MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 2001 

Riconoscimento   alla   sig.ra   Soresi  Andrea  Sabina,  del  titolo
professionale  estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia
della professione di psicologo.
(GU n.148 del 28-6-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Soresi Andrea Sabina, nata a Bahia
Blanca (Argentina) il 29 ottobre 1972, cittadina italiana, diretta ad
ottenere,   ai   sensi   dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto
legislativo,  il riconoscimento del titolo professionale argentino di
psicologo  di  cui  e' in possesso dal 29 luglio 1997, come attestato
dal  certificato  di  iscrizione  al  "Colegio  de  psicologos" de la
Provincia   de   Buenos   Aires,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  e
l'esercizio   in   Italia   della   professione  di  psicologo  e  di
psicoterapeuta;
  Considerato  che la richiedente ha conseguito presso l'"Universidad
Catolica  de  La  Plata"  (Argentina)  il  6 giugno  1997  il  titolo
accademico di "licenciada en Psicologia";
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 25 gennaio 2001;
  Sentito  il  parere  del  rappresentante del Consiglio nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Ritenuto  che  la  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Considerato   peraltro  che  il  percorso  accademico-professionale
seguito  dalla  richiedente  non comprende una specifica preparazione
nel  settore  della  psicoterapia, e che pertanto non risulta esservi
corrispondenza  tra  la  formazione  posseduta  dal  richiedente e la
figura dello psicoterapeuta in Italia;
                              Decreta:
  1.   Alla   sig.ra  Soresi  Andrea  Sabina,  nata  a  Bahia  Blanca
(Argentina)  il  29 ottobre 1972, cittadina italiana, e' riconosciuto
il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per
l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione
in Italia.
  2.  L'istanza  relativa  all'iscrizione  all'albo  professionale in
qualita' di psicoterapeuta, per le ragioni esposte in motivazione, e'
respinta.
    Roma, 30 maggio 2001
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi