DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2001 

Criteri  per  la  valutazione,  ai  fini dell'inquadramento nei ruoli
della  dirigenza  sanitaria,  del servizio prestato dagli specialisti
ambulatoriali,  medici  e delle altre professionalita' sanitarie, dai
medici  della  guardia  medica,  dell'emergenza  territoriale e della
medicina dei servizi in regime convenzionale.
(GU n.103 del 5-5-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  8,  comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di
indirizzo  e  coordinamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge
15 marzo  1997,  n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione
del  servizio  prestato  in  regime  convenzionale  dagli specialisti
ambulatoriali,  medici  e  delle altre professionalita' sanitarie, al
fine  dell'attribuzione  del  trattamento  giuridico  ed economico ai
soggetti  inquadrati  in  ruolo  ai  sensi  dell'art.  34 della legge
27 dicembre  1997,  n.  449,  e,  per  lo  stesso  fine, del servizio
prestato  in  regime  convenzionale  dei medici della guardia medica,
della emergenza territoriale e della medicina dei servizi;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  come
modificato  ed  integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  che all'art. 8, comma 1-bis, prevedeva che le regioni potessero
individuare  aree  di attivita' della guardia medica e della medicina
dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedevano
l'instaurarsi  di  un rapporto d'impiego e che, a quei fini, i medici
addetti a tali attivita' che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari
di  incarico  a  tempo  indeterminato da almeno cinque anni potessero
essere  inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo
livello dirigenziale del ruolo medico;
  Visto  il  decreto  legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente
norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;
  Visto  l'art.  8,  comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificato e integrato
dal  citato decreto legislativo n. 229 del 1999 che dispone che entro
un  anno  dalla sua entrata in vigore, le regioni possono individuare
aree  di  attivita' della emergenza territoriale e della medicina dei
servizi  che,  al  fine  del  miglioramento  dei  servizi, richiedono
l'istaurarsi  di un rapporto d'impiego e che, a questi fini, i medici
in  servizio  alla  data  di  entrata in vigore del decreto medesimo,
addetti  a  tali  attivita',  i quali al 31 dicembre 1998 risultavano
titolari  di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni,
o   comunque  al  compimento  del  quinto  anno  d'incarico  a  tempo
indeterminato,  sono  inquadrati  a  domanda nel ruolo sanitario, nei
limiti  dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel
rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  6 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio
di  idoneita'  secondo  le procedure di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502;
  Visto  l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  502,  e  successive modificazioni che conferma le disposizioni di
cui all'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  l'art.  34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede
l'inquadramento  nei  ruoli  della  dirigenza  del Servizio sanitario
nazionale  degli specialisti ambulatoriali operanti presso le aziende
sanitarie  in regime convenzionale, purche' in possesso dei requisiti
stabiliti nell'art. 34 medesimo;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 23 marzo 2000, n. 184,
recante  il  "regolamento  relativo ai criteri per la valutazione del
servizio   prestato   in   regime   convenzionale   ai   fini   della
partecipazione   ai   concorsi   per  l'accesso  al  secondo  livello
dirigenziale  del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'art.  72,  comma  13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448", con
cui sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'attivita' svolta
a  rapporto  orario  nelle strutture a diretta gestione delle aziende
sanitarie  con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici delle aziende medesime;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, che rende esecutivo il "regolamento recante la determinazione
dei  requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per   il   personale  del  ruolo  sanitario  del  Servizio  sanitario
nazionale",  che  all'art.  5,  lettera b), prevede il possesso degli
specifici requisiti di anzianita' di servizio;
  Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  l'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;
  Vista  la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', nella seduta del 2 marzo 2001;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                       Anzianita' di servizio

  1.  Ai fini del riconoscimento dell'anzianita' di servizio prestato
in  regime  convenzionale  dagli  specialisti ambulatoriali, medici e
delle  altre  professionalita'  sanitarie,  dai  medici della guardia
medica,  dell'emergenza  territoriale  e  della medicina dei servizi,
inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale si dispone che:
    a)   agli   specialisti   ambulatoriali,  medici  e  delle  altre
professionalita'  sanitarie,  ai medici dell'emergenza territoriale e
della  medicina  dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano
provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai
medici  della  guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano
gia'  provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, e' riconosciuto
come  salario di anzianita' (retribuzione individuale di anzianita'),
ai   fini   giuridici   ed   economici,   ed   a   valere   dall'atto
dell'inquadramento,  quanto gia' individualmente maturato allo stesso
titolo nel rapporto di provenienza;
    b) agli  stessi  professionisti viene riconosciuta una anzianita'
di  servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attivita'
svolta nel Servizio sanitario nazionale cosi' calcolata:
      1) il servizio prestato in regime convenzionale e' valutato con
riferimento     all'orario    settimanale    svolto,    rapportandolo
percentualmente   a   quello  della  dirigenza  medica  del  Servizio
sanitario nazionale (38 ore settimanali);
      2)   il   servizio   prestato,   con   o   senza  carattere  di
contemporaneita',  nell'ambito  dei  diversi rapporti orari di lavoro
convenzionale  fra  loro  compatibili,  e'  cumulabile nei limiti del
massimale  previsto  in  convenzione  ai  fini  della  determinazione
dell'impegno  orario  settimanale  complessivo ed e' valutato ai fini
del calcolo dell'anzianita';
    c) i  certificati  di  servizio rilasciati dall'organo competente
devono  contenere  l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale
complessivamente svolta per le attivita' di cui si tratta;
    d)  l'anzianita'  di  servizio,  come  individuata  nel  presente
articolo,  e' utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di
direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.
  2.  Le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano disciplinano la
materia  nell'ambito  delle  attribuzioni  derivanti  dallo Statuto e
dalle relative norme di attuazione.
    Roma, 8 marzo 2001


                                     Il Presidente
                              del Consiglio dei Ministri
                                          Amato


Il Ministro della sanità
         Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 80