AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 2 maggio 2001 

Modifiche  al  decreto  20 marzo 2000, concernente le caratteristiche
tecniche delle emulsioni di olio da gas e olio combustibile denso con
acqua, destinate alla trazione ed alla combustione.
(GU n.111 del 15-5-2001)

                            IL DIRETTORE

  Visto  l'art.  12,  comma  1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
recante  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
pluriennale dello Stato", il quale prevede l'inserimento, nell'elenco
dei  prodotti  assoggettati  ad  imposizione ed aliquote vigenti alla
data  del  1 gennaio  2005,  di cui all'allegato 1 annesso alla legge
23 dicembre  1998,  n.  448,  di alcune tipologie di emulsioni di oli
stabilizzate,   idonee   all'impiego   nella   carburazione  e  nella
combustione;
  Visto  l'art.  12,  comma 3, della citata legge n. 488 del 1999, il
quale   prevede  che  le  caratteristiche  tecniche  che  rendono  le
emulsioni  idonee  al predetto impiego sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze;
  Visto   l'art.  3  del  decreto-legge  30 settembre  2000,  n.  268
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
che fissa le aliquote per gli oli emulsionati;
  Visto l'art. 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  che  prevede una modifica temporanea fino al 30 giugno 2001
delle aliquote di accisa di alcuni prodotti petroliferi;
  Visti  gli  articoli  22,  comma  5, e 23, comma 1, del testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto   il   decreto  20 marzo  2000  del  direttore  generale  del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 78 del 3 aprile 2000 recante "Caratteristiche
tecniche  delle  emulsioni  di olio da gas ed olio combustibile denso
con acqua destinate alla trazione ed alla combustione";
  Visto  il  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente del
Consiglio   dei   Ministri  n.  434  del  23 novembre  2000,  recante
recepimento  della  direttiva 98/1970/CE relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel;
  Visto  il  testo  NC  637-01,  revisionato  al mese di aprile 2001,
redatto  dalla  Commissione  tecnica di unificazione nell'autoveicolo
(CUNA) e trasmesso in data 11 aprile 2001, riguardante i requisiti ed
i   metodi   di   prova   dell'emulsione  di  acqua  in  gasolio  per
autotrazione;
  Considerata   la   necessita'   di   recepire   le  modifiche  alle
caratteristiche  tecniche  di  cui  al predetto decreto 20 marzo 2000
apportate,  dal  citato  testo NC 637-01 aggiornato al mese di aprile
2001;
  Tenuto  conto  altresi'  che  la previsione, contenuta nel ripetuto
decreto  20 marzo  2000,  di  limitare  la produzione delle emulsioni
stabilizzate    nell'ambito   dei   depositi   fiscali   provoca   la
proliferazione  di detti depositi, la cui istituzione viene richiesta
al solo scopo di produrre tali emulsioni;
  Ritenuta  pertanto  l'esigenza,  per  evitare la proliferazione dei
depositi   fiscali,  pur  mantenendo  sotto  controllo  le  attivita'
produttive   interessate,   che   la   produzione   delle   emulsioni
stabilizzate  avvenga  di norma presso i depositi fiscali e, nei casi
ed  alle  condizioni  stabiliti  dall'Agenzia  delle  dogane,  previa
autoritazione  e  con  l'adozione di idonei controlli, anche presso i
depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa;
  Atteso  che l'individuazione delle citate caratteristiche tecniche,
gia'  rientrante  nelle funzioni amministrative proprie del direttore
generale  del  Dipartimento  delle  dogane e delle imposte indirette,
spetta  ora  al  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane, ai sensi del
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 gennaio  2001,  con  il quale, in
applicazione dell'art. 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  e'  stato  stabilito  che  l'Agenzia  delle  dogane,
istituita  ai  sensi  dell'art.  57,  comma  1,  dello stesso decreto
legislativo   con   attribuzione   dei   compiti  di  pertinenza  del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, sia attivata dal
1 gennaio  2001  e  che  dalla  medesima  data  cessino  le  funzioni
esercitate dal predetto Dipartimento;
                 Adotta la seguente determinazione:
                               Art. 1.
  1. Al decreto 20 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
78 del 3 aprile 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'art.  1,  comma 1, le parole "secondo la proposta di norma
AFNOR  (pr  NFM  07-101)  non  da' luogo, dopo cinque minuti, con una
forza  centrifuga  relativa  (fcr)  pari  a  4200  x g, a separazione
visibile  di  acqua"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo la
proposta  di  norma UNICHIM MU 1548 non da' luogo, dopo 5 minuti, con
una  forza  centrifuga  relativa  (fcr)  pari  a  4200, a separazione
visibile di acqua libera";
    b) all'art. 1, comma 2, le parole "e sottoposto a centrifugazione
con  apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una forza centrifuga
relativa  (fcr) di 3060 x g per 15 minuti non da' luogo a separazione
visibile  di  acqua"  sono sostituite dalle seguenti: "e sottoposto a
centrifugazione  secondo la proposta di norma UNICHIM MU 1547 con una
forza centrifuga relativa (fcr) di 3060 per 15 minuti non da' luogo a
separazione visibile di acqua libera";
    c) all'art.  3,  comma 2, le parole "dalla direzione centrale per
l'analisi  merceologica  e  il  laboratorio  chimico del Dipartimento
delle  dogane  e  delle  imposte  indirette;"  sono  sostituite dalle
seguenti:   "dall'Area  verifiche  e  controlli  tributi  doganali  e
accise-laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane;";
    d) il  comma  1  dell'art.  4  e' sostituito dal seguente: "1. Le
emulsioni  stabilizzate vengono prodotte di norma in depositi fiscali
e,  nei  casi ed alle condizioni stabiliti dall'Agenzia delle dogane,
in  depositi  commerciali  di  oli  minerali  assoggettati  ad accisa
appositamente  autorizzati  e  sono  custodite,  anche  nella fase di
commercializzazione,  separatamente  dagli  altri  prodotti;  non  e'
consentita  la  miscelazione  di  emulsioni  prodotte  con tecnologie
diverse".
    e) all'art. 4, comma 3, dopo le parole "presso utenti extra rete"
sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle autovetture,";
  2.  All'allegato  I  annesso  al  decreto 20 marzo 2000, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  rigo 12, in corrispondenza della colonna "Caratteristiche"
le   parole   "Contenuto  di  alchilnitrato"  sono  sostituite  dalle
seguenti:    "Contenuto    totale    di    nitrati    espressi   come
2-etil-esil-nitrato  (EHN)" ed in corrispondenza della colonna "max."
il valore di "2500" e' soppresso;
    b) alla  nota in calce dopo le parole "dalla Direttiva 98/1970/CE
del  13 ottobre  1998"  sono aggiunte le seguenti: "e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2000, n. 434.".
  La  presente  determinazione entra in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 maggio 2001
                                                Il direttore: Guaiana