalla legge 21 novembre 2000, n.
342  (collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000) e dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001).
A) Le novita' del collegato alla legge finanziaria per l'anno 2000.
  L'art. 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in
materia  fiscale", pubblicata sul supplemento ordinario n. 194/L alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  276 del 25 novembre 2000, nel dettare alcune
disposizioni  relative  all'applicazione delle tasse automobilistiche
per  particolari  categorie  di autoveicoli, interviene, nel comma 4,
anche  in  materia  di  imposta  provinciale  di  trascrizione,  IPT,
disciplinata  dall'art.  56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
  La  disposizione del collegato prevede al comma 1, un'esenzione dal
pagamento   delle   tasse   automobilistiche   per  i  veicoli  ed  i
motoveicoli,  esclusi  quelli adibiti ad uso professionale, che hanno
compiuto  il  trentesimo  anno  dalla  loro  costruzione. Salvo prova
contraria,  i veicoli in questione si considerano costruiti nell'anno
della  prima  immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine
viene  predisposto,  per  gli  autoveicoli dall'Automobilclub storico
italiano   (ASI)  e,  per  i  motoveicoli,  anche  dalla  Federazione
motociclistica italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi
di produzione dei veicoli.
  L'esenzione in questione e' stata poi estesa dal comma 2, dell'art.
63,   anche  agli  autoveicoli  ed  ai  motoveicoli,  di  particolare
interesse  storico e collezionistico, che hanno compiuto il ventesimo
anno dalla loro costruzione. La norma stabilisce che sono considerati
di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli:
    costruiti specificamente per le competizioni;
    costruiti  a  scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista
di partecipazione ad esposizione o mostre;
    che, anche se non appartengono alle categorie appena individuate,
rivestono comunque un particolare interesse storico o collezionistico
in  ragione  del  loro  rilievo  industriale, sportivo, estetico o di
costume.
  Per  quanto  riguarda  l'esatta  individuazione  di  detti mezzi di
trasporto,  occorre  far  riferimento  al  comma  3, dell'art. 63 che
attribuisce  tale  competenza,  per gli autoveicoli, all'ASI e, per i
motoveicoli,   anche   alla   FMI,   che   provvedono   con   propria
determinazione, aggiornata annualmente.
  Dal  tenore  della  disposizione del collegato, risulta chiaramente
che   l'esenzione  in  questione  riguarda  esclusivamente  le  tasse
automobilistiche  e  non anche l'imposta provinciale di trascrizione.
Tale  assunto  risulta confermato anche da quanto stabilito nel comma
4,  dello  stesso art. 63, che fissa in misura forfetaria gli importi
dovuti  a  titolo  di  IPT, per gli autoveicoli e per i motocicli che
presentano  le caratteristiche previste dai commi 1 e 2 dell'art. 63.
In  base  a  tale  disposizione  infatti  i soggetti passivi dell'IPT
devono corrispondere un'imposta di:
    L. 100.000 per gli autoveicoli;
    L. 50.000 per i motoveicoli.
  Si   deve  innanzitutto  sottolineare  che  la  normativa  generale
dell'IPT  ha  stabilito  un'esenzione  specifica  per le richieste di
formalita'  previste  per i motocicli, che, a norma dell'art. 53, del
decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice
della  strada,  costituiscono  una  sottodistinzione  della  generale
categoria  dei  motoveicoli.  Pertanto,  limitatamente  ai  motocicli
interessati  dall'art.  63  del  collegato,  non opera la particolare
esenzione  stabilita  dal  decreto  ministeriale 27 novembre 1998, n.
435,  contenente  le misure dell'imposta provinciale di trascrizione.
Detto   provvedimento,   infatti,  prende  atto  di  quanto  disposto
dall'art.  17,  comma  39,  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449,
concernente l'abolita imposta erariale di trascrizione, che stabiliva
l'esenzione  dall'imposta  per  i  motocicli  di  qualsiasi  tipo, e,
conseguentemente,   non   presenta   alcuna  misura  di  imposta  per
quest'ultima categoria di mezzi di trasporto.
  L'obbligo  tributario  di  corrispondere  l'imposta  negli  importi
fissati dal comma 4, dell'art. 63 del collegato, sorge direttamente a
seguito  della richiesta di formalita' di trascrizione, iscrizione ed
annotazione   dei  veicoli  in  questione,  presentata  dal  soggetto
interessato  al  competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  (PRA),  come  previsto  in  generale  dal  comma  1,
dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  Il  presupposto  impositivo del tributo provinciale non puo' essere
invece  ricollegato  alla  circostanza  che  i  veicoli  in questione
vengano  utilizzati  "sulla pubblica strada", condizione quest'ultima
presente  nello  stesso  comma  4,  dell'art. 63, dal cui verificarsi
dipende  esclusivamente  il  venir  meno  dell'esenzione  prevista ai
commi 1  e 2 dell'art. 63 e la conseguente applicazione di una "tassa
di  circolazione  forfetaria annua di L. 50.000 per gli autoveicoli e
di L. 20.000 per i motoveicoli".
  Per  quanto  riguarda  infine  la  facolta'  prevista  dal comma 2,
dell'art.  56  del decreto legislativo n. 446 del 1997, di deliberare
aumenti  fino  al  20  per  cento  delle  misure di base dell'imposta
provinciale,  si  deve  ritenere  che  tale  potere  non  puo' essere
esercitato  dalle  province  relativamente  agli importi stabiliti in
misura forfetaria dalla legge.
B)  Le  disposizioni  della  legge finanziaria per l'anno 2001.   Gli
articoli 30,  comma  7,  33,  comma 11, e 54, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale   e   pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)",
pubblicata sul supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale
n.  302  del  29 dicembre  2000,  contengono  disposizioni  che hanno
influenza  sull'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione
(IPT), introducendo anche rilevanti modificazioni nel testo dell'art.
56 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
1) Disposizioni  in materia di agevolazioni concesse ai  soggetti con
portatori  di handicap.   L'art. 30, comma 7, estende le agevolazioni
di  cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, inizialmente
previste  per  i  soli veicoli adattati in funzione alle esigenze dei
soggetti portatori di handicap, anche:
    ai  portatori  di handicap psichico o mentale di gravita' tale da
aver     determinato    il    riconoscimento    dell'indennita'    di
accompagnamento;
    agli   invalidi   con   grave   limitazione  della  capacita'  di
deambulazione   o   affetti   da   pluriamputazioni,   a  prescindere
dall'adattamento del veicolo.
  Particolare   importanza   riveste  la  disposizione  in  questione
nell'ambito    della    disciplina    dell'imposta   provinciale   di
trascrizione,  poiche'  risulta  notevolmente  ampliato il numero dei
soggetti  che  possono  godere dei benefici previsti dall'art. 1, del
decreto   ministeriale  n.  435  del  1998,  che  aveva  inizialmente
riservato  l'esenzione  dall'IPT  alle  sole formalita' relative agli
atti  di  natura  traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli
adattati  ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3
dell'art.  8  della  legge n. 449 del 1997. Attualmente, quindi, tale
disposizione   deve   essere  integrata  tenendo  conto  delle  nuove
esenzioni contenute nella legge finanziaria.
2)  Disposizioni  in  materia  di iscrizioni e trascrizioni al PRA di
veicoli   compresi   nell'atto  di  fusione  tra  societa'  esercenti
attivita'  di locazione.   L'art. 33, comma 11, aggiunge all'art. 56,
comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997, il seguente
periodo:  "In  caso  di  fusione  tra societa' esercenti attivita' di
locazione   di   veicoli   senza   conducente,  le  iscrizioni  e  le
trascrizioni  gia'  esistenti  al  pubblico  registro automobilistico
relative  ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione.".
  In dipendenza di tale norma, di carattere innovativo, a partire dal
1o gennaio  2001,  data  di  entrata in vigore della legge n. 388 del
2000,  non  sara'  piu'  necessario  presentare  al  PRA le richieste
relative  alle  formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione
concernenti  la  cessione  di  veicoli  effettuata  in  occasione  di
un'operazione  di  fusione  tra  societa'  che  svolgono attivita' di
locazione di veicoli senza conducente.
  In   questo   caso,   mancando   il   presupposto   impositivo  per
l'applicazione  dell'IPT,  ai  sensi  del  comma  1, dell'art. 56 del
decreto  legislativo  n. 446 del 1997, non potra' essere richiesto il
pagamento del tributo.
  Occorre  pero'  che i veicoli oggetto della cessione risultino gia'
iscritti  nel  pubblico  registro automobilistico, come ben precisato
dalla norma in esame.
  Come  si  deduce  chiaramente  dal  tenore della disposizione della
legge  finanziaria,  al  momento  del  successivo trasferimento degli
autoveicoli  dal  cessionario  al  locatario  od al terzo acquirente,
quest'ultimo  soggetto  non  sara'  obbligato ad effettuare presso il
PRA, oltre alla formalita' relativa al trasferimento dell'autoveicolo
a  proprio  favore, anche quella riguardante il passaggio dal cedente
al  cessionario. In questa ipotesi, infatti, il rispetto del disposto
dell'art.  2688  del  codice civile, secondo cui gli atti di acquisto
non producono effetto se non e' stato trascritto l'atto anteriore, e'
assicurato   direttamente   dall'art.   33,  comma  11,  della  legge
finanziaria,  quando dispone che le iscrizioni e le trascrizioni gia'
esistenti  al PRA, relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione,
conservano   la  loro  validita'  ed  il  loro  grado  a  favore  del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
  La disposizione consente di superare in concreto le limitazioni che
esistevano  in  materia,  estendendo a tutte le societa' che svolgono
l'attivita'  di  locazione  di  veicoli, il beneficio dell'esclusione
dall'imposta   provinciale,   diversamente   da  quanto  avveniva  in
precedenza,  quando  tale  esclusione era limitata solo alle cessioni
realizzate  in  favore delle banche, dei soggetti inclusi nell'ambito
della  vigilanza  consolidata  ai  sensi  dell'art.  65,  del decreto
legislativo  1o settembre  1993,  n.  385, di approvazione del "Testo
unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia", e in favore
degli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'art.  107,  come  illustrato  nella  risoluzione  n.  151/E  del
3 ottobre 2000.
3) Disposizioni in materia di aumenti tariffari.
  L'art.  54,  comma  1,  lettera  b), della legge finanziaria per il
2001,  ha invece aggiunto un periodo alla fine del comma 3, dell'art.
56,  del  decreto  legislativo n. 446 del 1997, che stabilisce che le
province   notifichino   la   copia   autentica  delle  deliberazioni
istitutive  o  modificative  delle misure di imposta, entro 10 giorni
dalla data della loro esecutivita', al competente ufficio provinciale
del  pubblico  registro  automobilistico e all'ente che provvede alla
riscossione  dell'IPT.  Secondo  la  nuova  disposizione,  a cui deve
riconoscersi  portata  innovativa, "l'aumento tariffario interessa le
immatricolazioni  e  gli atti formati dalla sua decorrenza e, qualora
esso  sia deliberato con riferimento alla stessa annualita' in cui e'
eseguita  la  notifica  prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa".
  La norma in questione disciplina, quindi, in modo specifico la data
di  decorrenza  degli  aumenti tariffari dell'IPT, che possono essere
approvati con apposite deliberazioni, ai sensi del comma 2, dell'art.
56  decreto  legislativo  n.  446  del 1997, distinguendo due diverse
ipotesi:
    A)  Il  primo  caso  e' quello in cui le deliberazioni sono state
adottate  nel  corso  dell'anno  e  fanno  riferimento  all'esercizio
successivo.  In  tale  ipotesi  la  data  di decorrenza degli aumenti
tariffari  e'  quella  indicata nella relativa deliberazione che deve
essere   approvata  nel  termine  di  cui  all'art.  54  del  decreto
legislativo  n.  446 del 1997, e cioe' "ai fini dell'approvazione del
bilancio  di  previsione", ed entra in vigore il 1o gennaio dell'anno
successivo a quello di approvazione della deliberazione, come dispone
l'art.  52,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 446 del 1997, che
fissa   a   quest'ultima   data   gli   effetti   delle  disposizioni
regolamentari  che  devono essere deliberate non oltre il termine del
bilancio di previsione;
    B)  Il  secondo caso e' quello in cui le deliberazioni sono state
adottate  con  riferimento  alla  stessa  annualita'  in cui e' stata
eseguita la notifica della delibera al PRA o al soggetto che riscuote
l'imposta.
  Gli effetti della deliberazione si producono in questa ipotesi solo
a  partire  dalla  data  in  cui  e'  avvenuta la notificazione. Deve
ritenersi che la disposizione dell'art. 54 in esame, abbia introdotto
una  deroga  al  meccanismo  previsto, in via generale, dall'art. 53,
comma  16, della legge finanziaria, che ripropone ancora una volta la
formula secondo cui il termine per deliberare le tariffe e' stabilito
"entro  la  data  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione.  I
regolamenti anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto
dal 1o gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.".
Tenendo  conto della circostanza che i termini per l'approvazione del
bilancio  di  previsione  per  l'anno  2001,  sono stati differiti al
prossimo 28 febbraio, in forza del decreto del Ministero dell'interno
del  21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del
28 dicembre  2000,  se  entro  tale  termine  le  province deliberano
aumenti  tariffari  in  materia  di IPT, questi ultimi valgono solo a
partire  dalla  data  di  notifica  della  deliberazione  al PRA e al
soggetto  che  riscuote  il tributo e non retroagiscono al 1o gennaio
2001.  Tutte  le  formalita'  richieste  al PRA fino al momento della
notifica    pagheranno   invece   l'imposta   secondo   gli   importi
precedentemente in vigore.
  Occorre  inoltre  precisare che le province per mantenere in vigore
degli  aumenti  tariffari  dell'IPT,  gia'  deliberati in precedenza,
devono  approvare  un'apposita  deliberazione  che confermi anche per
quest'anno  le stesse misure di imposta, poiche' nella disciplina del
tributo  provinciale  non  esiste  alcun  meccanismo  che consenta di
prorogare automaticamente, di anno in anno, gli aumenti in questione.
Infatti, il legislatore dove ha voluto introdurre tale automatismo lo
ha  fatto  esplicitamente,  come  in  effetti  e'  avvenuto per altri
tributi  locali, quali ad esempio la tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche - TOSAP.
  Bisogna,   infine,   soffermarsi  sulla  facolta'  attribuita  alle
province,  nell'esercizio  della  propria  potesta' regolamentare, di
poter  individuare autonomamente il soggetto cui puo' essere affidata
la  gestione dell'imposta provinciale ed al quale, quindi, notificare
l'eventuale   deliberazione  con  cui  si  e'  proceduto  all'aumento
tariffario del tributo.
  La  facolta' in questione e' stata introdotta dalla lettera t), del
comma 1, dell'art. 1, del decreto legislativo n. 506 del 1999, che ha
modificato  il  comma  4, dell'art. 56 del decreto legislativo n. 446
del  1997, ed ha previsto che le province possono decidere di gestire
le   attivita'   di  liquidazione,  riscossione  e  contabilizzazione
dell'imposta   provinciale   ed   i   relativi   controlli,   nonche'
l'applicazione  delle  sanzioni,  ai  sensi  dell'art. 13 del decreto
legislativo  18 dicembre  1997, n. 471, direttamente o nelle forme di
cui  al  comma  5,  dell'art.  52, del decreto legislativo n. 446 del
1997.  Nel  caso in cui gli enti locali non abbiano effettuato alcuna
scelta  nel  senso  appena  precisato, soccorre il criterio residuale
offerto  dalla  legge  stessa  che  stabilisce  che  le  attivita' in
questione  restino  affidate, a condizione da stabilire tra le parti,
allo  stesso  concessionario  del  pubblico  registro,  vale  a  dire
all'ACI-PRA,  senza  che  vi  sia  bisogno di predisporre un'apposita
deliberazione regolamentare.
    Roma, 9 febbraio 2001


                                        Il direttore centrale
                                       per la fiscalità locale
                                               Ignizio