MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta   di   modifica   al   disciplinare   di   produzione  della
denominazione  di  origine  protetta  "Valle  d'Aosta  Lard  d'Arnad"
(regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996).
(GU n.110 del 14-5-2001)

    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine protetta "Valle d'Aosta
Lard  d'Arnad",  registrata con regolamento della Commissione (CE) n.
1263/1996  del  1 luglio  1996,  ai  sensi  del  regolamento (CEE) n.
2081/1992,  presentata dal Comitato dei produttori del Lardo d'Arnad,
con  sede  in  Arnad  (Aosta), mediante alcune variazioni al testo di
detto disciplinare.
    Considerato  che  la  modifica  proposta non riduce il legame con
l'ambiente  geografico  che  ha  rappresentato uno degli elementi sui
quali  ha  trovato  fondamento  il  riconoscimento  comunitario e non
compromette la qualita' del prodotto ottenuto;
    Considerato  altresi'  che  il  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992
prevede  la  facolta',  ai  sensi  dell'art.  9, da parte degli Stati
membri  di  proporre  modifiche  ai  disciplinari  di produzione gia'
approvati in ambito comunitario;
    Ritiene  di  dover  procedere  alla  pubblicazione  della  citata
proposta di modifica nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti
agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita'
dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari,  via XX Settembre n. 20 -
00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   dai  soggetti
interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna valutazione, da
parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della
trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.
    E'  proposta  la  modifica  al  disciplinare  di produzione della
denominazione  di  origine protetta "Valle d'Aosta Lard d'Arnad", nel
testo di seguito indicato.
    All'art. 3, anziche':
    "Il  "Valle  d'Aosta  Lard d'Arnad e' ottenuto dalla spalla e dal
dorso  dei  suini  di  almeno  un  anno  e  all'immissione al consumo
presenta uno spessore non inferiore a 3 cm.
    Nel  procedimento  di salatura si impiega una miscela composta da
cloruro  di  sodio  cristallizzato,  acqua,  aglio,  foglie di lauro,
rosmarino, salvia con l'aggiunta di altre erbe di montagna reperibili
in  loco.",  leggi: "Il "Valle d'Aosta Lard d'Arnad e' ottenuto dalla
spalla  e dal dorso dei suini di almeno nove mesi e all'immissione al
consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm di lardo.
    Nel  procedimento  di  salatura si impiegano, oltre alla salamoia
composta  da  acqua  e cloruro di sodio cristallizzato, aglio, lauro,
rosmarino  e salvia con l'eventuale presenza di altre erbe aromatiche
ed  eventualmente  spezie  non  macinate  quali  ad esempio chiodi di
garofano,  noce moscata, grane di ginepro. Sia le erbe aromatiche che
le  spezie  non  devono  comunque  essere  predominanti su rosmarino,
aglio, salvia e lauro.
    Possono   altresi'   essere  usate,  in  relazione  all'andamento
stagionale  ed  alle  produzioni, erbe aromatiche locali, spontanee o
coltivate, raccolte sul territorio regionale.".
    All'art. 4, comma 3, anziche':
    "Il  lardo  deve  essere  tagliato  e  collocato  negli  appositi
contenitori   di   legno  (doils)  non  oltre  48  ore  dall'avvenuta
macellazione.",  leggi:  "Il  lardo  deve essere tagliato e collocato
negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dal
giorno successivo alla macellazione.
    Il  legno  usato  per  costruire i doils deve essere di castagno,
rovere o larice.".
    All'art. 6, comma 1, secondo capoverso, anziche':
    "Forma:  in  pezzi  di  diversa  dimensione a seconda dei tagli e
della  tecnologia  con  un'altezza  non  inferiore a 3 cm. Ogni pezzo
conserva  sul  lato  la cotenna.", leggi: "Forma: in pezzi di diversa
dimensione  a seconda dei tagli e della tecnologia con un'altezza del
lardo  non  inferiore  a  3  cm.  Ogni  pezzo  conserva  sul  lato la
cotenna.".
    All'art. 6, comma 1, terzo capoverso, anziche':
    "Aspetto  esterno:  colore  bianco  con  possibile presenza di un
leggero  strato  di  carne mai superiore ai grumi, mentre il cuore e'
normalmente  rosato chiaro senza venature.", leggi: "Aspetto esterno:
colore  bianco  con possibile presenza di un leggero strato di carne,
mentre il cuore e' normalmente rosato chiaro senza venature.".
    All'art. 6, comma 1, quarto capoverso, anziche':
    "Profumo:  ricco di aromi; Sapore: gusto piacevole che ricorda le
erbe  usate  nella miscela per la salamoia.", leggi: "Odore: ricco di
aromi; Gusto: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela
per la salamoia.".