MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 27 aprile 2001 

   Conferma  dell'abilitazione  all'istituto  "ARIRI  -  Associazione
ricerche-interventi  sui  rapporti  interpersonali" ad istituire e ad
attivare nella sede di Bari corsi di specializzazione in psicoterapia
ai  sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998,
n. 509.
(GU n.118 del 23-5-2001)

                               IL CAPO
               del Dipartimento per la programmazione
               il coordinamento e gli affari economici
   Vista   la   legge   18  febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare, l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
   Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;
   Visto l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
   Visto  il  decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
   Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del predetto
regolamento;
   Vista  l'ordinanza  ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
   Vista  l'istanza  presentata  dall'istituto  "ARIRI - Associazione
ricerche-interventi sui rapporti interpersonali" con sede in Bari;
   Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto
espresso  dalla  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del
regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;
   Visto il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture  ed attrezzature ed ha altresi' formulato la
valutazione  tecnica  di  congruita' in merito all'istanza presentata
dal predetto istituto;
   Visto  il  decreto in data 16 novembre 2000, con il quale e' stata
disposta  l'abilitazione  al  suddetto  istituto  ad  istituire  e ad
attivare  nella  sede di Bari, successivamente alla data del predetto
provvedimento,  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi
delle  disposizioni di cui al titolo II del regolamento, a condizione
che  sia  assicurato  il rispetto degli standard minimi relativi agli
spazi comuni individuati con il predetto parere;
   Considerato   che   a  seguito  della  documentazione  integrativa
trasmessa  dal  predetto  istituto risultano soddisfatti gli standard
minimi di riferimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Si  conferma  l'abilitazione  all'istituto  "ARIRI  - Associazione
ricerche-interventi  sui  rapporti  interpersonali" ad istituire e ad
attivare   nella   sede   di   Bari   corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia,  per  i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale  11  dicembre  1998,  n. 509, disposta con
decreto 16 novembre 2000.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 2001
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona