AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001 

Integrazione  alle  istruzioni  del  modello 730 base, concernente la
dichiarazione  semplificata  agli  effetti  dell'imposta  sul reddito
delle  persone  fisiche,  da  presentare  nell'anno 2001 da parte dei
soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza  fiscale.  Ottemperanza
all'ordinanza   del   Consiglio  di  Stato,  sez.  IV,  n.  2741/2001
dell'8 maggio 2001 (R.G. n. 3948/2001).
(GU n.123 del 29-5-2001)

                            IL DIRETTORE
                     dell'agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1. Integrazione alle istruzioni per la compilazione del modello 730
base da presentare nell'anno 2001.
  1.1.  Nelle  istruzioni  al  modello  730  base/2001, approvato con
provvedimento   del   25 gennaio  2001,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  n.  25 alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2001,
nel  paragrafo  "6  -  Appendice",  alla  voce "Immobili di interesse
storico  o  artistico", pagina 65 della Gazzetta Ufficiale (pagina 46
del modello), sono aggiunti in fine, i seguenti periodi:
    "I  titolari  di  diritti reali sui predetti immobili concessi in
locazione,   i   quali   ritengano   di   adeguarsi  all'orientamento
interpretativo   che   fissa  come  reddito  imponibile  solo  quello
risultante  dalle  tariffe  d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale
sull'importo  del  canone  locativo, possono compilare il "quadro B -
Redditi  dei  fabbricati"  senza  indicare  l'importo  del  canone di
locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati.
  In  tal  caso  gli  uffici preposti al controllo si atterranno alla
circolare  n.  22/E  del  6 marzo  2001  dell'Agenzia  delle entrate,
valutando  la  possibilita'  di  procedere  alla notifica di apposito
avviso   di  accertamento  nelle  forme  ordinarie  per  il  recupero
della maggiore  imposta  (articoli  37  e  seguenti  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).".
Motivazioni.
  Il  presente provvedimento e' emanato in ottemperanza all'ordinanza
del  Consiglio  di  Stato,  sez.  IV, n. 2741/2001 dell'8 maggio 2001
(R.G. 3948/2001), nell'appello proposto da ADSI - Associazione dimore
storiche  italiane, contro il Ministero delle finanze e nei confronti
del   Ministero   delle   finanze   -   Agenzia  delle  entrate,  per
l'annullamento  dell'ordinanza  del  T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, n.
2205/2001,  resa  tra  le  parti  e  concernente l'annullamento della
tassazione  degli  immobili soggetti a vincolo storico-artistico, che
ha  disposto l'integrazione delle istruzioni al modello 730 base/2001
con i chiarimenti riportati al punto 1.1 del presente provvedimento.
  Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art.
66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
  Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
  Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia   delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
  Decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 maggio 2001
                                                 Il direttore: Romano