ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 aprile 2001 

Modificazioni  allo  statuto  della  SIS  Compagnia  di assicurazioni
S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1831).
(GU n.91 del 19-4-2001)

L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della  direttiva  n.  92/49/CEE  in  materia di assicurazione diretta
diversa  dall'assicurazione  sulla  vita e le successive disposizioni
modificative  ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto   il   decreto   ministeriale   in  data  23 aprile  1988  di
autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa in alcuni
rami danni rilasciata alla SIS Compagnia di assicurazioni S.p.a., con
sede  in  Roma,  via  Cristoforo  Colombo  n.  70,  ed  i  successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista  la  delibera  assunta in data 9 novembre 2000 dall'assemblea
straordinaria  degli  azionisti  della SIS Compagnia di assicurazioni
S.p.a.  che  ha  approvato  la  modifica  apportata  all'art. 4 dello
statuto sociale;
  Considerato   che   non   emergono   elementi  ostativi  in  merito
all'approvazione  della  predetta  variazione  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello  statuto  sociale  della SIS
Compagnia  di assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, con la modifica
apportata all'articolo:
  Art.  4 (Denominazione - Sede - Durata - Oggetto). - Riformulazione
dell'articolo in materia di:
    a) rappresentazione  dei  rami assicurativi oggetto di esercizio,
nell'ambito   del   lavoro  diretto:  "La  societa'  ha  per  oggetto
l'esercizio  dell'assicurazione  in  tutti i rami danni e cioe': ..."
(in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' ha per
oggetto: - l'esercizio diretto delle assicurazioni nei rami: ...");
    b)  operazioni connesse, ivi compresa la gestione delle attivita'
sociali:  "La societa' puo' inoltre compiere le operazioni connesse a
tali  attivita' tra le quali ... la gestione delle attivita' sociali"
(in luogo della precedente previsione statutaria: "La societa' ha per
oggetto  .....................  il  compimento  di  tutti gli atti ed
operazioni  che  siano conseguenziali, affini o comunque connessi con
le  attivita'  sopra  indicate,  e cosi' anche le operazioni relative
alla gestione delle attivita' sociali").
  Nuova disciplina in materia di esercizio dell'attivita':
    a) assicurativa  -  lavoro  diretto:  previsione ex novo del ramo
assistenza (in aggiunta a quelli gia' elencati);
    b) riassicurativa  -  lavoro  indiretto: previsione ex novo della
riassicurazione  dei  rischi  grandine,  brina e gelo del ramo "altri
danni ai beni" nonche' della riassicurazione nel ramo "assistenza".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 5 aprile 2001
                                             Il presidente: Manghetti