AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2001 

Conferma  della Montepaschi Serit S.p.a. nell'incarico di commissario
governativo  delegato  provvisoriamente alla riscossione per l'ambito
territoriale della provincia di Teramo, fino al 30 giugno 2001.
(GU n.138 del 16-6-2001)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;

                              Dispone:
  1.  La Montepaschi Serit S.p.a., con sede legale in Palermo, via E.
Morselli  n.  8, e' confermata, fino al 30 giugno 2001, nell'incarico
di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione
per l'ambito territoriale della provincia di Teramo.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

                            Motivazioni.
  Con  lettera  notificata  il 27 ottobre 2000, la Montespaschi Serit
S.p.a.,   commissario   governativo   del  Servizio  nazionale  della
riscossione per l'ambito di Teramo, ha comunicato, ai sensi dell'art.
9  del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la volonta' di non
proseguire,  dal  1o aprile  2001,  nell'attivita'  di  gestione  del
servizio della riscossione.
  In  proposito si osserva che, in linea generale, deve escludersi la
possibilita'  che  un commissario governativo eserciti la facolta' di
recesso  prevista dall'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112.
  Benche',  infatti,  l'art.  12, comma 4, del decreto legislativo n.
112  del  1999,  possa  far  propendere  per una estensione totale al
commissario  delle  regole  previste  per  il  concessionario  -  ivi
comprese  quelle in tema di recesso - l'interpretazione della portata
precettiva  della  citata  disposizione  non  puo'  prescindere dalla
considerazione  della  funzione che lo stesso commissario governativo
e'  chiamato  a  svolgere,  che  e' quella di assicurare, su incarico
dell'Amministrazione,  la gestione del servizio in contesti nei quali
risulti   temporaneamente   impossibile   una  gestione  nelle  forme
ordinarie; la stessa natura dell'attivita' svolta e', quindi, tale da
escludere  la  possibilita'  che  il  commissario  governativo  possa
determinare in via autonoma la durata dell'incarico.
  Considerato,  peraltro,  che,  a tutela dell'azienda che non reputi
conveniente  la gestione in regime commissariale, l'art. 12, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  112  del 1999, limita temporalmente la
discrezionalita' dell'Amministrazione, stabilendo un limite temporale
alla  gestione  commissariale  (un  solo  anno  rinnovabile  una sola
volta),  si  ritiene  che la gestione commissariale della Montepaschi
Serit  S.p.a. debba proseguire, ai sensi della normativa citata, fino
alla  scadenza naturale di due anni decorrenti dall'entrata in vigore
del decreto legislativo n. 112 del 1999.
  Con  il  presente  provvedimento,  pertanto,  la  Montepaschi Serit
S.p.a.  viene  confermata,  fino  al 30 giugno 2001, nell'incarico di
commissario  governativo  delegato  provvisoriamente alla riscossione
per l'ambito di Teramo.
  Sul  contenuto  del  presente  provvedimento  e' stato acquisito il
parere  della  commissione  consultiva  di cui all'art. 6 del decreto
legislativo n. 112 del 1999, reso nell'adunanza del 3 maggio 2001.
  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
  Attribuzioni   del   direttore  dell'Agenzia:  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
  Disposizioni  relative  alla  nomina  del  commissario governativo:
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12).
    Roma, 25 maggio 2001
                                                 Il direttore: Romano