MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 15 marzo 2001, n. 12 

Versamenti   IRAP  e  addizionale  regionale  IRPEF.  Conferma  delle
modalita'  di versamento, a favore delle regioni a statuto ordinario,
in essere prima del 1o marzo 2001.
(GU n.67 del 21-3-2001)
 
 Vigente al: 21-3-2001  
 

                              Alle regioni a statuto ordinario
                              Ai  tesorieri  delle  regioni a statuto
                              ordinario
                              Alla   Banca  d'Italia  amministrazione
                              centrale  -  Servizio  rapporti  con il
                              Tesoro
                              e, per conoscenza:
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Alla  Corte  dei  conti  - Segretariato
                              generale
                              Alle    amministrazioni    centrali   e
                              periferiche dello Stato
                              Alle altre amministrazioni pubbliche
                              Agli uffici centrali di bilancio e alle
                              ragionerie provinciali dello Stato
                              All'Associazione bancaria italiana
  Con  la  circolare  n.  8  del  13 febbraio  2001 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001) sono stati evidenziati
gli   aspetti   applicativi  dell'art.  66  della  legge  finanziaria
23 dicembre  2000,  n.  388,  nella  parte  in  cui  e'  disciplinata
l'inclusione  delle  regioni  a statuto ordinario, dal 1o marzo 2001,
nella  tabella  A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del
sistema di tesoreria unica.
  Fra  i  chiarimenti  forniti  e'  stato  altresi'  precisato che le
amministrazioni  statali  che  dispongono  pagamenti  in favore delle
suddette  regioni  devono procedere all'accreditamento dei fondi, che
in  precedenza  affluivano  ai  tre  conti  correnti aperti presso la
Tesoreria  centrale  dello  Stato  (conto  corrente  ordinario, conto
corrente  sanita'  e  conto  corrente disavanzi sanita'), sulle nuove
contabilita'  speciali  istituite  ai sensi del richiamato art. 66 ed
indicate in allegato alla precedente circolare n. 8.
  Alcune  amministrazioni  pubbliche,  statali  e  non,  hanno  pero'
ritenuto  che  il  nuovo  sistema di tesoreria unica per le regioni a
statuto  ordinario  imponesse l'obbligo di versare anche l'IRAP nelle
contabilita' speciali intestate alle regioni.
  Al  fine di evitare che una siffatta interpretazione possa assumere
una  piu'  ampia diffusione, con conseguenti implicazioni applicative
alquanto complesse, appare necessario fornire i seguenti chiarimenti.
  Per   l'IRAP,  come  peraltro  anche  per  l'addizionale  regionale
all'IRPEF,  il  comma  8 dello stesso art. 66 della legge n. 388/2000
conferma  la  validita'  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
interministeriale  Tesoro/Finanze del 24 marzo 1998 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998) e, quindi, ribadisce che
nulla  e'  innovato  in  merito  alle modalita' di versamento dei due
tributi  che restano, pertanto, quelle stabilite dal suddetto decreto
interministeriale e successive integrazioni.
  E'  infatti  da  rilevare  che l'innovazione introdotta dal comma 8
dell'art. 66 riguarda esclusivamente il Dipartimento della ragioneria
generale  dello  Stato  e,  in  particolare, riguarda le modalita' di
accreditamento a favore delle singole regioni a statuto ordinario dei
gettiti  dell'IRAP  e  dell'addizionale regionale all'IRPEF confluiti
negli  appositi  conti  correnti  tuttora  aperti presso la Tesoreria
centrale dello Stato ed intestati alle singole regioni.
  Anche  nella  precedente  circolare n. 8 era gia' chiarito, sia nel
testo  che  in  calce  all'allegato,  che  dal 1o marzo 2001 dovevano
affluire  nelle  nuove contabilita' speciali aperte presso le sezioni
di  Tesoreria  provinciale  dello  Stato  ubicate  nei  capoluoghi di
regione i soli pagamenti che le amministrazioni effettuavano a favore
delle regioni con accreditamento ad uno dei tre conti correnti aperti
presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato (conto ordinario, conto
sanita' e conto disavanzi sanita').
  L'accreditamento  dell'IRAP  e dell'addizionale regionale all'IRPEF
alle  regioni a cura del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato   trova   d'altra  parte  ragion  d'essere  nel  meccanismo  di
finanziamento  del  settore  sanitario  che,  essendo  essenzialmente
basato  sulle  anticipazioni  corrisposte  dalla  Tesoreria  statale,
prevede  la possibilita' per questo stesso Dipartimento di recuperare
le    anticipazioni   in   sede   di   accreditamento   dell'IRAP   e
dell'addizionale  regionale  all'IRPEF,  come  stabilito dall'art. 1,
comma  5, del decreto ministeriale 21 febbraio 2001 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  54 del 6 marzo 2001) con il quale sono state
disciplinate  le  modalita'  di  concessione  e  di recupero di dette
anticipazioni.
  Conclusivamente,   e   tenendo  anche  conto  di  quanto  stabilito
dall'art. 34, comma 3, della legge n. 388/2000, si precisa che:
    1.  Le  amministrazioni  pubbliche  devono  continuare  a versare
l'IRAP  e  l'addizionale  regionale  all'IRPEF  secondo  le modalita'
seguite prima del 1o marzo 2001;
    2.  Gli  enti  pubblici  inclusi  nelle tabelle A e B della legge
29 ottobre  1984,  n.  720, istitutiva del sistema di tesoreria unica
devono,  in  particolare,  disporre  il  versamento  dell'addizionale
regionale  all'IRPEF  secondo  quanto  indicato,  rispettivamente, ai
punti  A2  e  B2  della  circolare n. 7 del 6 febbraio 2001 di questo
Dipartimento   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale  n.  38  del
15 febbraio  2001  e,  cioe',  con  operazioni di trasferimento fondi
all'interno  della  tesoreria  statale.  Si  soggiunge  che  gli enti
suddetti  possono  comunque  continuare ad utilizzare il mod. F24 per
versare   l'addizionale   ma   esclusivamente   per   effettuare   la
compensazione  tra  eventuali  crediti vantati e ritenute da versare,
come  chiarito dall'Agenzia delle entrate del Ministero delle finanze
con  circolare  n.  20/E  del  5 marzo 2001 in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
  In   considerazione  di  quanto  sopra,  gli  uffici  che  avessero
erroneamente   proceduto   ad   accreditare  l'IRAP  e  l'addizionale
regionale   all'IRPEF  nelle  contabilita'  speciali  indicate  nella
richiamata  circolare  n. 8 sono invitati a segnalare al Dipartimento
della  ragioneria  generale  dello  Stato,  IGEPA,  ufficio  XII (via
XX settembre  n.  97  -  00187  Roma)  gli importi versati a ciascuna
regione  e le date di versamento con separata indicazione dell'IRAP e
dell'addizionale regionale all'IRPEF.
  Gli  elementi  richiesti  sono necessari, non solo per quantificare
con  certezza  le componenti del finanziamento della spesa sanitaria,
ma  per  scongiurare in particolare che possa darsi luogo, attraverso
anticipazioni della tesoreria statale non recuperabili, ad un duplice
finanziamento.
    Roma, 15 marzo 2001
                        Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio