ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

COMUNICATO

Approvazione   delle   modificazioni  allo  statuto  della  CreditRas
Assicurazioni S.p.a., in Milano
(GU n.85 del 11-4-2001)

    Con  provvedimento  n.  1822 del 26 marzo 2001, l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  175,  il nuovo testo dello statuto sociale della
CreditRas  Assicurazioni  S.p.a., con le modifiche deliberate in data
27 aprile 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai  seguenti  articoli:  art.  9  (Nuova  disciplina:  obbligo per la
societa'  di  non  distribuire  ai soci i certificati rappresentativi
delle  azioni,  ai sensi e per gli effettidi cui all'art. 5 del regio
decreto   n.   239/1942   -  in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria:  "Le  azioni  sono  nominative e, se interamente liberate
possono  essere  convertite  al  portatore  o  viceversa, qualora non
ostino  divieti  di  legge"); art. 14 (Riformulazione dell'articolo e
nuova   disciplina   in   materia   di   intervento  degli  azionisti
all'assemblea:   "Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti
iscritti  nel  libro  dei  soci  almeno cinque giorni prima di quello
fissato  per  l'adunanza"  -  in  luogo  della  precedente previsione
statutaria:   "Per   essere   ammessi  all'assemblea  i  soci  devono
depositare  i  loro titoli azionari al piu' tardi cinque giorni prima
di  quello  stabilito  per  l'adunanza"); art. 23 (Introduzione della
possibilita'  di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio
di   amministrazione   anche  in  teleconferenza  o  videoconferenza:
condizioni   ed  effetti);  art.  25  (Introduzione  dell'obbligo  di
informativa  al  collegio  sindacale, da parte degli amministratori a
cui  siano  state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e
sulle   operazioni   di maggior   rilievo  economico,  finanziario  e
patrimoniale,  effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate
ed,  in  particolare,  sulle  operazioni  in  potenziale conflitto di
interesse:  modalita'); art. 30 (Soppressione dell'espressione "delle
azioni  sociali  nonche'  di  determinati  atti  o" in relazione alla
possibilita' da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare
la  sottoscrizione  mediante  la riproduzione meccanica della firma);
art.  31  (Nuova  disciplina in materia di: a) limiti al cumulo degli
incarichi per i membri del collegio sindacale; b) rieleggibilita' dei
sindaci  uscenti;  c)  nomina  del presidente del collegio sindacale:
modalita').