UNIVERSITA' DI PARMA

DECRETO RETTORALE 30 maggio 2001 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.152 del 3-7-2001)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 501, reg. XXXVIII, in data 27 marzo
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2000,
con  cui  e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di
Parma;
  Richiamato  l'art.  45  del  citato  statuto che individua l'organo
preposto  alla revisione dello statuto stesso nel senato accademico e
nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;
  Vista la deliberazione con cui il senato accademico ed il consiglio
di  amministrazione  riuniti  in  seduta congiunta il 20 aprile 2001,
hanno approvato alcune modifiche allo statuto dell'Ateneo;
  Vista  la nota protocollo n. 1450 in data 16 maggio 2001 con cui il
M.U.R.S.T.  comunica di non avere osservazioni da formulare in merito
alle modifiche suddette;
  Ritenuto  che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo
previsto  per  l'emanazione  delle  modifiche  allo statuto di questo
Ateneo;
                              Decreta:
  1.  Lo  statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato
come segue:
    l'art.  3,  comma  6,  e' sostituito dal seguente: "l'Universita'
puo'  istituire  ed  attivare  facolta',  corsi  di  studio (corsi di
laurea, di laurea specialistica, di specializzazione, di dottorato di
ricerca,  per  master  universitario)  ed altre iniziative didattiche
previste dalla vigente normativa ed istituire insegnamenti e posti di
tecnici  di  ricerca,  utilizzando anche il supporto di finanziamenti
derivanti  da  convenzioni  con  enti  pubblici  e  soggetti  privati
nazionali ed internazionali";
    l'art.   10,   comma   2.6,   e'   sostituito  dal  seguente:  "i
provvedimenti  relativi alle tasse e contributi dovuti dagli studenti
per  l'iscrizione  ai  corsi  di  studio  e  ad  altre  iniziative di
formazione, alla concessione agli stessi di esoneri e borse di studio
gravanti   sul  bilancio,  alle  modalita'  di  collaborazione  degli
studenti, alle attivita' di servizio, sentiti il senato accademico ed
il consiglio degli studenti";
    l'art.  19,  comma 1, e' sostituito dal seguente: "sono strutture
didattiche  dell'Universita': le facolta', i corsi di laurea, i corsi
di  laurea  specialistica,  i  corsi  di specializzazione, i corsi di
dottorato di ricerca, i corsi per master universitario";
    l'art.  19,  comma 3, e' sostituito dal seguente: "l'elenco delle
facolta',   dei   corsi   di   studio  e  delle  relative  classi  di
appartenenza,  e'  contenuto  nel regolamento didattico di Ateneo. Lo
stesso regolamento disciplina gli ordinamenti degli studi";
    l'art.  19  e'  integrato  con l'inserimento del comma 5: "per le
classi   di   corsi   di  studio  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  del
3 novembre  1999, n. 509, possono essere istituiti comitati di classe
secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo";
    l'art.  20,  comma 2.4, e' sostituito dal seguente:"i consigli di
corso di studio";
    l'art.  21,  comma 1.1., e' sostituito dal seguente: "programma e
coordina l'utilizzazione delle risorse didattiche, sentiti i comitati
di  classe,  ove istituiti, i consigli di corso di studio interessati
e, per la parte di loro competenza i consigli di dipartimento";
    l'art.  21,  comma  1.2., e' sostituito dal seguente: "propone le
modifiche  concernenti  l'ordinamento  didattico  dei corsi di studio
afferenti  alla  facolta',  previa richiesta di parere ai comitati di
classe,   ove  istituiti,  ai  consigli  di  corso  di  studio  e  di
dipartimento interessati";
    l'art.  21,  comma  1.5.,  e'  sostituito dal seguente: "procede,
previa   richiesta   di  parere  ai  dipartimenti  interessati,  alla
richiesta  e  destinazione dei posti di personale docente, di lettori
di  lingue  straniere,  anche  su  proposta  dei consigli di corso di
studio, sentiti i comitati di casse, ove istituiti";
    l'art.  21,  comma  1.8., e' sostituito dal seguente: "approva la
relazione    annuale   sull'attivita'   didattica   della   facolta',
predisposta  dal  preside  sulla  base delle relazioni presentate dai
consigli di corso di studio";
    l'art.  24  varia  la  denominazione  in:  "consiglio di corso di
studio";
    l'art.  24,  comma 1, e' sostituito dal seguente: "per ogni corso
di  studio  e'  costituito  apposito consiglio.I consigli di corso di
studio  della  medesima  classe,  afferenti ad una medesima facolta',
possono  essere  unificati  con  motivata  deliberazione da parte del
consiglio di facolta', sentito il comitato di classe, ove istituito";
    l'art.  24,  comma  2, e' sostituito dal seguente: "i compiti dei
consigli  di  corso  di  studio  sono  disciplinati  dal  regolamento
didattico di Ateneo";
    l'art.  24, comma 3, e' sostituito dal seguente: "il consiglio di
corso di studio e' costituito da:
      3.1.  tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti
al  corso  e  dai ricercatori che svolgono attivita' didattica per un
insegnamento afferente al corso;
      3.2. cinque rappresentanti degli studenti;
      3.3. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo del
corso di studio";
    l'art.  24,  comma  5, e' sostituito dal seguente:"il regolamento
organizzativo  di  facolta'  stabilisce le modalita' di elezione e la
durata    del    mandato    del    rappresentante    del    personale
tecnico-amministrativo nel consiglio di corso di studio";
    l'art.  24,  comma 6, e' sostituito dal seguente: "ogni consiglio
di corso di studio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un
presidente";
    l'art.  24,  comma  7, e' sostituito dal seguente: "il presidente
presiede  il  consiglio,  lo  convoca  con  le modalita' previste dal
regolamento  organizzativo  di  facolta'  e  ha  la  vigilanza  sulle
attivita' del corso di studio";
    l'art. 25, comma 1, e' sostituito dal seguente: "in ogni facolta'
e'    costituito    un   comitato   per   la   didattica   paritetico
docenti-studenti:  e'  possibile  secondo  il regolamento di facolta'
costituire specifici comitati per consiglio di corso di studio";
    l'art.    26,    e'    sostituito   dal   seguente:   "corsi   di
specializzazione:
      1.  i  corsi  di  specializzazione  sono  istituiti  dal senato
accademico  e  dal  consiglio  di  amministrazione  per le rispettive
competenze su proposta dei consigli delle facolta' interessate;
      2.  l'organizzazione  e  l'attivita'  didattica  dei  corsi  di
specializzazione  sono  disciplinati dai regolamenti di facolta' e di
Ateneo";
    l'art.   27,  e'  sostituito  dal  seguente:  "corsi  per  master
universitari e altre attivita' didattiche:
      1.   i   corsi   per   master  universitari  sono  istituiti  e
disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo;
      2.  le  altre  attivita'  didattiche,  previste nel regolamento
didattico  di  Ateneo,  possono  essere  attivate,  su proposta delle
facolta'  o  dei  dipartimenti,  con  decreto del rettore, secondo il
parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Tali
attivita'  sono  svolte  con  autonomia  didattica,  nei limiti della
normativa  vigente  e con le modalita' stabilite nel provvedimento di
attivazione";
    l'art.  42,  comma 4, e' sostituito dal seguente: "il regolamento
didattico  di Ateneo che disciplina l'ordinamento dei corsi di studio
e delle eventuali altre attivita' formative, e' deliberato dal senato
accademico,  su  proposta  delle  strutture  didattiche,  sentito  il
consiglio degli studenti";
    l'art.  47, penultimo capoverso, e' sostituito dal seguente: "per
studenti:  si  intendono gli iscritti ai corsi di studio previsti dal
regolamento didattico di Ateneo";
    l'art.  49  e'  integrato con l'inserimento del secondo comma: "i
corsi   di   diploma  universitario  e  di  laurea  attivi  nell'anno
accademico   2000-2001  sono  mantenuti  sino  ad  esaurimento  degli
iscritti".
  La  presente  modifica, a norma di quanto previsto dall'art. 45 del
citato  decreto  rettorale  n.  501/2000, entra in vigore con effetto
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Parma, 30 maggio 2001
                                                 Il rettore: Ferretti