MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2001 

Integrazione  ai  decreti  direttoriali 28 luglio 2000 e 25 settembre
2000  recanti  rispettivamente: "Norme concernenti l'imbottigliamento
in zona dei vini a denominazione di origine controllata "Frascati " e
"Modalita'  relative  alla verifica dei quantitativi da imbottigliare
fuori  zona  della  denominazione  di  origine  controllata  dei vini
"Frascati ".
(GU n.136 del 14-6-2001)

                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Frascati"  ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visti  i  decreti  del  Presidente della Repubblica 1o agosto 1983,
18 novembre  1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate
alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto   il   decreto   dirigenziale   28 ottobre  1996,  contenente
modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Frascati";
  Visto   il   decreto   dirigenziale  26 novembre  1996,  contenente
integrazione al predetto decreto del 28 ottobre 1996;
  Visto   il   decreto   dirigenziale   13 novembre  1997  contenente
modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
  Visto   il   decreto   dirigenziale   1o aprile  1999,  concernente
l'annullamento   di   alcune   disposizioni   contenute  nel  decreto
dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazioni al disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Frascati" in conformita' della sentenza del tribunale amministrativo
del Lazio sezione II TER n. 763/1999;
  Visto    il    decreto   ministeriale   15 giugno   2000   relativo
all'imbottigliamento  dei vini a denominazione di origine controllata
"Frascati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
148  del  27 giugno  2000,  con il quale e' stato ripristinato in via
transitoria, l'obbligo dell'imbottigliamento dei vini a denominazione
di  origine  controllata  "Frascati" nella zona delimitata all'art. 5
del  relativo  disciplinare  di  produzione,  introdotto  dal decreto
dirigenziale 28 ottobre 1996;
  Visto   il   decreto  ministeriale  28 luglio  2000  recante  norme
concernenti  l'imbottigliamento  in  zona dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Frascati"  ed  in  particolare  l'art.  2  che
prevede,  tra  l'altro,  per  i  soggetti  interessati la facolta' di
continuare  ad  imbottigliare fuori zona di produzione il vino di che
trattasi   fino   all'entrata  in  vigore  del  decreto  ministeriale
applicativo  del  regolamento per la disciplina dell'imbottigliamento
in zona dei vini a denominazione di origine;
  Visto  il  decreto direttoriale 25 settembre 2000 recante modalita'
relative  alla  verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona
della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati";
  Considerato  che  le  disposizioni  di  cui  all'art. 3 del decreto
direttoriale 25  settembre 2000 avrebbero dovuto essere adeguate alle
disposizioni contenute nel predetto regolamento che si sarebbe dovuto
emanare entro il 31 maggio 2001;
  Ritenuto  di doversi provvedere alla emanazione di una disposizione
che  preveda,  ai  fini  sopra  specificati,  una proroga del termine
stabilito dai decreti direttoriali 28 luglio 2000 e 25 settembre 2000
per  l'effettuazione delle operazioni di imbottigliamento fuori della
zona di produzione:
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  termine  del  31 maggio  2001,  di  cui  all'art. 2 del decreto
direttoriale  28 luglio  2000  e  art.  3  del  decreto  direttoriale
25 settembre  2000,  e'  prorogato  sino  all'entrata  in  vigore del
decreto  ministeriale  applicativo  del  regolamento  concernente  le
modalita'   ed  i  requisiti  per  la  delimitazione  della  zona  di
imbottigliamento   nei   disciplinari   di   produzione  dei  vini  a
denominazione di origine.
  Restano  ferme  tutte  le  altre disposizioni contenute nel decreto
direttoriale 25 settembre 2000.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 30 maggio 2001
                              Il direttore generale reggente: Rigillo