MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 2001 

Prosecuzione   dell'esercizio   dell'attivita'   di   radiodiffusione
televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri.
(GU n.112 del 16-5-2001)

                   IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 gennaio   2000,   n.   5  recante
"Disposizioni   urgenti  in  materia  di  esercizio  dell'  attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
  Vista   la  deliberazione  dell'autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  1 dicembre  1998,  n. 78, approvativa del "Regolamento
per  il  rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva
privata su frequenze terrestri", di seguito denominato "Regolamento";
  Visto  il  proprio decreto adottato in data 21 maggio 1999 e le sue
successive  integrazioni  e  modificazioni,  con  il  quale  e' stata
nominata  la  commissione  prevista  dall'art.  9 del regolamento, di
seguito denominata "la Commissione";
  Visto  il  proprio  provvedimento  adottato in data 19 aprile 2000,
recante  "Disciplinare  per  il  rilascio  delle  concessioni  per la
radiodiffusione  televisiva  privata  in  ambito  locale su frequenze
terrestri", di seguito denominato "Disciplinare";
  Vista la propria circolare adottata in data 26 maggio 2000, recante
"Istruzioni  in  ordine  alla  presentazione  delle  domande  per  il
rilascio  delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
in ambito locale su frequenze terrestri";
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  2001,  n.  5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20 marzo  2001,  n.  66,  recante  "
Disposizioni  urgenti  per  il  differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi";
  Viste  le  graduatorie  regionali,  provinciali e comunitarie delle
domande  di  concessione per la radiodiffusione televisiva privata in
ambito  locale  su  frequenze  terrestri  allegate  al  verbale della
commissione del 22 febbraio 2001;
  Visto  il  proprio  decreto  adottato  in data 6 aprile 2001 con il
quale  e'  stato  dato  mandato  alla  commissione di provvedere alla
correzione  degli errori materiali e di digitazione riscontrati nelle
graduatorie  di  cui  sopra, assegnando il termine del 20 aprile 2001
per la conclusione del procedimento di rettifica;
  Visto  il  verbale  del  9 aprile  2001  al quale la commissione ha
allegato   le  graduatorie  emendate  dagli  errori  materiali  e  di
digitazione;
  Visto   il   provvedimento   adottato   dalla   direzione  generale
concessioni e autorizzazioni in data 19 aprile 2000 con il quale sono
state  rese  note  le risultanze della istruttoria compiuta a seguito
del  riesame  del  possesso dei requisiti del regolamento da parte di
taluni richiedenti, con riferimento sia al completamento del processo
di   adeguamento   della  natura  giuridica,  sia  al  requisito  del
patrimonio netto nella misura minima prevista dal regolamento;
  Considerato   che   ai   sensi  dell'art.  7  del  disciplinare  le
concessioni  sono  rilasciate dal Ministero delle comunicazioni sulla
base  del  numero  delle  reti  in  ambito  regionale,  provinciale e
subprovinciale   indicate   dall'autorita'   per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  nella  deliberazione  23 febbraio  2000,  ai  soggetti
utilmente  collocati  nelle graduatorie formate dalla commissione, in
possesso  dei  requisiti  previsti dal regolamento e nel rispetto dei
limiti stabiliti dalla legge n. 5 del 2000;
  Considerato,  altresi',  che  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1, del
citato  decreto-legge 23 gennaio 2001, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20 marzo  2001,  n. 66, i soggetti che non ottengono la
concessione, in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6,
8   e   9  del  regolamento,  possono  proseguire  l'esercizio  della
radiodiffusione,  con  i  diritti  e gli obblighi del concessionario,
fino   all'attuazione  del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle
frequenze televisive in tecnica digitale;
  Visto  che  dai  verbali  della  commissione  e  dal  provvedimento
istruttorio   adottato   dalla   direzione   generale  concessioni  e
autorizzazioni  emerge  che  taluni richiedenti non hanno comprovato,
nella  domanda  di  concessione,  di  possedere  taluni dei requisiti
previsti  dai  citati  commi  1,  3,  4,  6,  8  e  9 dell'art. 6 del
regolamento  e,  pertanto,  non  possono  ottenere  il rilascio della
concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale;
  Ravvisata   l'opportunita'   di  consentire  a  detti  soggetti  di
comprovare il possesso dei predetti requisiti, ai fini dell'eventuale
prosecuzione  dell'esercizio  della  radiodiffusione  secondo  quanto
previsto  dall'art.  1,  comma  1  del citato decreto- legge n. 5 del
2001, convertito dalla legge n. 66 del 2001;
                              Decreta:
  1.   Al   fine  dell'eventuale  prosecuzione  dell'esercizio  della
radiodiffusione  televisiva in ambito locale, secondo quanto previsto
dall'art.  1,  comma  1,  del  decreto-legge  23 gennaio  2001, n. 5,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, i
soggetti   che   hanno   inoltrato  domanda  di  concessione  per  la
radiodiffusione  televisiva  privata su frequenze terrestri in ambito
locale  e  non  hanno  comprovato nella domanda stessa di possedere i
requisiti  previsti  dall'art.  6,  commi  1,  3,  4,  6,  8, e 9 del
regolamento,  sono tenuti a trasmettere, entro e non oltre il termine
di  quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica  italiana  del  presente  decreto,  la
documentazione che comprovi il possesso dei predetti requisiti.
  2. I soggetti di cui al comma 1, per i quali a seguito dell'inoltro
di  idonea  documentazione,  venga accertato il possesso dei predetti
requisiti  del  regolamento,  possono  proseguire  l'esercizio  della
radiodiffusione  televisiva  in  ambito  locale  nei  termini  e alle
condizioni  previste  dal citato decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 5.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2001
                                               Il Ministro: Cardinale