MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 marzo 2001, n. 9003 

Legge  19 dicembre  1992,  n.  488.  Programma  operativo industria e
servizi  94-99  e  misure  inserite  nei  DOCUP regionali. Termine di
presentazione della documentazione finale di spesa.
(GU n.77 del 2-4-2001)
 
 Vigente al: 2-4-2001  
 

                            Alle imprese interessate
                            Alle banche concessionarie
                            Agli istituti collaboratori
                            All'A.B.I.
                            All'ASS.I.LEA.
                            All'ASS.I.RE.ME.
                            Alla Confindustria
                            Alla Confcommercio
                            Alla Confesercenti
                            Al   Comitato   di   coordinamento  delle
                            confederazioni artigiane
  In  relazione a molti quesiti posti circa il termine entro il quale
deve  essere  presentata  la  documentazione  finale  di spesa per le
iniziative ammissibili a cofinanziamento, si precisa quanto segue.
  Il   termine  del  31 marzo  2001  indicato  nei  provvedimenti  di
concessione  per  le  iniziative cofinanziabili ed agevolate a valere
sul  3o,  4o  e  7o  bando  di  applicazione della legge n. 488/1992,
nonche'  nei  provvedimenti di proroga adottati per talune iniziative
inserite  nei  bandi precedenti, nasce dalla necessita' di rispettare
il termine ultimo per l'erogazione a saldo delle agevolazioni fissato
al  31 dicembre  2001  dall'Unione  europea  per l'utilizzo dei Fondi
FESR.
  L'istruttoria  della banca concessionaria, l'eventuale accertamento
sulla  spesa  da  parte  di  una specifica commissione, il necessario
riscontro  da  parte  degli  uffici  ministeriali  competenti nonche'
l'emissione del provvedimento definitivo di concessione costituiscono
una sintesi delle attivita' che necessariamente debbono essere svolte
anteriormente   all'erogazione  a  saldo  dei  contributi.  Per  tali
adempimenti  e'  di norma previsto un tempo complessivo massimo di 12
mesi, che, considerata l'eccezionalita' delle circostanze, e' ridotto
a nove mesi.
  Tenuto  conto  di  siffatta  situazione si precisa che, nei casi di
superamento  del  termine  del  31 marzo  2001,  non e' piu' certa la
fruizione  della  quota comunitaria del contributo. Rimane confermata
l'agevolabilita'  dell'intero  investimento,  se  sostenuto  entro  i
termini  ordinariamente  previsti  dalla  vigente  normativa  per  le
iniziative  non  cofinanziabili  e  ove  null'altro  osti,  anche  se
limitatamente  alla  parte  coperta  dai soli Fondi nazionali. Rimane
inoltre  confermato  quanto  previsto  dalla  circolare n. 900639 del
9 febbraio  2000  per  quanto concerne le modalita' di recupero delle
quote di contributo cofinanziate ma non rendicontate.
  A  tal  riguardo  si  rammenta  comunque  che,  per  le  iniziative
agevolate  a  valere  sui  primi  due  bandi, il mancato rispetto dei
termini  fissati  per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione
della   documentazione   di   spesa   comporta,   nel   primo   caso,
l'inammissibilita'  totale  delle spese sostenute oltre il termine e,
nel secondo, la revoca totale dei contributi.
  Per  quanto  concerne le iniziative ricadenti nella misura "aree di
crisi",   poiche'   la   disponibilita'   della  quota  nazionale  e'
subordinata   alla  conferma  della  quota  comunitaria,  l'eventuale
impossibilita'  di rendicontazione alla Comunita' europea, in tutto o
in parte, comportera' conseguentemente una revoca, totale o parziale,
anche  della  corrispondente  quota-parte  di  contributo coperta dai
Fondi nazionali.
    Roma, 23 marzo 2001

             Il direttore generale per il coordinamento
                    degli incentivi alle imprese
                               Sappino