DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2001 

Anticipazione  di  una  quota  dei flussi di ingresso per l'anno 2001
relativa ai lavoratori stagionali non comunitari.
(GU n.52 del 3-3-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modifiche,  ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che
"in  caso  di  mancata  pubblicazione  dei  decreti di programmazione
annuali, la determinazione delle quote e' disciplinata in conformita'
con  gli  ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico
nell'anno precedente";
  Rilevato  che  la  procedura relativa all'emanazione del decreto di
programmazione   dei   flussi  per  il  2001  e'  stata  avviata  con
l'approvazione  della  proposta  di decreto da parte del Comitato dei
Ministri,  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio del
Ministri  in data 2 agosto 2000, nella seduta dal 15 dicembre 2000, e
non e' ancora completata;
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in data 8 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  15 marzo  2000,  di  programmazione  dei  flussi per il 2000, ha
autorizzato  l'ingresso di 63.000 cittadini stranieri non comunitari,
ed  in  particolare  ha  all'art. 2 comma 1, lettera a), autorizzato:
"28.000  lavoratori  per  lavoro  subordinato  a tempo indeterminato,
determinato   e  a  carattere  stagionale,  chiamati  ed  autorizzati
nominativamente e provenienti da qualsiasi Paese non comunitario.";
  Ritenuto  che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha
segnalato  al  comitato  tecnico  previsto  dal  citato  decreto  del
Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  in  data  2 agosto  2000
l'esigenza   di  autorizzare  con  urgenza  l'ingresso  di  cittadini
stranieri  non  comunitari per lo svolgimento di attivita' lavorative
stagionali     per     soddisfare    le    esigenze    del    settore
turistico-alberghiero  e  agricolo,  al  fine di non compromettere la
stagione  turistica  invernale ed alcune tipologie di raccolti, e che
il comitato in parola si e' espresso favorevolmente;
  Ritenuto  di dover provvedere con urgenza ad autorizzare l'ingresso
dei  lavoratori  stagionali  non  comunitari,  in coerenza con quanto
autorizzato  nell'anno  2000,  nonche'  la  proposta  di  decreto  di
programmazione dei flussi per l'anno 2001, in corso di definizione;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri nella riunione del 2 febbraio
2001;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
  1. E' stabilita, come anticipazione delle quote massime di ingresso
di  lavoratori  non  comunitari per l'anno 2001, una quota massima di
13.000 lavoratori subordinati stagionali non comunitari.
  2.   Il   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e'
autorizzato   ad   impegnare   la  quota  di  lavoratori  subordinati
stagionali nei limiti di cui al comma 1.
  3.   Le  amministrazioni  competenti  curano  l'applicazione  della
presente  direttiva  che  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 2 febbraio 2001
                                                 Il Presidente: Amato

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 171