MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2001 

Integrazione  del  decreto  4  dicembre 2000 recante la dichiarazione
dell'esistenza   del   carattere   di   eccezionalita'  degli  eventi
calamitosi verificatisi nella provincia di Alessandria.
(GU n.119 del 24-5-2001)

          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  l'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica del
24 luglio  127,  n.  616,  concernente  il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14 febbraio  1992,  n.  185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art.  2  della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione
del  decreto-legge  17  maggio 1996 n. 273 che estende gli interventi
compensativi  del  fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche'
assicurabili;
  Visto  l'art.  2,  comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che
demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la
dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto  il  decreto  del  4 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 289 del 12 dicembre 2000, con
il   quale   e'  stato,  tra  l'altro,  dichiarato  il  carattere  di
eccezionalita'  delle  grandinate  dell'8 luglio 2000 e del 28 luglio
2000 verificatesi in alcuni comuni della provincia di Alessandria per
l'applicazione  delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992,
art. 3 comma 2, lettere c), d), f);
  Vista  la  delibera  di giunta regionale n. 21 2324 del 26 febbraio
2001,   con  la  quale  la  regione  Piemonte  propone  di  estendere
l'applicazione  delle  provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992
art.  3,  comma  2,  lettere c), d), f), nel comune di Sezzadio della
provincia di Alessandria;
  Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;
                              Decreta:
  Ad integrazione del decreto 4 dicembre 2000, citato nelle premesse,
le  provvidenze  di  cui all'art. 3 comma 2 lettere c), d), f), della
legge 14 febbraio 1992 n. 185 sono estese al comune di Sezzadio della
provincia di Alessandria per le grandinate dell'8 e 27 luglio 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 maggio 2001
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio