MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 aprile 2001 

Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale  per  riorganizzazione  aziendale,  legge  n.
223/1991,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mazzoni
Pietro  unita'  di Bari, Bazzano - Avezzano, Borgo S. Lorenzo e Sesto
Fiorentino,   Foggia,   Livorno  -  San  Vincenzo  -  Porto  Ferraio,
Marcellinara,  Novi  Ligure,  Nuoro,  Reggio Calabria, Palmi, Rende -
Castrovillari  -  Diamante,  Roma,  S.  Donato Milanese, San Vito dei
Normanni,  Sassari, Selargius - Iglesias, Terni e Torino. (Decreto n.
29786).
(GU n.145 del 25-6-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge n. 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  1'art.  1-sexies  del  decreto-legge  8 aprile  1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Vista  l'istanza  della  ditta  S.p.a.  Mazzoni Pietro, tendente ad
ottenere    la   proroga   della   corresponsione   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  riorganizzazione
aziendale, in favore dei lavoratori interessati;
  Visto  il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale
e'  stato  approvato il programma di riorganizzazione aziendale della
summenzionata ditta;
  Visto il decreto direttoriale datato 13 dicembre 2000, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere  dal  31 gennaio 2000, il suddetto
trattamento;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
  Acquisite  le  risultanze  istruttorie del Comitato tecnico, di cui
all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate
nella seduta del 17 novembre 2000;
  Ritenuto  di autorizzare la proroga della corresponsione del citato
trattamento;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'approvazione  del  programma  di  riorganizzazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre
2000, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  Mazzoni  Pietro,  con  sede  in Milano, unita' di Bari per un
massimo di 50 unita' lavorative;
  Bazzano  -  Avezzano  -  (L'Aquila),  per  un  massimo di 30 unita'
lavorative;
  Borgo  S. Lorenzo e Sesto Fiorentino (Firenze) per un massimo di 24
unita' lavorative;
  Foggia, per un massimo di 8 unita' lavorative;
  Livorno  - San Vincenzo - Porto Ferraio (Livorno) per un massimo di
16 unita' lavorative;
  Marcellinara (Catanzaro) per un massimo di 20 unita' lavorative;
  Novi Ligure (Alessandria) per un massimo di 3 unita' lavorative;
  Nuoro, per un massimo di 24 unita' lavorative;
  Reggio Calabria, Palmi, per un massimo di 5 unita' lavorative;
  Rende  -  Castrovillari  -  Diamante (Cosenza) per un massimo di 15
unita' lavorative;
  Roma, per un massimo di 16 unita' lavorative;
  San   Donato  Milanese  (Milano),  per  un  massimo  di  11  unita'
lavorative;
  San  Vito  dei  Normanni  (Brindisi),  per  un massimo di 12 unita'
lavorative;
  Sassari, per un massimo di 5 unita' lavorative;
  Selargius  -  Iglesias  (Cagliari),  per  un  massimo  di 51 unita'
lavorative;
  Terni, per un massimo di 8 unita' lavorative;
  Torino,  per  un  massimo di 6 unita' lavorative per il periodo dal
31 luglio 2000 al 3 dicembre 2000;
  Istanza aziendale presentata il 12 settembre 2000 con decorrenza 31
luglio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 aprile 2001
                                         Il direttore generale: Daddi