MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2001 

Modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi".
(GU n.77 del 2-4-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
        DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine del vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata dei vini "Gavi" o "Cortese di Gavi" ed e' stato approvato
il relativo disciplinare di produzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con
il  quale  sono  state  apportate alcune modifiche al disciplinare di
produzione sopra citato;
  Visto  il  decreto dirigenziale 9 luglio 1998 con il quale e' stata
riconosciuta  la denominazione di origine controllata e garantita dei
vini  "Gavi"  o  "Cortese  di Gavi" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dal consorzio tutela del Gavi intesa ad
ottenere  la  modifica  dell'art. 6 del disciplinare di produzione di
cui  sopra,  tale  da  consentire la possibilita' dell'utilizzo delle
botti di legno per la conservazione e l'attinamento del vino "Gavi" o
"Cortese di Gavi" nella tipologia "tranquillo";
  Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini ha a suo tempo espresso il parere che
sulle  istanze  relative all'utilizzo delle botti di legno, pervenute
nelle  forme  di rito e corredate dalla necessaria documentazione, si
proceda  d'ufficio,  da  parte  della  sezione  amministrativa,  alla
modifica dei relativi disciplinari di produzione;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  e  garantita "Gavi " o "Cortese di Gavi", in conformita'
al  parere  espresso  ed  alla  proposta  formulata  dal sopra citato
Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  e garantita "Gavi" o "Cortese di Gavi", annesso
al  decreto  dirigenziale  9 luglio  1998,  e' integrato dal seguente
comma che si aggiunge in calce:
    in  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
il  sapore  del  vino  "Gavi"  o  "Cortese  di Gavi", nella tipologia
"Tranquillo", puo' rivelare lieve sentore di legno.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 marzo 2001
                                      Il direttore generale: Ambrosio