DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2001 

Differimento  del  termine  che  autorizza l'autocertificazione della
rispondenza ai requisiti di sicurezza nelle regole tecniche di cui al
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio
1999.
(GU n.100 del 2-5-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto   l'art.  8,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
8 febbraio  1999  recante  regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici ai sensi
dell'art.  3,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513 e, in particolare, l'art. 63;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
7 dicembre   2000   recante   proroga   del   termine  che  autorizza
l'autocertificazione  della  rispondenza  ai  requisiti  di sicurezza
nelle  regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'8 febbraio 1999;
  Ritenuta l'opportunita' di dover ulteriormente differire il termine
di  cui  all'art.  63  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  8 febbraio 1999 in considerazione del fatto che non risulta
ancora  definito  il  sistema  di  certificazione  per  il livello di
sicurezza ITSEC;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 maggio  2000, con il quale e' stata attribuita al Ministro per
la  funzione  pubblica  sen.  prof. Franco Bassanini, tra l'altro, la
delega  per  il  coordinamento  delle  attivita',  anche di carattere
normativo,  inerenti all'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
della  legge 15 maggio 1997, n. 127, e della legge 16 giugno 1998, n.
191, nonche' i compiti inerenti la disciplina dei sistemi informatici
presso le pubbliche amministrazioni;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  periodo di diciotto mesi successivi alla data di entrata in
vigore  delle  regole tecniche, introdotte dal decreto del Presidente
del   Consiglio   dei  Ministri  8 febbraio  1999,  e'  differito  al
30 settembre 2001.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 20 aprile 2001
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini