MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 5 aprile 2001 

Modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
(GU n.87 del 13-4-2001)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto  il  regolamento  delle  radiocomunicazioni,  che  integra le
disposizioni  della  costituzione  e  della  convenzione  dell'Unione
internazionale   delle   telecomunicazioni   adottate  a  Ginevra  il
22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61;
  Visti  gli  atti  finali  della  Conferenza amministrativa mondiale
delle  radiocomunicazioni  adottati  nel  1992 a Malaga-Torremolinos,
ratificati  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 13 aprile
1994, n. 372;
  Visti   gli   atti   finali   della   Conferenza   mondiale   delle
radiocomunicazioni, adottati nel 1995 a Ginevra;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997, n. 249, relativa all'istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000,
con  il  quale  e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione
delle  frequenze,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 45 alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 14 dicembre 2000,
recante  modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000;
  Vista  la  decisione  della  Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC/(00)07 del 19 ottobre 2000, relativa
all'utilizzazione   della   banda   di  frequenze  17,7-19,7  GHz  in
condivisione tra servizio fisso e stazioni terrene del servizio fisso
via satellite (spazio-Terra);
  Vista  la  decisione  della  Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC/(00)08 del 19 ottobre 2000, relativa
all'utilizzazione della banda di frequenze 10,7-12,5 GHz da parte del
servizio  fisso  e  delle  stazioni  terrene  dei  servizi  fisso via
satellite (spazio-Terra) e di radiodiffusione via satellite;
  Vista  la  decisione  della  Conferenza europea delle poste e delle
telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC/(00)09 del 19 ottobre 2000, relativa
all'utilizzazione  della banda di fequenze 27,5-29,5 GHz da parte del
servizio  fisso  e delle stazioni terrene non coordinate del servizio
fisso via satellite (Terra-spazio);
  Vista  la  necessita'  di apportare modifiche al piano nazionale di
ripartizione delle frequenze per recepire le suddette decisioni della
CEPT;
  Sentiti  gli  organismi  di  cui  all'art.  3, comma 3, della legge
6 agosto 1990, n. 223;
  Visto  il  parere  espresso  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle
comunicazioni  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 6, lettera a), punto 1
della legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Sentito  il  parere  del  consiglio superiore tecnico delle poste e
delle   telecomunicazioni,   espresso   nell'adunanza   generale  del
31 gennaio 2001;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  note  n.  218  e n. 220 del Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze sono sostituite come segue:
    218)  In conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)08 le
frequenze  della  banda  10,7-11,7  GHz  per il servizio fisso devono
essere  utilizzate,  rispettando lo schema di canalizzazione adottato
dalla  CEPT  nella  raccomandazione  ERC/REC  12-06  (figura  2), per
collegamenti di rete aventi una capacita' trasmissiva non inferiore a
140 Mbit/s.
    220)  Nella banda di frequenze 11,7-12,5 GHz le utilizzazioni del
servizio  fisso  sono  limitate  ai collegamenti per il trasporto dei
segnali  TV e per ponti radio temporanei per le riprese televisive in
ausilio  al  servizio  di radiodiffusione, mentre quelle del servizio
mobile  sono limitate ai collegamenti per riprese esterne televisive.
La   canalizzazione   del   servizio   fisso   e'   quella   prevista
nell'appendice S30 del regolamento delle radiocomunicazioni.
  2.   Nella  tabella  di  attribuzione  delle  frequenze  del  Piano
nazionale   di   ripartizione  delle  frequenze,  relativamente  alle
attribuzioni al servizio fisso ed al servizio fisso via satellite, in
corrispondenza:
    della banda di frequenze 10,7-11,7 GHz: e' aggiunta la nota 218A;
    della banda di frequenze 17,7-19,7 GHz: e' aggiunta la nota 237A;
    della  banda  di  frequenze  27,5-29,5 GHz: sono aggiunte le note
256A, 256B e 256C.
  3.  Dopo  le note 218, 237, 256 del Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze sono inserite, rispettivamente, le seguenti:
    218-A)  In  conformita' della decisione della CEPI ERC/DEC/(00)08
nella  banda  di  frequenze  10,7-11,7  GHz  le  stazioni terrene del
servizio  fisso  via  satellite  (s-T)  non  coordinate non godono di
protezione   nei   confronti   delle  stazioni  del  servizio  fisso.
Nell'assegnare  frequenze  a  queste  ultime  stazioni debbono essere
adottati  provvedimenti  di natura tecnica per proteggere, nei limiti
del possibile, le stazioni terrene non coordinate.
    237-A)  In  conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)07
nella  banda 17,7-19,7 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via
satellite (s-T) non coordinate non godono di protezione nei confronti
delle stazioni del servizio fisso. Al fine di ridurre le probabilita'
di   interferenze  alle  stazioni  terrene  del  servizio  fisso  via
satellite  debbono  essere  adottate, nei limiti del possibile, nelle
stazioni  fisse  e  nelle stazioni terrene le tecniche di mitigazione
previste negli annessi I e II della citata decisione.
    256-A)  In  conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)09
nella  banda  di  frequenze  27,5-29,5  GHz  le  porzioni  di spettro
27,5-27,8285   GHz,  28,4445-28,8365  GHz  e  29,4525-29,5  GHz  sono
riservate all'impiego da parte di stazioni terrene del servizio fisso
via  satellite  (T-s)  non coordinate. In queste bande non e' ammesso
l'impiego  di  stazioni  fisse.  I  sistemi  del  servizio  fisso via
satellite  che  impiegano  stazioni  terrene non coordinate, operanti
nelle  sopracitate  bande  di  frequenze, debbono essere dotati di un
sistema  automatico di controllo della potenza nelle stazioni terrene
e/o di un controllo automatico del guadagno a bordo del satellite.
  Le  stazioni  terrene  non  coordinate  debbono  inoltre  avere  le
seguenti caratteristiche:
    l'angolo    di    elevazione    del    fascio   principale   deve
essere maggiorato di 10o;
    la  densita' di potenza isotropa equivalente irradiata fuori asse
nelle bande adiacenti, utilizzate da stazioni del servizio fisso, non
deve essere superiore a - 35 dBW/MHz;
    i  limiti  della banda occupata delle emissioni devono distare di
almeno 10 MHz dai limiti delle bande riservate al servizio fisso.
    256-B)  In  conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)09
nella  banda  di  frequenze  27,5-29,5  GHz  le  porzioni  di spettro
28,0525-28,4445  GHz e 29,0605-29,4525 GHz sono riservate all'impiego
da   parte   di   stazioni   del   servizio  fisso  per  applicazioni
punto-multipunto  di accesso radio alla rete di telecomunicazioni. In
queste  bande  non  e'  ammesso  l'impiego  di  stazioni  terrene non
coordinate  del servizio fisso via satellite. 1 terminali dei sistemi
punto-multipunto,  operanti in queste bande, debbono essere dotati di
sistemi automatici di riduzione di potenza.
    256-C)  In  conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)09
nella  banda  di  frequenze  27,5-29,5  GHz  le  porzioni  di spettro
27,8285- 28,0525 GHz e 28,8365-29,0605 GHz sono riservate all'impiego
da  parte  di stazioni fisse e di stazioni terrene del servizio fisso
via  satellite  (T-s)  non  coordinate,  in  base ad una ripartizione
geografica  da definire in tempi successivi in funzione della domanda
commerciale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2001
                                               Il Ministro: Cardinale