MINISTERO DELLA DIFESA

DIRETTIVA 20 marzo 2001 

  Appalti  pubblici  per la fornitura di beni e servizi - Verifica di
congruita' delle offerte nelle gare a procedura ristretta/licitazione
privata con aggiudicazione al prezzo piu' basso.
(GU n.135 del 13-6-2001 - Suppl. Ordinario n. 146)

1. PREMESSA

   La  direttiva  UCT/3211  del  30  aprile 1999 sulla verifica delle
offerte   anormalmente  basse,  dopo  due  anni  di  applicazione  ha
pienamente confermato la validita' della sua impostazione iniziale.
   I criteri fondamentali che l'hanno ispirata:
- favore  istituzionale  verso  le  offerte piu' basse, da dichiarare
  incongrue   soltanto   laddove   emerga   dall'analisi   dei  costi
  preventivati dalle ditte l'impossibilita' o una grave difficolta' a
  fornire la prestazione;
- verifica   delle   giustificazioni   delle   offerte  mediante  una
  valutazione oggettiva degli elementi costitutivi del prezzo forniti
  dalle  ditte, senza comparazione con modelli astratti precostituiti
  e con altre giustificazioni di prezzo;
- giudizio  finale  di  congruita/incongruita' basato sull'intrinseca
  ragionevolezza/irragionevolezza   della   giustificazione  nel  suo
  complesso,  dopo  l'esame  dei  singoli  elementi  di  costo  e  la
  ponderazione,  il resoconto ed il bilanciamento dei dati positivi e
  negativi,    hanno    trovato    positivi    riscontri    in   sede
  giurisprudenziale.

   La   seconda  edizione  della  direttiva  viene  ora  emanata  per
integrarla  con  le  indicazioni specifiche sulle forniture di beni e
servizi  di  cui  all'art. 19 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992,
come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo 20 ottobre 1998,
n. 402 e aggiornarla alla luce delle recenti norme recate dalla legge
7  novembre  2000,  n.  327  sulla valutazione dei costi del lavoro e
della sicurezza nelle gare d'appalto.
   Con  l'occasione,  viene,  altresi',  chiarito  meglio il senso di
taluni  passaggi  fondamentali  quali il contraddittorio con la ditta
che ha presentato un'offerta anormalmente bassa.
   Infine,  questa  seconda  edizione  riporta  talune  pronunce  dei
giudici  amministrativi  che direttamente ed indirettamente risultano
informate   agli  stessi  principi  e  criteri  posti  a  base  della
direttiva.
   In   ossequio  al  principio  della  trasparenza  e  della  tutela
dell'interesse  dell'Amministrazione e delle ditte accorrenti stesse,
la presente direttiva e' visibile sul sito "internet" di Commiservizi
"www.commiservizi.difesa.it."

   2. SCOPO DELLA DIRETTIVA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

   Scopo  della  presente direttiva e' quello di uniformare in ambito
Forze  Armate, nei limiti della logica praticabilita', l'applicazione
delle  norme  che  regolano  l'attivita'  di congruita' delle offerte
nelle  gare  di  appalto per la fornitura di beni e servizi, a tutela
del principio della trasparenza nell'interesse dell'Amministrazione e
delle ditte accorrenti.
   Per  fronteggiare  le  crescenti esigenze di appalti chiesti dalla
Forze  Armate, la Direzione Generale e' pervenuta alla determinazione
di   verificare  la  validita'  di  una  politica  di  "decentramento
controllato",    da    piu'    parti   auspicata,   che   impone   la
standardizzazione delle procedure. La presente direttiva si inserisce
anche in tale contesto, dove e' ormai da considerare normale, per gli
organi  amministrativi  preposti  ai  procedimenti  contrattuali,  la
trattazione  delle  problematiche tecnico-giuridiche connesse con gli
appalti  pubblici  fra  le quali si colloca la verifica di congruita'
delle  offerte  nelle  gare a procedura ristretta/licitazione privata
con aggiudicazione al prezzo piu' basso.
   La  vigente  normativa prevede, infatti, che ai sensi dell'art. 25
del  Decreto  Legislativo  17  marzo  1995, n. 157 d'attuazione della
direttiva  92/50/CEE  in  materia  di  appalti  pubblici  di servizi,
qualora   talune  offerte  presentino  carattere  anormalmente  basso
rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di
escluderle,  chiede  per  iscritto  le  precisazioni  in  merito agli
elementi  costitutivi  dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica
tenendo  conto  di  tutte le spiegazioni ricevute. Lo stesso articolo
(2o  comma) prescrive di assoggettare a verifica tutte le offerte che
presentano  una  percentuale  di  ribasso  che superi di un quinto la
media  aritmetica  dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza
tenere conto delle offerte in aumento.
   Parallelamente,  l'art. 19 del Decreto Legislativo 24 luglio 1992,
n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici
di  forniture  in  attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e
88/295/CEE",  come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo 20
ottobre   1998,   n.  402,  prescrive  che,  qualora  talune  offerte
presentino  carattere  anormalmente  basso rispetto alla prestazione,
l'amministrazione  aggiudicatrice,  prima  di  escluderle, chiede per
iscritto   le   precisazioni  in  merito  agli  elementi  costitutivi
dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte
le  spiegazioni  ricevute.  Il  parametro matematico di raffronto per
l'assoggettamento  a  delle offerte e' identico a quello previsto per
gli appalti pubblici di servizi.
   In  altri  termini,  le  cennate previsioni di legge, generalmente
richiamate  anche  per  le  gare  d'appalto  nazionali  con  apposito
riferimento  nella  lettera d'invito, subordinano l'aggiudicazione ad
una  valutazione  di congruita' dell'offerta piu' bassa, introducendo
un  significativo  elemento  di discrezionalita' tecnica a correzione
dei    rigorosi   automatismi   delle   procedure   concorsuali   con
aggiudicazione   al  prezzo  piu'  basso,  potenzialmente  capace  di
provocare complessi contenziosi con le ditte accorrenti, col concreto
pericolo di pregiudicare la tempestiva definizione dei contratti.
   Il   requisito   di  congruita'  di  cui  sopra  risulta  vieppiu'
rafforzato  dalla legge 7 novembre 2000, n. 327 sulla valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto che impone di
considerare  incongrue, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25
del citato D.Lgs. 157/1995, le offerte il cui valore economico sia in
modo  evidente  inadeguato  ed  insufficiente  rispetto  al costo del
lavoro  determinato  periodicamente in apposite tabelle dal Ministero
del  Lavoro  e  rispetto ai costi relativi alla sicurezza che debbono
essere  specificatamente  indicati  e risultare congrui rispetto alle
caratteristiche dei servizi o delle forniture.
   In   relazione   a  quanto  precede,  al  fine  di  garantire  uno
svolgimento imparziale, trasparente, logico e giuridicamente corretto
dello speciale procedimento di verifica di congruita' nell'ambito del
quadro  normativo  delineato,  si  rende  necessario  fornire  regole
uniformi   di  comportamento,  che  verranno  di  seguito  sviluppate
indicando:  i criteri generali ai quali, a norma di legge deve essere
informata  la  verifica;  gli  organi  ad  essa preposti; la relativa
metodologia  procedimentale  nonche' i parametri cui fare riferimento
per le valutazioni.

   3. CRITERI GENERALI DI VERIFICA

   Come  gia'  accennato, secondo le citate disposizioni di legge, le
offerte  che  presentano  carattere anormalmente basso debbono essere
verificate,  in  vista  di  una  loro eventuale esclusione, alla luce
delle  precisazioni  fornite  per iscritto dalle ditte sugli elementi
costitutivi dell'offerta.
   Per  gli  appalti  di  servizi, il comma 2 dell'art. 25 del D.Lgs.
157/95   prescrive   di   tenere   conto,   in   particolare,   delle
giustificazioni  riguardanti l'economia del metodo di prestazione del
servizio   o   le   soluzioni   tecniche  adottate  o  le  condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare
il servizio oppure l'originalita' del servizio stesso.
   Non  sono,  pero',  ammesse giustificazioni concernenti elementi i
cui   valori  minimi  sono  stabiliti  da  disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti
ufficiali (esempio tipico: il costo orario della manodopera).
   Le  cennate  disposizioni ricalcano la normativa CEE sulle offerte
anormalmente  basse recata dall'art. 37 della citata direttiva 92/50,
che  prescrive anche (3o comma) di comunicare alla Commissione CEE la
mancata aggiudicazione ad un prezzo ritenuto troppo basso.
   Analoghe  precisazioni  per  la  fornitura  di  beni  sono  recate
dall'art.   19   del   D.Lgs.   358/1992   laddove   si   legge   che
l'amministrazione  aggiudicatrice  tiene conto, in particolare, delle
giustificazioni  riguardanti l'economia del processo di fabbricazione
o  le  soluzioni  tecniche  adottate  o le condizioni eccezionalmente
favorevoli  di  cui  dispone il concorrente per fornire il prodotto o
l'originalita' del prodotto stesso (3o comma).
   Inoltre  il  5o coniata dello stesso articolo prevede direttamente
la  comunicazione  alla Commissione CEE dell'esclusione delle offerte
ritenute troppo basse.
   In  base  alle  disposizioni  sopra  rammentate e coerentemente al
sistema di economia di mercato e libera concorrenza proprio dei Paesi
aderenti  all'Unione Europea, l'esclusione di un'offerta troppo bassa
deve  avere  carattere  di eccezionalita', dopo un giudizio ponderato
del  complesso  degli  elementi  di  valutazione prodotti dalla ditta
senza il ricorso a modelli configurati astrattamente, che determinino
"soglie" matematiche di esclusione.
   La  "soglia di anomalia" definita col metodo matematico prescritto
dall'art.  25,  2o  c.,  D.Lgs.  175/95 e dall'art. 19, 5o c., D.Lgs.
358/92  non costituisce elemento di giudizio, bensi' elemento tecnico
e  neutrale  per  l'individuazione  delle  offerte  da assoggettare a
verifica.
   Ne  consegue  il "favor" nei confronti dell'offerta piu' bassa, da
dichiarare  incongrua  soltanto  laddove  venga acquisita sufficiente
certezza  che  la ditta, non avendo ben valutato i costi, si trovera'
nell'oggettiva impossibilita', o grave difficolta', ad adempiere agli
obblighi contrattuali.
   Ancorare  la  verifica ad altri principi significherebbe snaturare
il  procedimento  di  gara  prescelto,  trasformandolo in quello, non
dichiarato,  che  prevede l'aggiudicazione all'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa  ed  esponendo  l'amministrazione ai giusti ricorsi
delle ditte escluse.
   E',  peraltro, da osservare che quest'ultima procedura non esclude
la   verifica   di   congruita',  ancorche'  il  prezzo  offerto  (da
trasformare  in  "prezzo  punto")  sia soltanto uno degli elementi da
prendere in considerazione per l'aggiudicazione.
   La  cennata  impostazione  concettuale  ha  subito,  tuttavia, una
significativa  attenuazione  con  l'entrata  in  vigore  della  legge
327/2000  che  pone  una  particolare attenzione alla valutazione dei
costi   del  lavoro  e  della  sicurezza  del  personale  nelle  gare
d'appalto.
   Pertanto,  accanto  al "favor" verso l'offerta piu' bassa, si pone
con  altrettanta  forza  il  "favor"  verso  la tutela del lavoratore
dipendente.
   4. ORGANI RESPONSABILI DELLA VERIFICA
   La   verifica   di   congruita'  delle  offerte  e',  rispetto  al
procedimento  di  aggiudicazione  della  gara,  un  sub  procedimento
autonomo,  che si conclude con una decisione amministrativa emessa da
un   organo   responsabile   distinto   ed  indipendente  dall'organo
responsabile del procedimento contrattuale.
   Il  procedimento  di verifica si conclude con una dichiarazione di
congruita' o di incongruita' delle offerte prese in esame.
   Riguardo  all'organo  responsabile  della  decisione,  per le gare
accentrate,  l'art.  3  let. B del Decreto Ministeriale n. 240 del 27
gennaio  1998,  istitutivo  di  questa Direzione Generale attribuisce
all'Ufficio  Coordinamento Tecnico specifica competenza in materia di
valutazioni  economiche  delle  congruita'  e  delle  anomalie  delle
offerte.
   Per   le   gare   decentrate,  invece,  mancando  la  designazione
politico-amministrativa   di   un   apposito  organo  e  constata  la
necessita'  si separare nettamente tale competenza da quelle inerenti
all'aggiudicazione,  il compito di verifica dovra' essere affidato ad
una commissione nominata dall'autorita' preposta all'approvazione del
contratto. Di tale commissione non potra' far parte il presidente del
seggio d'asta.

   5. METODOLOGIA PROCEDIMENTALE

   In  ossequio  al  "favor" istituzionale nei confronti dell'offerta
piu'  bassa,  le  offerte  da  verificare  dovranno  essere  prese in
considerazione  una  per  volta,  iniziando  da quella che si sarebbe
aggiudicata l'appalto a prescindere dalle valutazioni di congruita'.
   Il procedimento termina non appena un'offerta che si colloca al di
sotto della "soglia di anomalia" viene giudicata congrua.
   L'attivita'  dell'organo verificatore deve essere fatta constatare
da  un  documento  amministrativo,  da  cui  si  possano  rilevare le
motivazioni  analitiche  delle decisioni prese e che deve concludersi
con  una  dichiarazione di incongruita/congruita' delle offerte prese
in esame.
   Sotto  il  profilo formale, il documento deve essere finalizzato a
fornire le piu' ampie motivazioni delle decisioni adottate. Lo stesso
deve essere articolato nei seguenti punti:

-  una  premessa,  da  cui  risulti  lo scopo dell'attivita', la gara
d'appalto  di  riferimento  e  l'atto  di  legittimazione dell'organo
esaminatore;
-  una  situazione, da cui risultino le offerte in ordine decrescente
che si collocano al disopra ed al disotto della "soglia di anomalia",
che deve essere opportunamente verificata;
-  il  riepilogo  dei  parametri di valutazione dedotti dalla lettera
d'invito;
-  l'indicazione  dei  criteri che verranno seguiti per l'esame delle
singole offerte, dedotti dalla presente direttiva con gli adattamenti
necessari al caso trattato; tale passo deve sempre precedere l'inizio
dell'apertura del plichi contenenti le giustificazioni delle offerte;
- il contenuto dell'appalto (v. il para 6.a.);
-  l'esame  delle singole offerte a partire dalla piu' bassa (6.b. c.
d. e.);
- le contestazioni mosse alla ditta e le sue controdeduzioni (v. para
6.f.);
-  la  dichiarazione  finale di incongruita' o congruita' di tutte le
offerte esaminate.

   Sulla  base  di tale documento - da conservare, unitamente ai suoi
allegati,  agli  atti  contrattuali - il presidente del seggio d'asta
aggiudichera'  la  gara  all'offerta  piu'  bassa  giudicata congrua,
oppure,  se  nessuna  delle  offerte  in  esame  sia  stata giudicata
congrua,  all'offerta che si colloca immediatamente al di sopra della
"soglia di congruita'" e che di norma, non e' soggetta a verifica (in
proposito,  v.  il s/para 6.b, penultimo cpv., se la lettera d'invito
richiede un monte ore minimo).
   Ove  nella lettera d'invito, a guadagno di tempo, venga chiesto ai
concorrenti  di produrre le giustificazioni di prezzo in busta chiusa
unitamente  all'offerta,  si  dovra' procedere all'apertura del plico
soltanto quando la relativa offerta viene sottoposta a valutazione. I
plichi  delle  offerte  non  valutate  perche'  il procedimento si e'
concluso  con la dichiarazione di congruita' di un'offerta piu' bassa
dovranno  essere  sigillati. Se una giustificazione di prezzo risulta
incomprensibile  o priva di uno o piu' degli elementi costitutivi del
prezzo  e questi non possono essere ricavati in via deduttiva, cio' -
in  linea  di  massima - puo' essere considerato motivo di esclusione
dell'offerta       per       manifestazione       di      incapacita'
amministrativo-manageriale    della    ditta,   salvo   restando   il
contraddittorio di cui al para 6.f.
   L'organo  verificatore, avuto riguardo al complesso degli elementi
prodotti,  puo'  comunque  chiedere  chiarimenti  e/o integrazioni su
punti determinati.
   Esempio  tipico  e' la richiesta di comunicare il numero delle ore
ed il relativo costo orario allorquando la giustificazione riporta il
dato soltanto per totale.

   6. PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE. APPALTO DI SERVIZI

   La giustificazione dell'offerta presentata dalla ditta deve essere
esaminata  di  per  se stessa, ossia in termini assoluti, valutando e
verificando criticamente i singoli elementi costitutivi forniti dalla
ditta interessata, senza comparazioni con modelli astratti e/o con le
giustificazioni fornite dalle altre ditte.
   Gli  elementi costitutivi dell'offerta per l'appalto dei servizi -
ovvero  i  parametri  di  valutazione  - sono, generalmente, il costo
della  manodopera  da utilizzare, i costi relativi alla sicurezza del
personale,  le  spese  per  materiali  di consumo ed attrezzature, le
spese generali e l'utile aziendale.
   Tal   parametri  debbono  essere  sempre  indicati  nella  lettera
d'invito  dove e' opportuno, altresi', fare riferimento alla presente
direttiva.
   Gli  elementi, costitutivi dell'offerta, debbono essere analizzati
singolarmente e nel loro insieme, senza schemi preconcetti.
   L'obiettivo  dell'analisi  e'  quello  di  stabilire  l'intrinseca
ragionevolezza  della  giustificazione,  al  fine  di pervenire ad un
giudizio   positivo/negativo   di   congruita'  e  di  attendibilita'
dell'offerta,   in   relazione   alla  possibilita/impossibilita'  di
eseguire la prestazione richiesta.
   L'esistenza  o  meno  dell'intrinseca  ragionevolezza  deve essere
fatta emergere attraverso i passi seguenti.

   a. Esame del contenuto dell'appalto.

   Gli  elementi  che  configurano  il  contenuto dell'appalto tratti
dalla  lettera  d'invito e dal relativo disciplinare tecnico, debbono
essere evidenziati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi.
   Sotto l'aspetto qualitativo, le prestazioni richieste dall'appalto
debbono  essere  sintetizzate  per  gruppi  di attivita' omogenee che
forniscano  un'idea delle esigenze di manodopera (anche riguardo alle
figure professionali necessarie) che sostanziano la prestazione.
   Su  questa  base,  potranno  essere  delineati, ancorche' in larga
massima,  gli elementi costitutivi essenziali dell'appalto - quali le
figure  professionali  e le attrezzature indispensabili, le misure di
sicurezza  da  adottare, i materiali di consumo necessari, i rapporti
numerici  (numeri  indice)  fra  le singole professionalita' e fra la
manodopera   specializzata   e  quella  generica,  ecc.  -  cui  fare
riferimento per l'esame critico dei dati forniti dalle ditte.
   Non appare invece consigliabile definire il contenuto dell'appalto
con    riferimento    alle    stime   riportate   nelle   valutazioni
tecnico-economiche  effettuate  per determinare il prezzo base palese
di  gara, perche' il loro grado di approssimazione puo' risultare non
compatibile  con le verosimilmente piu' mirate valutazioni effettuate
dalle ditte per stabilire gli sconti in offerta.
   Per  lo  stesso motivo, anche l'utilizzo a tal fine di stime delle
ore  di  lavoro  sulla  base  di  tabelle  di  produttivita' di varia
provenienza non appare affidabile.
   La  consultazione  della valutazione tecnico-economica preliminare
alla  gara  risulta, tuttavia, utile per ricavarne ulteriori elementi
atti a meglio configurare l'appalto.

   b. Esame del costo della manodopera.

   Ai  sensi  dell'art.  1,  1o comma della legge 327/2000, i dati di
costo  forniti dalle ditte debbono essere verificati utilizzando come
riferimento   il  costo  del  lavoro  determinato  periodicamente  in
apposite tabelle dal Ministero del Lavoro sulla base:

- dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva;
- delle norme in materia previdenziale ed assistenziale;
- dei   diversi   settori   merceologici   e  delle  differenti  aree
  territoriali.  In  mancanza di contratto collettivo applicabile, il
  costo  del  lavoro  viene  determinato  in  relazione  al contratto
  collettivo  del  settore merceologico piu' vicino a quello preso in
  considerazione (2o comma).

   Nelle more dell'emanazione delle tabelle del Ministero del Lavoro,
i  dati  di  costo  forniti  dalla  ditta  debbono  essere verificati
utilizzando come riferimento il costo orario dei contratti collettivi
di  lavoro  desunto  dalla  tabelle  che  le  locali  associazioni di
categoria  forniscono  a richiesta. Valgano, come esempio, le tabelle
FISE  per  il  settore  delle  pulizie,  PIPE  per  il  settore della
ristorazione  ed alberghiero, etc. I dati di raffronto debbono essere
quelli   localmente   in   vigore   alla  data  di  scadenza  per  la
presentazione delle offerte.
   L'utilizzazione  da parte della ditta di dati difformi per difetto
dalle  tabelle  di  raffronto  costituisce  automaticamente motivo di
esclusione  dell'offerta,  in  quanto  tale  elemento  di costo e' un
valore minimo stabilito da un atto ufficiali (il contratto collettivo
di lavoro di categoria).
   Al  riguardo, e' bene precisare che non dovra' essere tenuto conto
delle  agevolazioni  di  cui  possono  beneficiare,  per  legge o per
qualsiasi titolo, soltanto alcune categorie di imprese, qualunque sia
la natura giuridica e le finalita' dalle stesse perseguite.
   Se  la lettera d'invito richiede di fornire un quantitativo minimo
di  ore lavorative, occorrera' verificare che siano state conteggiate
tutte   le   ore  richieste,  portando  particolare  attenzione  alle
qualifiche professionali indicate ed ai loro rapporti quantitativi se
le  specifiche  tecniche  non  suddividono  il  numero  delle ore per
qualifica  professionale.  La  mancanza  di  qualifiche professionali
considerate  essenziali e/o la sproporzione nei rapporti quantitativi
devono essere considerate sintomo grave di incongruita'.
   Se la lettera di invito indica soltanto le prestazioni da fornire,
configurando   un'obbligazione  di  risultato,  a  meno  di  lampanti
sottostime   facilmente  apprezzabili  dalla  comune  esperienza,  il
quantitativo  di  lavoro  riportato  dalla ditta viene valutato sulla
base  dei  rapporti strutturali ricavabili dal contenuto dell'appalto
nei   suoi  aspetti  qualitativi  e  quantitativi  (rapporti  fra  le
professionalita' necessarie e rapporti fra manodopera specializzata e
generica).
   Si  soggiunge  che,  nel  caso di monte ore minimo prestabilito, a
mente  della  corrente  giurisprudenza,  non si potra' aggiudicare la
gara a ditte che abbiano presentato offerte inferiori al costo minimo
di  tale  monte  ore,  anche se queste si collocano al di sopra della
"soglia  di  anomalia"  determinata  con  i criteri matematici di cui
all'art. 25, 2o c. del D.Lgs. 157/95.
   In   tali   casi,   la  commissione  di  verifica  deve  calcolare
figurativamente  il  costo  minimo del monte ore, tenendo conto delle
professionalita' necessarie e, ove tale nuova soglia sia piu' alta di
quella  determinata  a  norma  di legge, proseguire nelle valutazioni
fino a che non venga individuata un'offerta congrua.
   Di  tale  particolarita'  deve  essere, ovviamente, fatta menzione
nella lettera di invito.
   Trattasi di una applicazione del principio della ricerca "aliunde"
dei  criteri  di  legittimazione  della  verifica di congruita' anche
quando   i  criteri  matematici  indicati  dal  D.Lgs.  157/1995  non
consentirebbero  l'esame  dell'offerta,  di cui sara' fatto cenno nel
paragrafo  8  dedicato  alle conferme giurisprudenziali dei contenuti
della presente direttiva.
   Ai  sensi  dell'art.  1, c. 4o della legge 327/2000 l'incongruita'
evidente  del  costo  del  lavoro  costituisce,  di per se', elemento
sufficiente per l'esclusione dell'offerta.

   c. Esame dei costi relativi alla sicurezza del personale.

   Ai   sensi   dell'art.  1,  3o  comma  della  legge  327/2000,  la
giustificazione  dell'offerta  deve indicare specificatamente i costi
relativi alla sicurezza dell'ambiente e dei lavoratori.
   La   congruita'  di  tali  costi  deve  essere  valutata  rispetto
all'entita' ed alle caratteristiche dell'appalto.
   Sul  punto  non  potranno essere accettate indicazioni forfettarie
come   un   incremento  percentuale  delle  spese  generali,  essendo
necessarie  descrizioni  analitiche  delle precauzioni adottate e dei
relativi costi.
   Se del caso, dovranno essere chieste informazioni integrative.
   Ai  sensi  dell'art.  1, c. 4o della legge 327/2000 l'incongruita'
evidente  del costo della sicurezza del personale costituisce, di per
se', elemento sufficiente per l'esclusione dell'offerta.

   d.  Esame del costo dei materiali di consumo, delle attrezzature e
delle spese generali.

   La    valutazione   di   questo   parametro   di   costo   risulta
particolarmente   ardua   mancando  sicuri  riferimenti  oggettivi  e
dovendosi  tener  conto  che  le ditte possono trovarsi in situazioni
organizzative tali da poter giustificare comunque il dato presentato.
Per  esempio  la  ditta puo' procurarsi i materiali di consumo a buon
prezzo,  con  acquisiti  su larga scala a sconti elevati, oppure puo'
disporre di cospicue giacenze di magazzino.
   Analoghe  considerazioni  possono  essere fatte per l'ammortamento
delle attrezzature e per le spese generali.
   In  definitiva, non sembra di norma possibile dichiarare incongrua
un'offerta  soltanto sulla base di elementi tratti da questo esame, a
meno che non manchi del tutto la giustificazione sul prezzo.
   Tuttavia  dall'esame  possono emergere sintomi che concorrono alla
formazione del giudizio complessivo negativo.
   A  tal  fine,  e'  opportuno  rapportare percentualmente i dati di
costo  forniti  dalla  ditta al costo della manodopera. L'irrilevanza
della  percentuale  cosi' ottenuta puo' essere considerata indizio di
irragionevolezza per insufficiente ponderazione complessiva del costo
della prestazione richiesta.

   e. Esame dell'utile aziendale.

   Anche  la  valutazione dell'utile programmato dalla ditta presenta
caratteri di difficolta'.
   Il  rapporto  percentuale  fra  il  dato fornito dalla ditta ed il
costo della manodopera fornisce un indice che puo' essere confrontato
con i dati d'esperienza.
   La  modestia  o  l'irrilevanza  del  cennato  indice, ancorche' di
regola non costituisca, da solo, motivo per dichiarare l'incongruita'
dell'offerta    puo'   far   dubitare   sulle   effettive   capacita'
imprenditoriali della ditta.
   Al  riguardo,  sono  da  sottoporre  a  rigido  vaglio  critico le
dichiarazioni  di  voler  eseguire un lavoro anche senza ricavarne un
utile o ricavarne un utile limitato al solo fine di mantenere livelli
di mercato ed occupazionali.
   Risulta,  invero,  difficile  percepire  come siffatte motivazioni
socio-economiche  possano  rientrare  nel concetto del fine di lucro,
che  costituisce  requisito  essenziale  della  nozione  d'impresa  e
d'imprenditore (v. art. 2082 cc), anche ammettendo che il lucro possa
avere  un  carattere  extra pecuniario ma sempre riconducibile ad una
qualsiasi  utilita'  economica  (ad  es.  risparmio di spesa od altro
vantaggio patrimoniale).
   Risulta,  altresi',  difficile accertare il concetto di gestione a
rischio dell'imprenditore a sostegno della rinuncia totale o parziale
dell'utile, perche' tale aspetto giuridicamente riconosciuto (v. art.
1655  cc) e' collegato ad una situazione di incertezza in ordine allo
svolgimento  del  rapporto  contrattuale,  che  non ammette di essere
precostituito con un'offerta troppo bassa.
   Pertanto, l'irrilevanza o la modestia dell'indice dell'utile - una
rinuncia  alla  remunerazione  dell'imprenditore  che,  peraltro,  si
colloca  fuori  dalle logiche di mercato comunemente condivise - puo'
essere considerata un importante sintomo di irragionevolezza ai fini'
del   giudizio   finale.   Se,   poi,   una  giustificazione  risulta
assolutamente   priva   d'elementi   atti  a  configurare  un  utile,
quantomeno   nei   termini   extrapecuniari   sopra   indicati,  cio'
costituisce, di per se stesso, motivo di incongruita'.
   La  rinuncia  all'utile  puo'  essere  accettata  solo nel caso di
offerte  avanzate  da  societa'  cooperative  di  lavoratori, laddove
l'utile e' rappresentato dal salario stesso dei soci maggiorato delle
eventuali agevolazioni che riducono il costo del lavoro.

   f. Contraddittorie con la ditta e giudizio finale.

   Dopo l'esame dei singoli elementi di costo gli elementi positivi e
negativi  di congruita' incongruita' che sono via via emersi dovranno
essere ponderati, messi a raffronto e bilanciati ai fini del giudizio
complessivo.
   Prima di omettere un giudizio negativo di congruita' dovra' essere
verificato  se  esistano  o  meno  le speciali circostanze richiamate
dall'art.  25  c.  2  del  D.Lgs.  157/95 riguardanti le modalita' di
prestazione  del  servizio,  le  soluzioni  tecniche,  le  condizioni
eccezionalmente  favorevoli,  ecc..  Tali  elementi  debbono emergere
chiaramente dalle giustificazioni fornite dalla ditta.
   Il   giudizio   negativo  di  congruita'  deve  essere,  altresi',
preceduto   da   una   comunicazione   alla  ditta,  inviata  a  meno
raccomandata   con   avviso   di  ricevimento,  dove  debbono  essere
esplicitate   le   ragioni  che  fanno  protendere  per  l'esclusione
dell'offerta con l'invito ad inviare le proprie controdeduzioni entro
un termine stabilito.
   Una  volta  pervenute  le  controdeduzioni  o  trascorso invano il
termine  stabilito,  la  commissione  procede  ad  un  riesame  della
verifica ed adotta la decisione ritenuta piu' opportuna.

   7. PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE. FORNITURA DI BENI

   I  parametri  di  valutazione evidenziati nel paragrafo precedente
per  l'appalto  di  servizi  sono  applicabili - "mutatis mutandis" -
anche  ai  giudizi di congruita' delle offerte relative alle gare per
la  fornitura  di  beni.  Le  variazioni  piu'  significative vengono
riportate di seguito.
   Per  individuare  il  contenuto dell'appalto dovra' essere redatta
una  scheda  tecnica  basata  sulle  condizioni  contrattuali e sulle
specifiche  tecniche  del  materiale in approvvigionamento, da cui si
evincano   gli   elementi   costitutivi  del  singolo  manufatto,  le
tecnologie,   gli   impianti   e   le  attrezzature,  le  lavorazioni
necessarie,  i tempi di lavorazione, le materie prime, i quantitativi
ed  i  tempi  di fornitura, le esigenze di trasporto, fitto locali ed
ogni  altra modalita' che comporti dei costi. Particolare cura dovra'
essere   posta  nella  configurazione  delle  misure  necessarie  per
assicurare   la   sicurezza   dei  lavoratori,  avuto  riguardo  alle
caratteristiche degli impianti e delle lavorazioni.
   Il  costo  della  manodopera  dovra' essere rapportato ai tempi di
lavorazione  del  singolo manufatto. Nelle more dell'emanazione delle
tabelle   di  raffronto  di  cui  alla  legge  327/2000,  i  dati  di
riferimento sono quelli rilevati dal Bollettino INDICITALIA.
   Il  costo delle materie prime dovra' essere raffrontato con quello
rilevato  dai listini delle Camere di Commercio industria Agricoltura
Artigianato  infine,  per  quanto  riguarda il contraddittorio con la
ditta  ed  il giudizio finale, prima di emettere un giudizio negativo
di    congruita'    dovranno    essere   attentamente   valutate   le
giustificazioni  riguardanti l'economia del processo di fabbricazione
o  le  soluzioni  tecniche  adottate  o le condizioni eccezionalmente
favorevoli  di  cui  dispone il concorrente per fornire il prodotto o
l'originalita'  del  prodotto  stesso.  Per effettuare tali verifiche
potra'  rendersi  necessaria  l'effettuazione  di un sopralluogo - da
prevedere  nella  lettera  d'invito  - di accertamento dell'effettiva
esistenza  delle  favorevoli condizioni che consentono di eseguire la
fornitura  ad  un  prezzo  anormalmente  basso.  Gli  eventuali esiti
negativi  di  tale  sopralluogo dovranno essere comunicati alla ditta
col procedimento in contraddittorio di cui al precedente para 6.f.

   8. CONFERME GIURISPRUDENZIALI

   La  prima  edizione  della  presente  direttiva emanata in data 30
aprile  1999  e'  stata  continuamente  verificata  alla  luce  della
relativa giurisprudenza nel frattempo intervenuta.
   Il  cennato monitoraggio ha fornito la prova della piena validita'
delle norme diramate che, finora, hanno trovato soltanto conferme.
   Si  citano  in  proposito  alcuni  significativi provvedimenti del
giudice  amministrativo  a seguito di ricorsi di ditte le cui offerte
sono state dichiarate incongrue dall'Amministrazione della Difesa.
   a.  il TAR del Veneto, (1a sezione), con Ordinanza 200000187 del 2
febbraio  2000,  ha accolto l'istanza di sospensione cautelare con la
motivazione dell'illegittima applicazione di un sistema di esclusione
automatica  delle  offerte  anormalmente  basse, incompatibile con la
normativa  nazionale  (art.  25  D.Lgl.  17  mar. 1995, n. 157) e con
quella comunitaria (art. 37 direttiva 92/50/CEE).
   Nel  caso  di  specie l'Amministrazione aveva ritenuto non congrua
l'offerta  perche'  le  spese  (ulteriori  al costo della manodopera)
erano  pari  allo  0,05%,  e  quindi  non  rispettavano  i  parametri
prefissati dalla Commissione stessa.
   Al  riguardo  il  giudice  ha  disposto il riesame dell'offerta in
conformita'   dei   principi   "enunciati   anche   nella   circolare
Commiservizi   30   apr.  1999,  n.  UCT/3211",  ossia  senza  schemi
preconcetti.
   Pertanto,  se  la  stazione appaltante periferica avesse applicato
correttamente  la  circolare,  la  vertenza  avrebbe  avuto  un esito
favorevole all'Amministrazione.
   b.  Il TAR. della Campania, (1a Sezione), con Sentenza 1715 del 30
maggio   2000,   ha   respinto   un  ricorso  basato  sulla  supposta
illegittimita'  della  verifica  di  offerte  "congrue di diritto" ai
sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 157/1995.
   Infatti,  nel caso di specie la "soglia di anomalia", calcolata ai
sensi  delle  vigenti  disposizioni,  e'  risultata inferiore al mero
costo  del  monte ore lavorativo indicato nella lettera di invito. Di
conseguenza,  la stazione periferica appaltante - in applicazione del
s/para 5.b., penultimo capoverso della Circolare di Commiservizi - ha
escluso  tutte  le offerte che non potevano comunque coprire il costo
minimo  della  manodopera,  anche  se  non  sottoposte  a giudizio di
congruita'.
   Il  giudice ha riconosciuto la legittimita' di tale comportamento,
in  linea  con  la  consolidata giurisprudenza circa l'individuazione
"aliunde" di ulteriori anomalie in presenza di offerte tanto basse da
far  dubitare  della loro serieta' e, quindi, da escludere laddove si
rivelassero  assolutamente incongrue ad un esame comparativo di costi
e prezzi.
   c. Ma e' nella Sentenza 7830 del 3 ott. 2000 del TAR del Lazio (1a
Sezione  bis)  (confermata  dal  Consiglio  di Stato (4a Sezione) con
Decisione  n.2196 del 11.04.2001) che la circolare di Commiservizi ha
ottenuto il pieno riconoscimento giurisprudenziale.
   Infatti,  la  citata  Sentenza  reca  una  rassegna  analitica dei
contenuti  del  documento,  che sono stati, poi confrontati col (sub)
procedimento  di  esclusione  per anomalia dell'offerta. Il risultato
dell'esame  e'  stato duplice: da una parte, il giudice ha constatato
che  la  verifica  della  congruita'  si e' svolta in coerenza con la
circolare; dall'altra, ha riconosciuto l'inconsistenza della presunta
illegittimita'  del  procedimento eccepita dal ricorrente per eccesso
di  potere,  illogicita'  manifesta,  difetto di istruttoria, nonche'
omessa  valutazione  di  circostanze di fatto e di diritto, in quanto
l'ufficio  aveva  indicato  in via preventiva e vincolante il proprio
"modus operandi" al quale si sarebbe attenuto nello svolgimento delle
analisi.  Di  conseguenza,  il  rigetto del ricorso costituisce anche
un'autorevole  avallo  dei  principi,  criteri ed iter procedimentale
indicati nella circolare di cui trattasi.
   Nella  stessa  Sentenza,  anche  per  quanto  riguarda  i  singoli
elementi  del  giudizio,  il  TAR  ha riconosciuto la validita' delle
contestazioni  mosse  dall'Amministrazione  alla ditta in ordine alla
composizione  dei  costi, rilevando che la ditta non aveva presentato
giustificazioni  idonee a dimostrare la congruita' dell'offerta e che
tutti  i chiarimenti utili e necessari a ricostruire correttamente le
linee  dell'offerta  devono  essere  forniti  dalla  ditta in sede di
presentazione delle giustificazioni dei costi.
   Assume,    inoltre,    particolare   rilevanza   la   riconosciuta
infondatezza   della  censura  mossa  dalla  ricorrente  secondo  cui
l'Amministrazione,  nel  valutare l'offerta, non avrebbe tenuto conto
dell'obbligo  per la ditta aggiudicataria subentrante nell'appalto di
riassumere  le  maestranze  che  prestavano  la  proprio  opera  alle
dipendenze   della   impresa   uscente  (per  effetto  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  della  categoria), circostanza che
aveva  condizionato la formulazione dell'offerta, in ordine al numero
ed al livello professionale della manodopera.
   In  accoglimento  della  tesi  difensiva  dell'Amministrazione, il
giudice  amministrativo ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie il
C.C.N.L., in quanto l'obbligo di riassumere il personale dell'appalto
precedente non opera quando si modifichi l'oggetto dell'appalto, come
si  e'  verificato nel caso contestato, dove, contrariamente a quanto
richiesto  nel passato, l'appalto non richiedeva piu' la fornitura di
un  numero  minimo  mensile  di  ore(obbligazione  di risultato)ed ha
accorpato  in un unico lotto precedenti plessi distinti, da affidarsi
con  un'unica  gara  a  favore  di un'unica impresa: tali condizioni,
quindi,  consentivano  alle  ditte  concorrenti  di  riconfigurare le
modalita'  tecnico-economiche  della  prestazione,  ferma restando la
garanzia del risultato.

   9. ALTRA GIURISPRUDENZA D'INTERESSE

   Oltre   alle   sentenze   dove  la  direttiva  UCT/3211  e'  stata
direttamente  chiamata in causa, sono reperibili anche numerose altre
decisioni  giurisprudenziali informate agli stessi principi e criteri
assunti a base per l'emanazione delle presenti norme.
   Si reputa opportuno citarne alcune.
   Divieto di esclusione automatica delle offerte.
- La  percentuale  di ribasso prevista dall'art. 25, 3o c. del D.Lgs.
  157/95  non  costituisce  una soglia di esclusione automatica delle
  offerte,  ma  un  criterio  predeterminato  di doverosa attivazione
  della  procedura  di  verifica  che  sempre  consente  di  affidare
  l'appalto  alle  condizioni piu' vantaggiose per l'Amministrazione,
  compatibili   con   la   oggettiva   serieta'  dell'offerta  (Corte
  Costituzionale 29 aprile 1996 n. 132).

Necessita' del contraddittorio

- E'  illegittima  la  valutazione  delle offerte anormale effettuata
  sulla  base  delle  sole giustificazioni prodotte dalle concorrenti
  unitamente  all'offerta  -  giacche' in tal caso viene a mancare il
  contraddittorio  richiesto  dalla  normativa comunitaria - salvo il
  caso  in  cui  gli  elementi forniti ex ante consentano di ritenere
  gia'  compiutamente  dimostrata  la  congruita'  dell'offerta  o ne
  rivelino  al contrario la manifesta ed incontrovertibile carenza di
  credibilita',   cosi'   esonerando   l'Amministrazione   appaltante
  dall'obbligo  di  interpellare  ulteriormente  l'offerente. In tale
  ultimo  caso  l'Amministrazione  dovra'  dare  puntuale indicazione
  delle  ragioni  della determinazione assunta, specificando i motivi
  che  rendono  priva  di  ogni  astratta  utilita'  la  prosecuzione
  dell'attivita'  istruttoria (T.A.R. Piemonte 5/11/98 a. 436; T.A.R.
  Toscana 11/11/98 n. 188; C.G.A.S. 3/6/99 n. 228).

Individuazione aliunde dell'anomalia.

- L'espressa  previsione  di verifica per le offerte attestante al di
  sotto  della  soglia  di anomalia non esclude che l'Amministrazione
  individui  aliunde  l'esistenza  di  ulteriori offerte anormalmente
  basse  rispetto  alla  prestazione  richiesta,  che  si palesino in
  concreto   inattendibili   in  quanto  non  attuabili  (parere  del
  Consiglio di Stato III Se. 5/3/98 n. 196).

Insindacabilita' delle valutazioni-limiti,

- La   valutazione   dell'Amministrazione   espresse  nel  corso  del
  sub-procedimento di verifica della congruita' dell'offerta ritenuta
  anomala  sulla  base  delle  relative giustificazioni costituiscono
  espressione  di  un  potere di natura tecnico-discrezionale, di per
  se'  insindacabile  in sede giurisdizionale, salva l'ipotesi in cui
  le   valutazioni   siano  manifestamente  illogiche  o  fondate  su
  insufficiente motivazione (C. di S. V Sez. 22/6/98 n. 463).

Inammissibilita' di schemi preconcette

Inmateria  di  appalti  di servizi l'impresa offerente ha l'onere di
  provare con elementi idonei e certi la sussistenza delle condizioni
  che  giustificano  la  particolare  economicita'  dell'offerta:  la
  verifica  non  puo' essere limitata a valutazioni astratte e avulse
  dalla  particolarita'  della fattispecie concieta, ma deve derivare
  unicamente  da  una  specifica  valutazione  delle  giustificazioni
  addotte dall'impresa interessata (T.A.R. Liguria 25/11/98 n. 850).

Predeterminazione degli elementi sottoposti a verifica,
- Nel    procedimento    di    verifica    delle    offerte   anomale
  l'Amministrazione  deve  stabilire  in termini determinati di quali
  elementi intende avvalersi ai fini del vaglio della congruita', per
  dar  modo  all'impresa  interessata  di  offrire  adeguatamente  le
  proprie giustificazioni (T.A.R. Sicilia 30/9/98 n. 1562).

10. CONCLUSIONI

   Quanto  sopra delineato sulla verifica di congruita' delle offerte
anormalmente  basse, nei suoi termini normativi di carattere generale
e   nei  suoi  aspetti  procedimentali  e  valutativi,  fornisce  gli
strumenti tecnico-giuridici piu' opportuni per difendere in ogni sede
l'operato  dell'amministrazione  aggiudicatrice chiamata a rispondere
della sua trasparenza e della sua imparzialita'.
   Le indicazioni ivi contenute hanno, pertanto, il valore vincolante
di  direttiva,  da  applicare  in  modo  appropriato  ai molteplici e
talvolta   non  prevedibili  casi  concreti  che  scaturiscono  dalla
materia.
   Le  conferme  giurisprudenziali che sono state riportate nel testo
debbono rendere consapevoli che le norme diramate non si pongono come
astratti vincoli burocratici, bensi' come indispensabili strumenti di
autotutela e di correttezza dell'azione amministrativa.
   Il   presente   documento   deve   essere  diramato  a  tutti  gli
enti/distaccamenti e loro Comandi sovraordinati a cura dei Comandi di
Forza Armata o interforze competenti per territorio.

Roma, 20 marzo 2001
                                         Il direttore generale: SENSI